PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA
POPOLARE (ex art. 71, secondo comma della Costituzione)
Norme per la tutela e le pari
opportunità
della minoranza storico-linguistica dei Rom e dei Sinti
della minoranza storico-linguistica dei Rom e dei Sinti
RELAZIONE
La proposta di legge di iniziativa
popolare vuole realizzare anche per Rom e Sinti il diritto al
riconoscimento di minoranza storico-linguistica nel rispetto degli
articoli 3 e 6 della Costituzione che prevedono: la pari dignità
sociale e l’eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali; la tutela di tutte le minoranze
linguistiche con apposite norme. In questo modo si costruiscono le
condizioni per contrastare discriminazione e pregiudizio nei
confronti delle comunità rom e sinte che sono causa della scarsa
integrazione nella società e della marginalizzazione sociale ed
economica. Il disegno di legge prevede: la specifica tutela del
patrimonio linguistico-culturale della minoranze rom e sinta, con
istituti analoghi a quelli previsti dalla legge n. 482/1999 per tutte
le altre minoranze; l’incentivo e la tutela delle associazioni
composte da Rom e Sinti, conforme alla libertà di associazione
prevista dall’articolo 18 della Costituzione per favorire la
partecipazione attiva e propositiva alla vita sociale, culturale e
politica del Paese; il diritto di vivere nella condizione liberamente
scelta di sedentarietà o di itineranza, il diritto di abitare in
alloggi secondo una pluralità di scelte secondo le norme della
Convenzione-quadro per la tutela delle minoranze nazionali di
Strasburgo dell’1 febbraio 1995, le raccomandazioni del Consiglio
d’Europa, dell’OCSE e della Commissione europea e la Strategia
nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti; norme che
sanzionino le discriminazioni fondate sull'appartenenza a una
minoranza linguistica in attuazione del principio costituzionale di
eguaglianza senza distinzione di lingua e di razza.
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1
(Riconoscimento e tutela di Rom e Sinti
quale minoranza linguistica)
1. La Repubblica tutela le lingue e le
culture della minoranza dei Rom e dei Sinti, comunque denominata, che
si trova sul suo territorio, in attuazione dell'articolo 6 della
Costituzione e in conformità alle norme internazionali e dell'Unione
europea.
2. La tutela di cui al comma 1 mira a
garantire alle persone appartenenti alle minoranze di cui al medesimo
comma la pari dignità sociale, l'effettiva eguaglianza di
trattamento, la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni
dirette ed indirette, il godimento di specifici diritti linguistici e
culturali nonché a rimuovere eventuali ostacoli economici, sociali e
culturali che impediscono di fatto l'eguaglianza e la partecipazione
alla ita sociale.
3. La Repubblica tutela le persone
appartenenti alla minoranza di cui al comma 1 mediante le
disposizioni di cui alla presente legge, nonché quelle previste
dalle leggi e dai regolamenti adottati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze, in
attuazione e ad integrazione delle norme statali, nonché mediante le
misure contenute nei piani d'azione per l'inclusione sociale dei Rom
e dei Sinti adottati in attuazione dell’articolo 36.
4.Ai cittadini italiani appartenenti
alla minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n.
482, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge e dai
relativi piani di attuazione.
Art. 2.
(Applicazione delle norme di tutela ai
cittadini, agli stranieri e agli apolidi. Parità di trattamento e
applicazione di norme più favorevoli)
1. Le norme statali, regionali e locali
che tutelano le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei
Sinti si applicano a coloro che, tra le suddette persone, si trovano
sul territorio della Repubblica e che sono cittadini italiani,
ovvero, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge, che
sono cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea o
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, inclusi i
titolari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria, ovvero apolidi, nel rispetto delle norme che regolano
l'ingresso, il soggiorno, il trattamento e l'allontanamento dal
territorio dello Stato.
2. Ogni persona appartenente alla
minoranza dei Rom o dei Sinti riceve il medesimo trattamento
riservato a tutti gli altri cittadini o, se si tratta di non
cittadini, agli stranieri o agli apolidi, salvo che norme più
favorevoli siano previste dalla presente legge, dalle sue norme
attuative o dalle leggi regionali o provinciali di attuazione o di
integrazione, ovvero da altre norme statali, regionali o locali.
3. L'applicazione di provvedimenti
statali, regionali e locali che tutelano le persone appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti non costituisce un onere eccessivo per
l'assistenza sociale idoneo ad impedire o a far cessare il diritto di
soggiorno nel territorio della Repubblica dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea e dei familiari extracomunitari con
loro conviventi.
Art. 3.
(Diritto di ogni persona rom o sinta
di scegliere se essere trattata anche come appartenente alla
minoranza)
1. In conformità con l'articolo 3
della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze
nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai
sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, di seguito denominata
«Convenzione-quadro», ogni persona che appartiene alla minoranza
linguistica dei Rom e dei Sinti e che si trova nel territorio della
Repubblica può esercitare individualmente ed in comunità con altre
persone i diritti e le libertà previsti dalla presente legge, e ha
il diritto di scegliere liberamente se essere o non essere trattata
in quanto appartenente alla suddetta minoranza. Da tale scelta o
dall’esercizio dei diritti ad essa annessi non può derivare alcun
svantaggio a carico della persona che l’ha effettuata.
2. Le persone appartenenti alla
minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti che ne fanno richiesta
possono avvalersi, anche in parte, dei diritti specifici previsti
dalle disposizioni di tutela della minoranza medesima e possono
rinunciarvi in qualsiasi momento. La richiesta di avvalersi della
tutela o di rinunciarvi può essere presentata da ogni persona
maggiore di età; per i minorenni è presentata da uno dei genitori
che esercita la potestà genitoriale o dal tutore. Per gli incapaci,
la richiesta è presentata dal tutore. Per le associazioni e le
persone giuridiche, la richiesta è presentata dal legale
rappresentante.
3. Ogni pubblica autorità ha il
dovere di informare le persone appartenenti alla minoranza
linguistica dei Rom e dei Sinti della facoltà di avvalersi delle
norme specificamente previste a loro tutela dalle norme statali,
regionali e locali.
Art. 4.
(Promozione dell'eguaglianza effettiva
dei Rom e dei Sinti. Partecipazione attiva alla vita culturale,
religiosa. sociale, economica e pubblica. Principio di
sussidiarietà)
1. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, nonché tutti gli enti e società da essi
promossi, costituiti o partecipati, promuovono in tutti i settori
della vita economica, sociale, politica e culturale l'uguaglianza
completa ed effettiva fra le persone appartenenti alla minoranza dei
Rom e dei Sinti e le altre persone, tenendo conto delle specifiche
condizioni in cui esse effettivamente vivono, in conformità con
l'articolo 4, comma 2 della Convenzione-quadro.
2. Nell'applicazione delle norme di
tutela della minoranza dei Rom e dei Sinti sono rispettate
l'identità e le specificità etniche, storiche, linguistiche e
culturali che caratterizzano ogni gruppo appartenente alla suddetta
minoranza.
3. L'eguaglianza delle persone
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, ferme restando le
norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri, è promossa ed
applicata sia nel settore pubblico, compresi gli organismi di
diritto pubblico, che nel settore privato, per quanto attiene:
a) alle condizioni di accesso
all'occupazione e al lavoro sia subordinato che autonomo, compresi i
criteri di selezione e di promozione nonché le condizioni di
assunzione, indipendentemente dal ramo d'attività e a tutti i
livelli della gerarchia professionale;
b) all'accesso a tutti i tipi e
livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento
e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le
condizioni di licenziamento e la retribuzione; d) all'affiliazione
e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di
lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri; esercitino una
professione particolare, nonché alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni; e) alla protezione sociale, comprese la
sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria; f) alle prestazioni
sociali; g) all'istruzione; h) all'accesso a beni e
servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.
4. Nella elaborazione, promozione e
attuazione di ogni misura finalizzata all'eguaglianza sostanziale
delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, lo
Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono le
autonome iniziative di interesse generale promosse individualmente,
o in modo associato, dalle persone appartenenti alla suddetta
minoranza, in conformità con il principio di sussidiarietà
previsto dall'articolo 118 della Costituzione.
ART. 5
(Promozione delle condizioni per
conservare e sviluppare le culture e le identità dei Rom e dei
Sinti e divieto di assimilazione forzata)
1. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, e gli enti e società da loro promossi,
costituiti, vigilati o finanziati, promuovono le condizioni
necessarie per consentire alle persone appartenenti alla minoranza
dei Rom e dei Sinti di conservare e di sviluppare la propria cultura
nonché di preservare gli elementi essenziali della propria
identità, quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il
patrimonio culturale e, fatte salve le misure adottate nell'ambito
di una politica generale d'interazione, si astengono da ogni
politica o prassi che, anche indirettamente, miri ad assimilare al
resto della società le persone appartenenti alla suddetta minoranza
contro la loro volontà, proteggendole da ogni azione volta a tale
assimilazione, in conformità con l'articolo 5 della
Convenzione-quadro.
Art. 6.
(Esercizio dei diritti fondamentali e
della libertà religiosa)
1. Ogni persona appartenente alla
minoranza dei Rom e dei Sinti esercita i diritti fondamentali
secondo le norme generali vigenti e ha il diritto di manifestare la
sua religione o le sue convinzioni, nonché il diritto di creare
istituzioni religiose, organizzazioni ed associazioni, secondo le
norme generali vigenti e in osservanza delle norme che regolano i
rapporti tra lo Stato italiano e la confessione religiosa a cui
appartiene, in conformità con gli articoli 7 e 8 della Costituzione
e con l'articolo 7 della Convenzione-quadro.
2. Lo svolgimento, in luogo pubblico,
anche all'interno di tecnostrutture e con la partecipazione di
persone viaggianti su unità abitative mobili, di riunioni per
motivi religiosi o di culto, destinate a persone appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti, è soggetto soltanto all'obbligo di
preavviso all'autorità di pubblica sicurezza da parte del ministro
di culto e alle altre norme previste dagli articoli 25, 26 e 27 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle relative norme di
attuazione, in deroga ad ogni altra norma in materia di circolazione
stradale o di occupazione di spazi pubblici, ferma l'esenzione
prevista dalle norme vigenti in materia di tassa per l'occupazione
di spazi e aree pubbliche in riferimento alle occupazioni temporanee
del suolo da parte di enti religiosi per l'esercizio di culti.
Art. 7.
(Divieto di pratiche forzate di
schedatura, censimento e profilatura)
1. È vietato e punito ogni tipo di
atto, svolto da pubbliche amministrazioni o da privati, che operi
un'azione di censimento, schedatura, profilatura, o altre forme,
comunque denominate, di raccolta di dati relativi alle persone,
sulla base della loro appartenenza, anche presunta, alla minoranza
dei Rom e dei Sinti, ovvero sulla base della condizione, anche
supposta, di «itinerante» o di «nomade». salvo che si tratti di
atti previsti dalla presente legge o richiesti dagli interessati con
atto scritto ovvero svolti con il loro consenso scritto, sempre
revocabile, al fine di avvalersi delle disposizioni di tutela
previste, per gli appartenenti alla suddetta minoranza, dalla
presente legge o dalla legislazione vigente.
2. Ferme restando le sanzioni civili,
penali ed amministrative, il Garante per la protezione dei dati
personali svolge ogni utile iniziativa di vigilanza sul rispetto
delle norme previste dal presente articolo, anche con azioni di
prevenzione, di rimozione e di sanzione delle violazioni, sulla base
di accertamenti svolti d'ufficio o su segnalazione scritta di
pubbliche autorità o di singoli individui, enti o associazioni.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 si
applicano, in ogni caso, le disposizioni relative ai dati sensibili
previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali.
Art. 8.
(Tutela della famiglia)
1. La Repubblica tutela, ai sensi
degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, i diritti delle
famiglie dei Rom e dei Sinti, con riferimento in particolare ai casi
in cui queste ultime ritengono parte della propria specificità
culturale la scelta di costituirsi in famiglie numerose, la libera
convivenza di più generazioni, la libera scelta di vivere molto
vicino ai parenti e la libera volontà di mantenere, in modo
particolarmente stretto e costante, i rapporti con la famiglia
allargata.
2. I programmi statali, regionali e
locali in favore delle famiglie composte da persone appartenenti
alla minoranza dei Rom e dei Sinti:
a) valorizzano i punti di forza
della rete di sostegno naturale di tali famiglie; b) sostengono
forme di aiuto complesse che, al fine di garantire lo sviluppo dei
bambini, abbiano come obiettivo l’intera famiglia e offrano un
aiuto pratico su misura, tenendo conto delle esigenze della famiglia
medesima.
3. È sempre garantita la libertà
matrimoniale dei coniugi adulti prima, durante e dopo il matrimonio.
4. Ogni famiglia appartenente alla
minoranza dei Rom e dei Sinti gode dei medesimi diritti al
mantenimento dell'unità familiare e alla coabitazione tra i
familiari conviventi nella casa familiare che sono garantiti, nella
medesima circostanza, agli altri cittadini o stranieri in base alle
norme vigenti. È pertanto vietato, allorché si debba reperire una
situazione abitativa, anche di emergenza, per i componenti di tale
famiglia, separare l'alloggio dei genitori da quello dei figli
minori su cui esercitano la potestà, nonché l'alloggio comune dei
coniugi non legalmente separati.
5. Ai fini dell'applicazione ed
interpretazione della presente legge, per «famiglia allargata» si
intende l'insieme delle persone legate tra di loro da vincoli di
parentela o di affinità, come definiti e riconosciuti dal codice
civile.
Art. 9
(Pari opportunità delle donne rom e
sinte)
1. La Repubblica promuove, ai sensi
degli articoli 51 e 117 della Costituzione, le pari opportunità tra
uomini e donne appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti,
nonché le pari opportunità delle donne appartenenti a tale
minoranza con le altre donne, vigilando affinché sia sempre
garantita la parità giuridica e morale con l'uomo, ai sensi degli
articoli 3, 29 e 37 della Costituzione.
2. La Repubblica vigila altresì
affinché le donne rom e sinte godano dei loro diritti fondamentali,
sia prevenuta ogni violazione dei loro diritti, siano puniti i
responsabili di tali atti e siano risarcite le donne rom e sinte che
ne sono vittime.
3. La Repubblica, anche attraverso
l'opera delle associazioni e dei mediatori linguistico-culturali,
promuove un'opera di diffusa sensibilizzazione presso le comunità
dei Rom e dei Sinti al fine di accrescere la consapevolezza dei
diritti fondamentali delle donne e a facilitarne l'accesso ai
servizi pubblici e ai meccanismi di applicazione delle leggi.
4. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, promuovono e favoriscono: a) iniziative
delle istituzioni scolastiche che, progettate e attuate con la
collaborazione delle associazione e dei mediatori
linguistico-culturali e con la partecipazione attiva delle stesse
donne rom e sinte, garantiscano che le donne e le ragazze abbiano
accesso, in condizioni di parità, all'istruzione e, se maggiori di
età, anche a forme di alfabetizzazione; b) iniziative e
attività, anche tramite le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere e i servizi sociali, con la collaborazione delle
associazione e dei mediatori linguistico-culturali, che favoriscano
l'effettivo accesso di tutte le donne rom e sinte all'assistenza
sanitaria e una formazione del personale sanitario che prevenga ogni
pregiudizio; c) iniziative specifiche contro la disoccupazione
delle donne rom e sinte, che ne favoriscano la formazione
professionale.
5. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, favoriscono iniziative ed attività che
favoriscano l’accesso dei bambini appartenenti alla minoranza dei
Rom e dei Sinti, in condizioni di effettiva parità, agli asili nido
e ad altri servizi per l'infanzia, anche nel caso in cui la madre
rimanga a casa ad accudire gli altri figli.
6. Il Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, il Comitato
nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed
uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i
consiglieri di parità istituti a livello statale e regionale ai
sensi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nell'ambito dei loro
compiti specifici, attuano in modo sistematico attività di
indagine, ispezione, informazione e promozione in favore delle donne
rom e sinte e favoriscono iniziative mirate alla partecipazione,
alla consapevolezza e al coinvolgimento delle donne medesime nella
promozione e difesa dei loro diritti e delle pari opportunità.
7. Le iniziative in favore dell'avvio
e del mantenimento dell'imprenditorialità delle donne appartenenti
alla minoranza dei Rom e dei Sinti sono ammissibili al finanziamento
disposto in applicazione delle norme sulle azioni positive per
l'imprenditorialità femminile previste dalla legge 25 febbraio
1992, n. 215, e dalle relative norme di attuazione, nonché dalle
norme regionali e degli enti locali vertenti sulla medesima materia.
Art. 10.
(Tutela dei minori)
1. La Repubblica tutela la vita, i
diritti, l'identità, la dignità e i legami familiari di ogni
bambino appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti, in
conformità con gli articoli 29, 30, 31, 33, 34 e 37 della
Costituzione e con le applicabili convenzioni internazionali in
vigore.
2. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano i
provvedimenti necessari affinché ogni minore appartenente alla
minoranza dei Rom e dei Sinti sia effettivamente tutelato contro
ogni forma di discriminazione motivata dalla sua condizione sociale,
dalle attività, dalle opinioni professate o dalle convinzioni dei
suoi genitori o dei suoi familiari.
3. In conformità con l'articolo 30
della Costituzione e con gli articoli 5 e 30 della Convenzione sui
diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176, i genitori e la famiglia allargata hanno il diritto e
il dovere di istruire, educare e mantenere i bambini appartenenti
alla minoranza dei Rom e dei Sinti. È sempre tutelato il diritto di
ogni minore appartenente alla suddetta minoranza di partecipare alla
propria vita culturale, di professare o praticare la propria
religione o di avvalersi della propria lingua con gli altri
appartenenti alla stessa minoranza.
4. La Repubblica rimuove ogni ostacolo
nel godimento dei diritti dei minori appartenenti alla minoranza dei
Rom e dei Sinti, con particolare riguardo all'effettiva possibilità
di accedere all'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, ai
servizi sociali e sanitari, ad alloggi e strutture abitative
adeguate che preservino i minori da rischi di segregazione.
5. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, in collaborazione con le istituzioni
scolastiche, i servizi socio-assistenziali e le associazioni dei Rom
e dei Sinti, predispongono e attuano specifiche misure e programmi
globali per prevenire l'esclusione sociale e la discriminazione,
tali da consentire ai bambini appartenenti alla minoranza dei Rom e
dei Sinti il pieno godimento dei loro diritti, incluso l'accesso
all'istruzione e all'assistenza sanitaria.
6. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, favoriscono azioni positive, destinate ai
bambini e agli adolescenti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei
Sinti, coinvolgendo i loro famigliari.
7. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, in collaborazione con le istituzioni
scolastiche e con le associazioni rappresentative dei gruppi dei Rom
e dei Sinti, attuano ogni opportuna azione informativa, educativa e
di vigilanza volta a prevenire e contrastare ogni tendenza dei
minori, degli adolescenti e delle loro famiglie ad abbandonare
precocemente la scuola, al fine di evitare che l'abbandono precoce
ne comprometta l'educazione personale, la capacità d'interazione
sociale e le opportunità sul mercato del lavoro.
Art.11.
(Usi in materia di defunti)
1. Le persone appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia possono osservare i
propri usi in materia di sepoltura e di celebrazione dei defunti, a
condizione che tali usi non siano in contrasto con le norme vigenti.
Art. 12.
(Libertà di espressione e uso di
mezzi di informazione. Campagne informative)
1. Il diritto alla libertà di
espressione di ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e
dei Sinti comporta la libertà di opinione e la libertà di ricevere
e di comunicare informazioni o idee nella propria lingua, senza che
vi sia ingerenza di una pubblica autorità e senza badare a
frontiere, in conformità con gli articoli 9 e 17 della
Convenzione-quadro.
2. È vietata ogni discriminazione
delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti
nell'accesso ai mezzi d'informazione.
3. La fondazione e l'uso di mezzi di
stampa nei quali si faccia uso anche prevalente della propria lingua
da parte di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti
è liberamente esercitata nell'ambito dei limiti previsti dalla
legge.
4. In analogia con quanto previsto
dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nella
convenzione dello Stato con la società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio
sono assicurate condizioni per la tutela della minoranza dei Rom e
dei Sinti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo relative a
trasmissioni giornalistiche o programmi nella lingua dei Rom e dei
Sinti, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive
regionali della medesima società concessionaria; per le medesime
finalità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.
5. La tutela della minoranza dei Rom e
dei Sinti, nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è
di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. Le emittenti radiofoniche e
televisive concedono alle persone che appartengono alla minoranza
dei Rom e dei Sinti la possibilità di creare e di utilizzare propri
mezzi d'informazione.
7. I mezzi di comunicazione di massa
hanno l'obbligo di agevolare alle persone appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti l'accesso ai mezzi d'informazione, in
vista di promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo
culturale. A tal fine, nel riferire le notizie di cronaca prevengono
con opportune misure ogni forma di stigmatizzazione su base
etnico-linguistica.
8. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, in collaborazione con le università, gli
ordini professionali, gli organi di stampa e le emittenti
radio-televisive e con le associazioni rappresentative della
minoranza dei Rom e dei Sinti: a) attuano campagne di
informazione e di sensibilizzazione per prevenire e contrastare i
pregiudizi e gli stereotipi negativi dei Rom e dei Sinti; b) al
fine di favorire la libertà di espressione, sostengono, anche con
apposite borse di studio e di lavoro, la formazione di giornalisti
tra le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e il
loro impiego nei mezzi di comunicazione di massa per facilitare un
maggiore accesso ad essi da parte dei Rom e dei Sinti; c) svolgono
azioni finalizzate a promuovere la rappresentazione, nei mezzi di
comunicazione di massa, degli aspetti positivi e di un'immagine
obiettiva della vita delle persone appartenenti alla minoranza dei
Rom e dei Sinti, nonché ad evitare stereotipi e a prevenire e
contrastare ogni tipo di tensione tra i vari gruppi etnici, anche
organizzando incontri tra i rappresentanti dei mezzi di
comunicazione di massa e i rappresentanti della minoranza
finalizzati a tale scopo.
9. È fatto salvo, in ogni caso, il
rispetto delle norme vigenti in materia di stampa, di
radiotelevisione e di ogni altro mezzo di diffusione.
Art. 13
(Provvidenze per l'editoria che usa le
lingue della minoranza e per le associazioni dei Rom e dei Sinti)
1. In analogia con quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, lo Stato, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali in cui siano presenti persone appartenenti alla minoranza dei
Rom e dei Sinti prevedono nei loro bilanci, in base a criteri
oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e
per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino
la loro lingua, nonché per le associazioni rappresentative della
minoranza dei Rom e dei Sinti e per gli enti ed associazioni che
operino a tutela di tale minoranza linguistica.
2. Le provvidenze di cui al comma 1
sono destinate in particolare a favorire: a) giornali
quotidiani o periodici di informazione, riviste, pubblicazioni,
iniziative telematiche e multimediali, spettacoli, musica, seminari
e convegni nella lingua dei Rom e dei Sinti; b) iniziative in
lingua che diffondano tra i Rom e i Sinti presenti in Italia la più
completa conoscenza e l'insegnamento della lingua, della cultura,
della storia, della musica e della letteratura dei Rom e dei Sinti;
c) iniziative di raccolta, elaborazione, conservazione e
divulgazione della documentazione e delle diverse tradizioni
culturali, anche orali, dei diversi gruppi e persone della minoranza
Rom e Sinti presenti in Italia; d) corsi di lingua, inclusi
quelli per traduttori ed interpreti; e) mostre e spettacoli che
illustrino a tutta la popolazione la cultura la musica e l'identità
culturale dei Rom e dei Sinti; f) corsi di formazione per
insegnanti, mediatori culturali, operatori o funzionari delle
pubbliche amministrazioni che appartengano alla minoranza Rom e
Sinti o che siano a contatto con persone ad essa appartenenti;
g) attività e iniziative culturali, artistiche, sportive,
ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali
promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza Rom
e Sinti; h) altre iniziative previste o favorite dalla presente
legge.
Art. 14.
(Tutela internazionale delle lingue e
delle culture dei Rom e dei Sinti. Accordi internazionali e intese
di tutela e cooperazione)
1. Lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle rispettive
competenze e nei modi e nelle forme previsti in apposite convenzioni
e intese, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali,
promuovono la tutela delle lingue e delle culture della minoranza
dei Rom e dei Sinti diffuse all'estero, nei casi in cui gli
appartenenti alle relative comunità che si trovano nel territorio
della Repubblica abbiano mantenuto e sviluppato l'identità
socio-culturale e linguistica d'origine.
2. Il Governo presenta annualmente al
Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli
adempimenti previsti dal presente articolo, nell'ambito della
relazione prevista dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1999, n.
482.
Art. 15.
(Accordi internazionali di tutela e
cooperazione)
1. Lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono concludere, nell'ambito
delle rispettive competenze, accordi bilaterali e multilaterali con
altri Stati o con entità territoriali interne ad altri Stati al
fine di assicurare alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom
e dei Sinti una protezione più favorevole rispetto a quella
prevista dalla presente legge o per favorirne l'attuazione, nonché
per favorire la cooperazione transfrontaliera eventualmente
necessaria, in conformità all'articolo 18 della Convenzione-quadro.
2. Gli accordi e le intese di cui al
presente articolo e all'articolo 14, comma 1 della presente legge
sono negoziati e stipulati nel rispetto delle procedure previste
dall'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 16
(Diritto all'uso pubblico e privato
della propria lingua. Diritto all'interprete giudiziario e ad atti
amministrativi nella propria lingua)
1. La Repubblica tutela l'uso delle
lingue parlate dalle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e
dei Sinti, ne promuove lo studio e la conoscenza della relativa
letteratura.
2. Ogni persona appartenente alla
minoranza dei Rom e dei Sinti ha il diritto di utilizzare
liberamente e senza ostacoli la propria lingua in pubblico e in
privato, oralmente e per iscritto, in conformità con l'articolo 10
della Convenzione-quadro.
3. Il diritto all'uso della propria
lingua e all'interprete da parte della persona appartenente alla
minoranza dei Rom e dei Sinti è garantito nell'ambito dei
procedimenti giudiziari che si svolgono sul territorio della
Repubblica, secondo quanto previsto dalle norme generali.
4. Le pubbliche amministrazioni, anche
in collaborazione con associazioni rappresentative dei Rom e dei
Sinti, redigono le comunicazioni e gli atti che riguardano
prevalentemente persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei
Sinti anche nella propria lingua. Esse possono altresì avvalersi di
mediatori linguistico-culturali per lo svolgimento di attività
rivolte nei confronti di tali persone.
5. Le pubbliche amministrazioni che
dispongono di uffici frequentemente a contatto con persone
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti provvedono, anche
attraverso convenzioni con altri enti o con le associazioni iscritte
nel Registro nazionale istituito ai sensi dell’articolo 35 della
presente legge, a garantire la presenza di personale in grado di
rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua parlata
dalle persone rom e sinte e a tal fine possono attingere anche alle
risorse disponibili nel Fondo nazionale per la tutela delle
minoranze linguistiche, istituito dalla legge 15 dicembre 1999, n.
482, presso il Dipartimento per gli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 17
(Diritto di usare la propria lingua
per i propri nomi e cognomi e per informazioni ed insegne di
carattere privato esposti al pubblico)
1. Ogni persona appartenente alla
minoranza dei Rom e dei Sinti, in conformità con l'articolo 11
della Convenzione-quadro, ha il diritto di: a) utilizzare il
proprio cognome (il suo patronimico) e i suoi nomi propri nella
propria lingua e, in tal caso, ha diritto al loro riconoscimento
ufficiale; b) esporre in pubblico insegne, iscrizioni e altre
informazioni di carattere privato nella propria lingua. All’insegna,
all'iscrizione o all'informazione redatta nella propria lingua è
sempre comunque affiancata quella redatta in lingua italiana.
2. Analogamente a quanto previsto
dall'articolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cittadini
italiani appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, i cui
cognomi o i nomi siano stati modificati prima della data di entrata
in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in
passato di apporre il proprio nome nella propria lingua, hanno
diritto di ottenere, previa apposita richiesta e sulla base di
adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma
originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i
discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se
maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso. La richiesta indica
il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al
sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede
d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto
dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti
previsti dal presente comma, emana il decreto di ripristino del nome
o del cognome. Per i membri della stessa famiglia, il prefetto può
provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della
domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro
trenta giorni dalla data della comunicazione, con ricorso al
Ministro dell'interno, che decide previo parere del Consiglio di
Stato. Il procedimento, che non comporta spese, deve essere concluso
entro novanta giorni dalla data della richiesta. Gli uffici dello
stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni
conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli
nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre
amministrazioni competenti.
Art. 18
(Diritto di apprendere e di insegnare
la propria lingua e possibilità di insegnamenti scolastici nelle
lingue parlate dalle persone appartenenti alla minoranza rom e
sinta)
1. Ogni persona appartenente alla
minoranza dei Rom e dei Sinti, in conformità con l'articolo 14
della Convenzione-quadro, ha il diritto di apprendere la propria
lingua.
2. Nelle aree in cui esiste una
richiesta sufficiente il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, le istituzioni scolastiche e le regioni, anche
avvalendosi di personale docente qualificato reperito nell'ambito di
apposite convenzioni con associazioni ed enti specializzati, attuano
iniziative volte a favorire, nel quadro del sistema di istruzione e
di formazione professionale, l’insegnamento e l’apprendimento
della propria lingua da parte degli alunni appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti, fermo restando l'apprendimento e
l’insegnamento della lingua italiana e l'insegnamento delle lingue
straniere.
3. Ogni persona appartenente alla
minoranza dei Rom e dei Sinti ha il diritto di insegnare la propria
lingua.
4. Nell'insegnamento della propria
lingua all'interno delle istituzioni scolastiche sono promossi la
formazione, il coinvolgimento, la valorizzazione e l'esperienza di
persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e delle loro
organizzazioni, associazioni ed istituzioni culturali.
Art. 19.
(Diritto di stabilire e di mantenere
contatti internazionali con persone ed enti che si occupano della
condizione, delle lingue, della cultura e della storia della
minoranza dei Rom e dei Sinti)
1. In conformità con l'articolo 17
della Convenzione-quadro, ogni persona appartenente alla minoranza
dei Rom e dei Sinti che si trova sul territorio della Repubblica ha
il diritto di stabilire e di mantenere, liberamente e pacificamente,
contatti con persone che si trovano legalmente in altri Stati,
specialmente quelle con le quali ha in comune un'identità etnica,
culturale, linguistica o religiosa, ovvero un patrimonio culturale,
e ha il diritto di partecipare ai lavori delle organizzazioni non
governative di livello nazionale ed internazionale che si occupano
della sua condizione, lingua, cultura e storia.
Art. 20.
(Scuole private e paritarie. Centri
culturali per la lingua della minoranza dei Rom e dei Sinti)
1. In conformità con l'articolo 13
della Convenzione-quadro, ogni persona appartenente alla minoranza
dei Rom e dei Sinti ha il diritto di creare e di gestire istituti
privati di insegnamento e di formazione, senza oneri per lo Stato,
nel rispetto delle norme vigenti in materia di scuole private e
paritarie e in materia di scuole straniere.
2. Nelle scuole private o paritarie
eventualmente istituite in Italia ai sensi del comma 1 gli
insegnamenti possono anche svolgersi in parte o in via prevalente
nella propria lingua.
3. Nell'ambito delle loro competenze,
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le
istituzioni scolastiche, le università e gli istituti di alta
cultura e di ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano e gli enti locali favoriscono l'istituzione da parte di
persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti di centri
culturali per la propria lingua e ne favoriscono le iniziative
editoriali, documentarie, di divulgazione e di insegnamento, anche
in collaborazione e nell'ambito delle attività di insegnamento e di
ricerca svolte dalle istituzioni scolastiche ed universitarie e
delle attività di tutela e valorizzazione della cultura svolte da
istituzioni culturali nazionali, regionali e locali.
Art. 21.
(Promozione delle pari opportunità
dei Rom e dei Sinti nell'accesso al diritto all'istruzione e alla
formazione professionale)
1. La Repubblica promuove le pari
opportunità nell'accesso al diritto ad ogni ordine e grado di
istruzione per le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei
Sinti, in attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione.
2. Nell'ambito delle rispettive
competenze il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, le istituzioni scolastiche, le università e gli istituti
di alta cultura e di ricerca, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali: a) adottano le opportune
misure nel settore dell'educazione e della ricerca per promuovere
presso la popolazione italiana la conoscenza della cultura e della
storia della minoranza Rom e Sinti, delle loro religioni e della
loro lingua; b) favoriscono lo studio della lingua italiana da
parte delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;
c) predispongono iniziative di formazione per gli insegnanti e
di accesso ai manuali scolastici degli alunni bisognosi appartenenti
alla minoranza dei Rom e dei Sinti; d) facilitano i contatti
tra alunni e insegnanti appartenenti a comunità differenti rispetto
ai Rom e a Sinti; e) promuovono l'uguaglianza delle opportunità
nell'accesso all'educazione a tutti i livelli per le persone
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti; f) provvedono
affinché i testi scolastici adottati contengano informazioni
corrette e complete circa la cultura e la storia della minoranza dei
Rom e dei Sinti; g) promuovono e favoriscono iniziative
qualificate di formazione e di aggiornamento svolte nei confronti
dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado circa la conoscenza
delle lingue e culture dei Rom e dei Sinti e la didattica da
svolgersi nei confronti degli alunni appartenenti a tale minoranza.
3. È vietata l'istituzione nelle
scuole di ogni ordine e grado di classi riservate in tutto o in
parte ad alunni appartamenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
Eventuali attività di sostegno o attività didattiche specifiche,
anche interculturali, non devono essere riservate ai soli alunni
appartenenti a tale minoranza se svolte durante il normale orario
scolastico.
4. Le disposizioni del regolamento
concernente l'integrazione delle norme relative alla vigilanza
sull'adempimento dell'obbligo scolastico, emanato con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13
dicembre 2001, n. 489, si applicano anche alle famiglie e ai minori
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che si trovino di
fatto nel territorio di un comune, alle autorità di quel medesimo
comune e ai dirigenti delle istituzioni scolastiche aventi sede sul
suo territorio.
5. Al fine di prevenire i casi di
abbandono scolastico o di elusione dell'obbligo scolastico da parte
dei minori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e di
favorirne il successo scolastico, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, le istituzioni scolastiche, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali, nell'ambito delle rispettive competenze e in collaborazione
tra di loro e con le associazioni rappresentative dei Rom e dei
Sinti: a) promuovono apposite iniziative nell'ambito delle
misure generali di prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica e formativa; b) favoriscono, mediante la
collaborazione con gli uffici scolastici regionali e le istituzioni
scolastiche autonome, l'inserimento e il successo scolastico di tali
minori; c) promuovono la formazione del personale docente, dei
dirigenti degli istituti scolastici e degli altri operatori
scolastici per una migliore comprensione delle lingue e delle
culture dei Rom e dei Sinti e per rendere più efficace
l'organizzazione dei percorsi scolastici finalizzata
all'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione e al completamento dei
cicli d'istruzione; d) definiscono, insieme con gli uffici
scolastici regionali, le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano e gli enti locali, previa intesa con gli enti e le
associazioni rappresentative dei gruppi di Rom e di Sinti,
interventi di formazione e aggiornamento di docenti, personale
educativo e dirigenti scolastici volti a garantire in modo stabile e
continuativo il raccordo tra le culture d'origine e la scuola nonché
ad attivare modalità di documentazione di buone pratiche di
integrazione e di interazione della minoranza dei Rom e dei Sinti,
anche come sostegno effettivo al lavoro dei docenti; e) sostengono
attività di ricerca e di sperimentazione didattica, anche con il
sostegno dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali;
f) intraprendono attività di monitoraggio permanente dei
fenomeni dell'evasione scolastica, dell'abbandono, del ritardo
scolastico e della dispersione scolastica degli alunni;
g) promuovono iniziative di sensibilizzazione delle comunità
del Rom e dei Sinti qualora ciò sia necessario per la completa
scolarizzazione degli adulti e dei minori, e forniscono loro
informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico e
formativo, con particolare riguardo per i contatti con i familiari
dei minori e per la scolarizzazione dei bambini e delle bambine;
h) stipulano convenzioni con gli uffici scolastici regionali
per l'inserimento scolastico dei minori appartenenti alla minoranza
dei Rom e dei Sinti, tenendo conto delle realtà territoriali
attraverso le quali transitano o all'interno delle quali si trovano
i diversi gruppi della minoranza; i) elaborano ed attuano
iniziative, mediante progetti integrati con gli uffici scolastici
regionali, per assicurare il diritto allo studio e l'assolvimento
dell'obbligo scolastico e formativo, nonché il successo scolastico
dei minori Rom e Sinti; l) collaborano fra loro e con le
comunità dei Rom e dei Sinti per avviare corsi di formazione di
mediatori linguistici e culturali Rom e Sinti, organizzati dai
competenti uffici degli enti locali, in accordo con gli uffici
scolastici regionali, sulla base delle esigenze prospettate dalle
istituzioni scolastiche e dalle famiglie nell'ambito dei servizi di
accoglienza.
6. La Repubblica promuove le pari
opportunità delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei
Sinti presenti in Italia nell'accesso all'istruzione, anche ai gradi
più alti degli studi, e alla formazione e riqualificazione
professionale e di sostenerne le responsabilità genitoriali. A tal
fine: a) le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle loro
competenze, programmano i corsi di istruzione destinati agli adulti
anche tenendo conto di eventuali specifiche esigenze di
alfabetizzazione completa degli adulti appartenenti alla minoranza
dei Rom e dei Sinti presenti anche in via temporanea sul territorio
e ne favoriscono l'accesso e la frequenza, anche con modalità di
frequenza che tengano conto delle loro specifiche condizioni di
vita; b) le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
programmano e attuano le iniziative di formazione e riqualificazione
professionale, anche tenendo conto di eventuali specifiche esigenze
lavorative e formative degli appartenenti alla minoranza dei Rom e
dei Sinti presenti, anche in via temporanea, sul loro territorio, e
ne favoriscono l'accesso e l'inserimento lavorativo al termine della
frequenza. Le suddette iniziative, pur rivolte a tutta la
popolazione, devono valorizzare le capacità artigianali e
artistiche dei Rom e dei Sinti, senza comunque costituire l'unica
istanza formativa loro proposta o quella loro specificatamente
dedicata; c) il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, nell'ambito
delle rispettive competenze, istituiscono e assegnano tramite
concorso borse di studio specificamente destinate agli adulti
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia i
quali si trovino in condizioni economiche disagiate, allorché siano
regolarmente iscritti e frequentino corsi di istruzione o corsi di
formazione e riqualificazione professionale o siano genitori di
minori che regolarmente frequentano corsi di istruzione o corsi di
formazione e riqualificazione professionale. La commisurazione degli
importi delle borse e le modalità per la loro assegnazione ed
erogazione devono incentivare la frequenza effettiva dei corsi, il
profitto scolastico e il sostegno alle responsabilità genitoriali e
devono disincentivare la discontinuità della frequenza o
l'abbandono dei corsi; d) gli studenti appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti capaci e meritevoli e sprovvisti dei
mezzi economici necessari accedono per concorso alle borse di studio
e alle altre provvidenze per il diritto allo studio universitario
istituite dalle università o dalle amministrazioni statali,
regionali o locali nell'ambito delle rispettive competenze, anche
mediante la previsione di apposite quote destinate soltanto ad essi
o di una apposita priorità.
Art. 22.
(Mediatori linguistico-culturali e
socio-sanitari)
1. Al fine di favorire il mantenimento
e la valorizzazione dell'identità culturale e linguistica della
minoranza dei Rom e dei Sinti e il loro inserimento scolastico,
culturale e lavorativo, le pubbliche amministrazioni devono
avvalersi della collaborazione di mediatori linguistico-culturali e
di mediatori socio-sanitari individuati tra persone appartenenti a
tale minoranza e mediante convenzioni con associazioni, cooperative
o enti costituiti in prevalenza da rom e sinti e previa adeguata
formazione.
2. Il mediatore linguistico-culturale
opera in tutti gli ambiti d'intervento della Pubblica
amministrazione: e) propone progetti di educazione
interculturale, anche in collaborazione con le associazioni e con
gli enti locali; f) partecipa alle attività extrascolastiche
per gli studenti al fine di integrare e di estendere l'attività
educativa in continuità e in coerenza con l'azione svolta
dall'istituzione scolastica e dai suoi docenti e in armonia con le
normali esigenze familiari; g) collabora agli scambi culturali,
ai sensi dell'articolo 394 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto
legislativo 1994, n. 297.
3. I mediatori linguistico-culturali
coadiuvano le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici e
privati nella formazione del loro personale. Migliorare 4. 4. I
mediatori socio-sanitari favoriscono l’accesso dei rom e sinti ai
servizi pubblici medicali preventivi e curativi, attraverso
l’istituzionalizzazione del sistema dei Mediatori Sanitari, la
progettazione e la realizzazione di specifici programmi di
prevenzione e trattamento
5. Nel percorso di formazione, di
qualificazione e di aggiornamento dei mediatori
linguistico-culturali e socio-sanitari si prevedono appositi spazi
di formazione e qualificazione per i mediatori che interagiscono con
gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
8. Gli appartenenti alla minoranza dei
Rom e dei Sinti possono temporaneamente esercitare la professione di
mediatore linguistico-culturale e socio-sanitario, anche in deroga
ad eventuali requisiti di studio richiesti dalle norme vigenti,
qualora nella medesima zona in cui si dovrebbe svolgere la
professione non siano disponibili appartenenti alla minoranza dotati
dei requisiti prescritti.
Art. 23.
(Studio, tutela e promozione delle
lingue, della storia, della cultura propri dei Rom e dei Sinti.
Formazione dei pubblici dipendenti)
1. La Repubblica favorisce lo studio,
la tutela e la promozione delle lingue, della cultura, della musica
e dello spettacolo propri della minoranza rom e sinta.
2. La Repubblica italiana riconosce la
giornata dell’8 aprile, data del primo congresso mondiale dei
Sinti e dei Rom, al fine di promuovere le lingue e le culture
proprie delle minoranze rom e sinte. In occasione dell'8 aprile la
Repubblica istituisce la “Settimana delle culture sinte e rom”
in cui sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, spettacoli
e quant'altro serva a promuovere le culture della minoranza rom e
sinta.
3. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, nonché gli enti da loro istituiti, promossi,
vigilati o finanziati, le università, le istituzioni di alta
cultura, le istituzioni musicali e teatrali, promuovono e
sostengono, anche con contributi economici o con l'uso agevolato di
mezzi o strutture a loro disposizione: a) insegnamenti e
ricerca universitaria sulla lingua e sulla cultura, sulla storia,
sulla musica e sulla letteratura delle popolazioni rom e sinte;
b) iniziative qualificate svolte dalle associazioni ed enti
rappresentativi della minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in
Italia, da istituzioni universitarie, enti di cultura e di ricerca,
biblioteche, enti pubblici e privati che con qualsiasi mezzo
raccolgono, ricercano, studiano, sviluppano, insegnano e divulgano
le testimonianze, i documenti e ogni tipo di espressione della
storia, della cultura, della lingua, della letteratura, dell'arte e
della musica della stessa minoranza; c) pubblicazioni, studi,
spettacoli, iniziative, rassegne di letteratura, di musica, di
teatro e di spettacolo proprie della cultura dei Rom e dei Sinti o
promosse da persone appartenenti a tali minoranze; d) l'istituzione
e l'assegnazione per concorso di apposite borse di studio da
destinarsi a giovani musicisti, attori o artisti che appartengano
alla minoranza dei Rom e dei Sinti, i quali siano sprovvisti di
mezzi economici sufficienti; e) la costituzione e il
funzionamento di appositi centri studi o centri di ricerca, di
biblioteche, di musei e di mostre che raccolgano, ricerchino e
divulghino con ogni mezzo le testimonianze, i documenti e ogni tipo
di espressione della storia, della cultura, della lingua, della
letteratura, dell'arte e della musica della minoranza dei Rom e dei
Sinti; f) iniziative, individuali o collettive, di
valorizzazione, di tutela, di incoraggiamento, di promozione delle
espressioni artistiche e culturali dei Rom e dei Sinti e di scambio
con la società, con la cultura, con la musica e con la letteratura
italiana, in conformità con gli obblighi previsti dalla Convenzione
sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni
culturali, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19.
3. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, anche in collaborazione con università,
associazioni rom e sinte e mediatori linguistico-culturali o centri
studio sulle minoranze, nell'ambito delle proprie competenze,
istituiscono osservatori o enti regionali con il compito di:
a) coordinare e collegare gli interventi regionali attivati sul
territorio regionale in favore di queste popolazioni; b) rilevare
eventuali conflitti sociali e atteggiamenti discriminatori o
razzisti; c) organizzare e promuovere convegni, conferenze,
pubblicazioni, studi, indagini, mostre e rassegne sui vari aspetti
della storia e della cultura del popolo rom e sinto, sulle sue
condizioni di vita e sul rapporto che le istituzioni e i non
appartenenti alla minoranza intrattengono con queste persone, gruppi
e comunità.
4. Il Dipartimento della funzione
pubblica, d'intesa con i Ministeri competenti e le altre
amministrazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, promuovono
e attuano in modo costante e periodico, nell'ambito delle rispettive
competenze, anche in collaborazione con associazioni nazionali
rappresentative dei Rom e dei Sinti e con mediatori
linguistico-culturali, corsi, iniziative e strumenti di formazione e
di aggiornamento del personale delle diverse amministrazioni
pubbliche maggiormente coinvolte nel rapporto costante con persone
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, relativi a: a) le
lingue, la storia e la cultura della minoranza dei Rom e dei Sinti;
b) i criteri e i metodi più opportuni e rispettosi delle
specifiche condizioni sociali e culturali per instaurare e mantenere
un rapporto efficace ed efficiente tra le singole amministrazioni e
gli appartenenti alla minoranza; c) le problematiche degli
appartenenti alla minoranza più significative per lo svolgimento
dei compiti delle singole amministrazioni coinvolte; d) i
programmi di inclusione sociale e le azioni positive per la
minoranza più significative per i compiti spettanti alle singole
amministrazioni coinvolte.
5. Il Ministero dell'interno, in
collaborazione con le associazioni nazionali rappresentative dei Rom
e dei Sinti, predispone corsi di formazione sulla storia, sulla
cultura e sulle buone prassi dei Rom e dei Sinti rivolti agli
assistenti sociali ed ai funzionari delle prefetture - uffici
territoriali del Governo e degli enti locali.
Art. 24.
(Studio e ricordo delle deportazioni e
dello sterminio subìto dai Rom e dai Sinti e del contributo dei Rom
e dei Sinti alla resistenza antifascista)
1. La Repubblica promuove lo studio e
il ricordo della discriminazione, della deportazione e del genocidio
subìto dalla minoranza dei Rom e dei Sinti (Porrajmos) avvenuti nel
periodo fascista, nei campi nazisti e durante la seconda guerra
mondiale, nonché lo studio e il ricordo del contributo dato dai
cittadini italiani appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti
italiani al movimento delle resistenza al nazifascismo.
2.La legge 20 luglio 2000, n. 211,
all'Articolo 1 è così modificata: “La Repubblica italiana
riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli
di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la
Shoah (sterminio del popolo ebraico) e il Porrajmos (sterminio delle
popolazioni sinte e rom), le leggi razziali, la persecuzione
italiana dei cittadini ebrei, sinti e rom, gli italiani che hanno
subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che,
anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di
sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite
e protetto i perseguitati“. Nell'articolo 2 dopo la parola
“ebraico” è aggiunto: “, alle popolazioni rom e sinte”.
3.Gli immobili in cui durante il
regime fascista ebbero sede i campi di concentramento e in cui
furono internate le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e
dei Sinti, istituiti nei comuni di Prignano sulla Secchia, Frignano,
Boiano, Agnone, Tossicia, Perdasdefogu, Bolzano, Vinchiaturo,
Gonars, sono considerati di diritto beni culturali in considerazione
del loro interesse storico e etno -antropologico, indipendentemente
dal tipo di proprietà del bene, ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, con l'Agenzia
del demanio, con l'Agenzia delle entrate e con la regione e il
comune in cui si trovano, sentiti i rappresentanti delle
associazioni italiane della minoranza dei Rom e dei Sinti, provvede
a fare una ricognizione dei suddetti beni immobili, dando atto dello
stato dei luoghi, della condizione giuridica dei beni e
dell'eventuale tutela in atto della memoria storica. Analogamente si
procede per eventuali altri luoghi che furono adibiti al medesimo
uso.
4. Ai sensi dell'articolo 118, comma
terzo, della Costituzione, il Ministero dell'interno e il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo stipulano, con la
regione in cui si trova il bene immobile di cui al comma 3 del
presente articolo, apposite intese destinate alla valorizzazione
culturale del bene, ai fini delle iniziative di studio e di ricordo
delle deportazioni e dello sterminio dei Rom e dei Sinti.
5. La Repubblica favorisce
l’istituzione musei per ricordare il Porrajmos. Il Ministero dei
beni e delle attività culturali istituisce, all'entrata in vigore
della presente Legge, un Comitato formato da Ministero dei beni e
delle attività culturali, rappresentanti delle associazioni della
minoranza dei Rom e dei Sinti, ricercatori universitari e istituti
di ricerca dei Sinti e dei Rom che si riunirà tre volte l'anno per
definire e predisporre le iniziative per studiare, approfondire,
divulgare il Porrajmos.
Art. 25.
(Parità di trattamento e pari
opportunità nella circolazione, nel soggiorno e nell'accesso
all'abitazione)
1. Ogni persona che appartiene alla
minoranza dei Rom e dei Sinti esercita la libertà di circolazione e
soggiorno in qualsiasi parte del territorio della Repubblica secondo
le modalità e il progetto di vita liberamente scelto insieme con i
suoi familiari conviventi nel rispetto delle norme generali che
disciplinano la circolazione, il soggiorno, l'ingresso e l'uscita
dei cittadini, degli stranieri e degli apolidi dal territorio della
Repubblica.
2. Le persone e le famiglie
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti godono del medesimo
trattamento previsto per gli altri cittadini o stranieri o apolidi
in materia di circolazione, di soggiorno, di ingresso, di espatrio e
di accesso all'abitazione. Dall'eventuale decisione o situazione che
di fatto comporti spostamenti frequenti o una condizione di vita,
anche apparente, di itineranza, di nomadismo o di semi-nomadismo,
non può derivare alcun tipo di svantaggio o di discriminazione,
anche indiretta.
3. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano,
nell'ambito delle rispettive competenze, misure volte a prevenire e
contrastare ogni prassi che applichi in modo anche indirettamente
discriminatorio, nei confronti delle persone appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti. le norme generali vigenti in materia
di circolazione, soggiorno, residenza, stabilimento, espatrio e
ingresso nel territorio della Repubblica.
4. La Repubblica attua apposite misure
per assicurare alle persone e alle famiglie appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti le pari opportunità nell'accesso ad
una abitazione avente i requisiti di abitabilità e di idoneità
igienico-sanitaria previsti per ogni abitazione, ovvero i requisiti
analoghi per unità abitative mobili secondo modalità che tengano
conto della condizione di vita liberamente scelta e delle forme di
abitazione storicamente praticati dagli appartenenti a tale
minoranza.
5. È vietata l’adozione di ogni
tipo di atto, sia pubblico che privato, che impedisca la
circolazione o il soggiorno, anche itinerante, di persone
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, anche qualora siano
definite o supposte quali itineranti o nomadi o seminomadi, in
determinate zone aperte al transito alla sosta e alla permanenza di
qualsiasi persona o di qualsiasi unità abitativa mobile.
6. È vietata l’apposizione su ogni
tipo di documento di viaggio, di identità o di soggiorno o su
registri anagrafici o dello stato civile di qualsiasi menzione
relativa all'appartenenza della persona alla minoranza dei Rom e dei
Sinti o alla sua condizione di vita, anche supposta, itinerante,
nomade o seminomade ovvero ogni tipo di riferimento all'alloggio
della persona nell'ambito di un immobile o centro o campo, comunque
denominato, destinato anche a persone appartenenti alla minoranza
dei Rom e dei Sinti o a persone in condizione, anche supposta, di
itineranza o di nomadismo o di seminomadismo. Eventuali documenti
che rechino tali diciture devono essere rettificati immediatamente
d'ufficio, anche su richiesta orale dell'interessato. In caso di
violazione della disposizione di cui al presente comma,
l'interessato ha diritto di comunicare l'accaduto al sindaco, al
prefetto e al Garante per la protezione dei dati personali per
l'immediata adozione dei provvedimenti di rettifica e degli altri
provvedimenti conseguenti di loro competenza; la medesima violazione
costituisce altresì violazione delle vigenti norme in materia di
trattamento dei dati personali.
Art. 26.
(Politiche alloggiative)
1. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, promuovono e attuano: a) la progressiva
chiusura del sistema dei campi-nomadi o dei campi-sosta o dei
villaggi attrezzati, comunque denominati, intesi come luoghi
istituiti, gestiti, vigilati o finanziati da pubbliche autorità e
collocati su terreni di proprietà pubblica, destinati a dare
alloggio insieme, nell'ambito di unità abitative mobili o immobili,
a più famiglie allargate appartenenti alla minoranza dei Rom e dei
Sinti, quale soluzione preferenziale o esclusiva per soddisfare i
loro bisogni abitativi. In particolare gli enti locali procedono
all'immediata chiusura, ristrutturazione o trasformazione in aree
residenziali di comunità o in microaree, anche con successivo
diritto di superficie in favore degli occupanti, di quei campi i cui
alloggi in immobili o in unità abitative mobili siano privi dei
requisiti minimi igienico-sanitari o di abitabilità; b) l'accesso
delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti già
alloggiate in campi-nomadi, campi-sosta o villaggi attrezzati che
sono stati progressivamente chiusi, ridotti o trasformati, o in
sistemazioni abitative improprie o abusive, ad altri tipi di
soluzioni abitative regolari, nelle quali possano vivere in alloggi
idonei dal punto di vista igienico-sanitario e conformi alla loro
condizione di vita liberamente scelta, curando in ogni modo l'unità
delle famiglie, la frequenza e continuità scolastica ed evitando in
ogni caso di privarle, anche temporaneamente, di una qualche forma
di alloggio, anche sulla base di specifiche forme di sostegno
familiare per l'accesso ad alloggi pubblici o privati con la
mediazione sociale dell'ente locale; c) una politica abitativa
privata che agevoli ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom
e dei Sinti e dei familiari con loro conviventi, secondo la loro
libera scelta, nell'acquisto o nella locazione di un immobile ad uso
di abitazione oppure nell'accesso a soluzioni abitative con unità
mobili su terreni di proprietà privata.
2. Ogni persona appartenente alla
minoranza dei Rom e dei Sinti ha diritto di disporre di un alloggio
idoneo per sé e per i propri familiari conviventi liberamente
scelto tra i seguenti: a) un immobile ad uso di abitazione;
b) un'unità abitativa mobile collocata in una microarea, di
proprietà privata dell'interessato o di proprietà pubblica o
privata e da lui presa in regolare locazione. Ai fini della presente
legge, per «microarea» si intende il piccolo appezzamento di
terreno, collocato in aree non marginali rispetto all'abitato e ai
principali servizi pubblici, provvisto di aree di sosta per unità
mobili e dotate di allacciamenti alle reti dell'acqua, del gas,
dell'elettricità e delle fognature, destinato ad accogliere una
sola famiglia allargata, nel quale ogni singola famiglia dispone di
uno spazio privato e di servizi adeguati, da affidarsi alla
responsabilità delle persone che la occupano, secondo un regolare
contratto di locazione o un contratto d'uso e con contratti per le
relative utenze.
3. Ai fini dell'iscrizione anagrafica
nelle liste della popolazione residente di un comune, si considera
dimora abituale della persona appartenente alla minoranza dei Rom e
dei Sinti anche il suo alloggio legalmente comunicato in una unità
abitativa mobile su un'area attrezzata o in una microarea, incluse
quelle di proprietà pubblica, sulla quale abbia la legale
disponibilità la persona o il suo familiare convivente.
4. L'alloggio di una persona
appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti, nell'ambito di
un'unità abitativa mobile su un'area attrezzata o in una microarea,
incluse quelle di proprietà pubblica, o nell'ambito di una area
residenziale di comunità, che sia nella legale disponibilità sua o
di un suo familiare, costituisce domicilio e, in quanto tale, gode
delle medesime garanzie previste dalla legge per l'inviolabilità
dello stesso.
5. Gli stranieri e gli apolidi
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che abbiano chiesto
asilo o protezione alle autorità italiane hanno diritto di accedere
alle misure di accoglienza in immobili nonché all’avvio ad
abitazioni previste per i richiedenti asilo, gli assillanti e per le
persone vulnerabili; costoro, anche se temporaneamente alloggiate in
centri o aree sosta, hanno diritto di fruire delle suddette misure
con modalità non discriminatorie e che evitino di destinare loro
l'accoglienza in campi sosta, o campi nomadi comunque denominati,
quali centri di prima accoglienza.
Art. 27.
(Modalità di accesso agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica)
1. Ogni persona appartenente alla
minoranza dei Rom e dei Sinti accede agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica secondo i medesimi requisiti e condizioni
previste, in generale, per ogni altro cittadino o straniero dalle
leggi e dai regolamenti regionali e locali. Le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, dispongono che ogni persona appartenente alla
minoranza dei Rom e dei Sinti può altresì accedere agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica secondo i seguenti criteri e metodi
aggiuntivi: a) accesso nell'ambito delle quote di alloggi
riservate, in generale, a situazioni urgenti o di emergenza,
allorché si tratti di persone che alloggiano in campi-nomadi o in
campi-sosta che devono essere chiusi o sgomberati; b) accesso
secondo speciali modalità e tipologie di alloggi, definite insieme
con le associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti, che tengano
conto del desiderio di vivere insieme, o di vivere vicino, dei
componenti di una determinata famiglia allargata, liberamente
manifestato dalle persone maggiori di età che la compongono;
c) accesso ad alloggi nell'ambito di microaree o di aree
residenziali di comunità, intese quali sistemi di residenze sociali
e spazi attrezzati per nuclei familiari costituenti una comunità
familiare, identitaria, di affinità, costituiti da residenze
sociali concesse a costo moderato, da spazi comuni, da attrezzature
di servizio ed eventuali altri elementi di caratterizzazione sociale
e lavorativa; d) accesso a forme di edilizia sovvenzionata o
agevolata per la costruzione di alloggi idonei e conformi alle
esigenze e alla cultura dei Rom e dei Sinti.
2. Nei progetti degli alloggi di cui
al comma 1 è evitata ogni forma di concentrazione o di segregazione
degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
3. Le persone appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti che presentano domanda di accesso agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica possono richiedere che nei
loro confronti gli organi competenti all’assegnazione dei suddetti
alloggi applichino le seguenti deroghe: a) si considera sempre
abitazione impropria o precaria l'abitazione in un campo sosta o in
un campo nomadi, ancorché abusivo, o l'alloggio mediante lo
stazionamento di unità abitativa mobile in un determinato terreno
di proprietà privata; b) non si applicano eventuali requisiti
di accesso che comportino un periodo minimo di residenza del
richiedente in un determinato territorio, fermi restando i requisiti
previsti dalle norme statali in materia di soggiorno degli stranieri
e degli apolidi; tuttavia, in caso di concorrenza di domande
presentate da persone appartenenti alla minoranza dei Rom o dei
Sinti, si dà priorità a quelle presentate da coloro che nel
territorio del comune lavorano regolarmente o frequentano
regolarmente corsi di formazione o riqualificazione professionale o
hanno figli minori regolarmente iscritti e frequentanti nelle scuole
pubbliche o paritarie; c) il mero possesso, a qualsiasi titolo,
la proprietà di unità alloggiative mobili o la comunicazione di
alloggiare su terreni mediante unità abitative mobili non si
considera disponibilità di alloggio a qualsiasi titolo e non
preclude l'accesso agli alloggi.
4. Le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, e gli altri enti pubblici da loro istituiti, promossi o
vigilati, hanno altresì la facoltà di stabilire criteri e modi per
concedere a pagamento, a persone appartenenti alla minoranza dei Rom
e dei Sinti, il diritto di superficie su aree di proprietà
pubblica, sulle quali installare unità abitative mobili non
ancorate al terreno, purché si tratti di aree dotate di
allacciamenti ad acqua, gas, elettricità e fognature e che
rispettino le condizioni igienico-sanitarie minime previste dalla
normativa vigente, a condizione che non si tratti di terreni oggetto
di provvedimenti di espropriazione per ragioni di pubblica utilità
o di terreni sui quali sussistono servitù o ipoteche o vincoli
paesaggistici, ambientali, storici o archeologici, o che facciano
parte di aree golenali dei fiumi ovvero che non si tratti di zone ad
alto rischio idrogeologico o di aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
5. Le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, hanno altresì la facoltà di istituire aree
residenziali di comunità stabilendone la superficie minima e
massima in relazione alla numerosità dei componenti della famiglia
allargata a cui è assegnata l'area. Ciascuna area residenziale di
comunità può essere assegnata ad una sola famiglia allargata.
L'area è ubicata in modo da evitare ogni forma di emarginazione, è
dotata di rete fognaria, di impianto per l'allacciamento all'energia
elettrica privata, di impianto idrico e di uno spazio per la
raccolta dei rifiuti. Le unità abitative e le piazzole possono
essere assegnate ai nuclei familiari residenti nella regione o
provincia autonoma da un determinato numero di anni. Le unità
abitative e le piazzole sono assegnate ai nuclei familiari aventi i
requisiti previsti dalle norme regionali o locali, previa
sottoscrizione di una convenzione che disciplini gli impegni assunti
dal nucleo familiare a pena di revoca dell'assegnazione, anche con
riguardo all'utilizzo delle parti comuni dell'area residenziale e il
canone da corrispondere al comune. Ogni nucleo familiare all'atto
dell'assegnazione si assume l'obbligo di partecipare alle spese di
gestione secondo i criteri stabiliti dalla regione o dalla provincia
autonoma o, in mancanza, dal comune e, qualora vi siano persone in
stato di bisogno, ad eventuali progetti di sostegno educativo,
scolastico, di formazione nonché di inserimento lavorativo,
compresi i percorsi inerenti ai lavori socialmente utili.
6. Ogni comune può proporre la
disponibilità di immobili da assegnare a famiglie appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti in alternativa o in aggiunta alla
realizzazione dell'area residenziale di comunità indicata nel comma
5. I beni immobili devono essere resi disponibili dal proprietario
ai fini della destinazione sociale. Il comune definisce, mediante
convenzione con i proprietari dell'immobile, le condizioni e la
durata della messa a disposizione dello stesso. In tale ambito, il
comune può prevedere, con oneri a carico proprio o a carico di
altri enti pubblici o privati, gli interventi per il recupero
dell'immobile a fini abitativi, fissando il vincolo di utilizzo
sociale dell'immobile per un tempo adeguato all'investimento
effettuato.
Art. 28.
(Alloggio con unità mobili o
appoggiate a terra su microaree di proprietà privata)
1. Le persone appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti hanno il diritto di usare, quali
abitazioni, unità mobili o appoggiate a terra senza fondamenta al
terreno posizionate in microaree di terreni di proprietà privata,
anche ad uso agricolo, a condizione che abbiano dato preventiva
comunicazione scritta al comune nel cui territorio si trovi il
terreno; che siano rispettate le condizioni igienico-sanitarie
minime indicate dal regolamento di attuazione della presente legge o
dalle norme regionali e che non si tratti di terreni oggetto di
provvedimenti di espropriazione per ragioni di pubblica utilità o
di terreni sui quali sussistano servitù, ipoteche, vincoli
paesaggistici solo in caso di impatto importante, ambientali solo in
caso di impatto importante, storici o archeologici, o facenti parte
di aree golenali dei fiumi o di zone ad alto rischio idrogeologico,
o di aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano. La presente disposizione si applica, in
deroga alle disposizioni legislative e regolamentari previste dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e dalle altre norme legislative e
regolamentari regionali, provinciali e comunali, incluse quelle in
materia di circolazione stradale, di attività produttive, di
commercio, di fiere e mercati, di turismo, di campeggi e di agri
campeggio. Ciascun comune deve prevedere, nei propri strumenti
urbanistici e di governo del territorio, limiti massimi alla
realizzazione delle microaree di cui al presente comma, purché
siano previsti più terreni distinti e per una superficie che
complessivamente non può essere inferiore allo 0,5 per mille delle
aree agricole del comune.
2. Nella comunicazione al comune di
cui al comma 1 sono indicati i dati relativi alla collocazione
urbanistica e catastale del terreno, ai nomi e ai documenti di
identificazione delle persone familiari destinate a risiedere
nell'unità mobile, inclusa la documentazione attestante il legame
di parentela e l'iscrizione scolastica dei minori soggetti
all'obbligo scolastico, nonché, ove si tratti di cittadini
comunitari o extracomunitari, i documenti attestanti la regolarità
del soggiorno sul territorio della Repubblica. Alla comunicazione
devono essere allegate copie autenticate dei contratti registrati
attestanti che il presentatore ha in proprietà o in locazione o in
comodato il fondo e l'unità mobile nonché, in quest'ultima
ipotesi, che sussista il consenso scritto del proprietario e che sul
terreno non sussistono servitù o ipoteche. La comunicazione
sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di cessione del
fabbricato ed è immediatamente trasmessa dal comune al questore e
agli istituti scolastici in cui sono iscritti i minori. Se
l'interessato ne fa richiesta, la comunicazione costituisce altresì
richiesta di iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione
residente nel comune.
3. Alla comunicazione di cui al comma
1 è allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento al comune, da
parte del presentatore, di un contributo per le spese pubbliche
necessarie per gli allacciamenti alle reti fognarie, idriche ed
elettriche e per lo svolgimento delle attività di raccolta dei
rifiuti solidi urbani e per le altre attività pubbliche sociali e
di vigilanza. Il contributo è annuale, anche rateizzabile, è
determinato e disciplinato dal regolamento comunale e non può avere
importo superiore all'importo dovuto, in situazione analoga, per il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il regolamento
comunale può stabilire, anche per periodi temporanei, la riduzione
di tali importi ovvero la loto gratuità allorché sia documentato
che si tratti di famiglie numerose o in stato di indigenza.
Eventuali nuove condizioni economiche disagiate devono essere
comunicate tempestivamente al comune ai fini della riduzione
dell'importo della rata del contributo o della gratuità del
servizio. Il pagamento del contributo può essere effettuato anche
da uno dei familiari indicato nella comunicazione. Il Ministero
dell'interno provvede a compensare i comuni interessati dei
contributi per i quali sia stata disposta la riduzione del
contributo dovuto o la gratuità del servizio.
4. La persona che ha presentato la
comunicazione di cui al comma 1 e le altre persone appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti indicate nella comunicazione medesima,
trascorsi quindici giorni dalla data della presentazione della
stessa, salvi provvedimenti scritti e motivati da parte del comune
di richiesta di integrazione o di rigetto per mancanza dei
requisiti, hanno il diritto di abitare e di stazionare nell'unità
abitativa mobile collocata sul fondo indicato nella comunicazione
nonché il diritto di spostare o togliere, anche parzialmente, le
unità abitative mobili o di sostituirle, previa comunicazione di
aggiornamento da inviare al comune, o di allontanarle completamente
dal fondo per un determinato periodo di tempo, che comunque non può
essere inferiore a novanta giorni in un anno Ai fini
dell'applicazione della presente legge, le unità abitative
costituiscono domicilio delle persone che vi abitano.
5. I diritti di cui al comma 1 valgono
a tempo indeterminato, finché perdura la proprietà del fondo e
dell'unità mobile, allorché alla comunicazione di cui al comma 1
sia allegata copia autenticata del contratto regolarmente registrato
di compravendita del terreno e dell'unità mobile attestante che il
soggetto presentatore della comunicazione o uno dei suoi familiari
conviventi è il legale proprietario dell'unità mobile e del fondo
su cui insiste. Nell'ipotesi di locazione o usufrutto del terreno,
alla comunicazione deve essere altresì allegata copia del contratto
di locazione o di comodato legalmente registrati e il consenso del
legale proprietario espresso con atto scritto e autenticato. In tal
caso, i diritti cessano alla scadenza del contratto di locazione o
di comodato, salvo rinnovo del contratto regolarmente registrato. Il
comune invia al competente ufficio del registro copia della
comunicazione affinché sia allegata al contratto di compravendita o
di locazione registrati; l'ufficio del registro comunica
immediatamente al comune ogni variazione o mutamento del contratto
registrato. Lo stazionamento perdura allorché sia data
comunicazione al comune del consenso, da allegarsi con atto scritto
e autenticato, del nuovo proprietario dell'area e del nuovo
contratto di locazione o di comodato.
6. La comunicazione di cui al comma 1
non comporta il mutamento della destinazione d'uso del fondo a cui
si riferisce non consente comunque l'edificazione di edifici o
fabbricati su terreni ad uso agricolo o altri tipi di abusi edilizi,
né lo svolgimento, sul medesimo fondo, di attività di campeggio,
di agriturismo o di attività industriali o artigianali o
commerciali.
7. Nelle procedure di modifica degli
strumenti urbanistici e di gestione del territorio le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
favoriscono le eventuali richieste di mutamento di destinazione
d'uso dei terreni di proprietà privata su cui legalmente stazionano
unità abitative mobili occupate da persone e famiglie appartenenti
alla minoranza dei Rom e dei Sinti allorché la richiesta di
mutamento della destinazione d'uso sia stata presentata dal
proprietario appartenente alla citata minoranza e comporti
l'edificazione di immobili ad uso di abitazione destinati
all’alloggio, in tutto o in parte, delle medesime persone che sul
fondo fruivano di un alloggio per effetto della comunicazione di
stazionamento.
8. La persona appartenente alla
minoranza dei Rom e dei Sinti che abbia regolarmente trasferito il
suo alloggio in un immobile ad uso di abitazione ceduto in proprietà
o in locazione, ovvero in un alloggio di edilizia residenziale
pubblica legalmente assegnato, decade dagli effetti della
comunicazione di stazionamento di cui al comma 1 effettuata al
medesimo comune in cui si trova l'alloggio o di un comune della
stessa regione, mentre le altre persone indicate nella comunicazione
medesima hanno il diritto di continuare ad alloggiare sul terreno se
vi è il consenso scritto del proprietario e un regolare contratto
registrato di locazione o di comodato intestato ad una di loro.
9. Qualora vengano meno, anche in
parte, i requisiti igienico-sanitari del terreno o delle unità
mobili, il comune, anche su richiesta delle autorità sanitarie, con
atto scritto e motivato, indica agli occupanti i rimedi necessari e
un termine congruo entro il quale effettuarli. Qualora non sia stato
effettuato il pagamento della rata annuale del contributo di cui al
comma 3, il sindaco ingiunge il pagamento indicando il termine entro
il quale esso deve essere effettuato, con l'aggiunta degli eventuali
interessi di mora; in caso di impossibilità di procedere al
pagamento, gli occupanti comunicano tempestivamente al comune le
eventuali nuove condizioni economiche disagiate.
Art. 29
(Sosta temporanea)
1. Ciascun comune deve prevedere, con
apposito regolamento, aree di transito attrezzate per la sosta
temporanea di unità abitative mobili occupate da famiglie
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti. Ciascuna regione e
provincia autonoma predispone un piano delle aree attrezzate per la
sosta temporanea, prevedendo vincoli di realizzazione per i comuni,
inclusi contributi, incentivi ed altre misure a loro favore al fine
di garantire che nel territorio di ogni provincia vi sia almeno
un'area di transito attrezzata. Le aree di transito attrezzate per
la sosta temporanea devono essere dotate delle opere di
urbanizzazione primaria, di servizi igienici in ciascuna piazzola,
di acqua potabile e di spazi necessari per la sosta
di roulotte o camper e devono essere costruite
con modalità che ne consentano l'uso in forma privata e nella
stagione invernale, senza che le persone che vi abitano debbano
uscire dall'unità abitativa, nonché essere dotate di spazi verdi
attrezzati con area giochi per bambini, contenitori per rifiuti
solidi urbani, sistemi di messa in sicurezza degli impianti. Le aree
di sosta devono essere dotate di spazi adibiti a parcheggio e di
spazi al coperto per favorire la socialità durante la stagione
invernale. Ogni area deve essere ubicata in luoghi che evitino
qualsiasi emarginazione urbanistica e che facilitino l'accesso ai
servizi pubblici e la partecipazione delle persone alla vita
sociale. Il regolamento comunale, fermi restando il rispetto di
eventuali princìpi e nei limiti indicati dalla legge regionale,
indica le norme per la gestione delle aree da parte degli utenti e
per la corresponsione al comune di eventuali contributi economici
necessari per la gestione, la pulizia e la manutenzione dell'area.
2. In mancanza di una specifica area
di transito, o qualora risultino esauriti i posti disponibili, è
sempre consentita la sosta temporanea con caravan e autocaravan
alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti alle
medesime condizioni previste in via generale dalle norme che
regolano la circolazione stradale. Nell'ambito di aree pubbliche in
cui è consentita la sosta dei veicoli è in ogni caso vietato e
privo di effetti qualsiasi divieto imposto da autorità regionali o
locali, in via generale e permanente, alla sosta temporanea di
persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sint e dei
Caminanti.
3. Nei regolamenti comunali sugli
spettacoli viaggianti, adottati in applicazione della legge 18 marzo
1968, n. 337, ovvero per la disciplina dei mestieri girovaghi, sono
previste aree di transito attrezzate per la sosta temporanea di
unità abitative mobili destinate ad alloggiare famiglie
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che svolgono
attività lavorative tradizionali collegate agli spettacoli
viaggianti e ai mestieri girovaghi. Gli stessi regolamenti prevedono
proroghe al limite massimo dello stazionamento anche dopo la
conclusione dello spettacolo, nei casi in cui la proroga sia
necessaria al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno
scolastico ai minori che regolarmente frequentano gli istituti
scolastici di quel comune.
4. La sosta temporanea con unità
abitative mobili è altresì consentita, nei modi, nei luoghi e con
i controlli previsti dal regolamento comunale, per un periodo non
superiore a quindici giorni nel medesimo comune, alle persone
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che esercitino
l'artigianato e la vendita dei prodotti nei settori delle
lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.
In ogni caso, la sosta deve essere autorizzata dal comune di
stazionamento, previa esibizione allo stesso, da parte del
richiedente, dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato o delle autorizzazioni al commercio o al lavoro
ambulanti, prescritte dalle vigenti norme regionali o locali, nonché
previa comunicazione dei nomi delle persone alloggiate nelle unità
abitative mobili.
5. Le persone appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti che legalmente abitino su unità
abitative mobili hanno altresì il diritto di ritrovarsi
temporaneamente su un medesimo terreno per motivi religiosi o
familiari o culturali. In applicazione dell'articolo 17 della
Costituzione, il ritrovo su luogo pubblico deve essere comunicato,
almeno tre giorni prima del ritrovo medesimo, all'autorità di
pubblica sicurezza, la quale per comprovati motivi di sicurezza o
incolumità pubblica può vietarlo o chiederne il differimento. Nel
preavviso deve essere indicato anche il numero presumibile dei
partecipanti e la durata presumibile del ritrovo, nonché, se il
fondo è in locazione o in comodato, il consenso scritto del
proprietario allo svolgimento nei giorni indicati. In caso di
violazione degli obblighi previsti dal presente comma, l'autorità
di pubblica sicurezza può disporre lo sgombero dal terreno occupato
delle persone coinvolte. Il questore può disporre il divieto di
stazionamento. Il divieto o lo scioglimento della riunione non
possono essere disposti qualora si tratti della celebrazione di una
processione o di un funerale o di altri momenti di religione e di
culto e il preavviso sia stato presentato da un ministro di culto.
6. Ai fini dell'applicazione ed
interpretazione della presente legge, per «unità mobili» si
intendono caravan e autocaravan e altri tipi di
unità abitative mobili, costruite o stazionanti anche in deroga
alle disposizioni del nuovo codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del suo regolamento di
esecuzione.
Art. 30.
(Agevolazioni per locazioni,
ristrutturazione e l'acquisto di immobili ad uso di abitazione, di
terreni per microaree e di unità abitative mobili)
1. I contributi e le agevolazioni
finanziarie, bancarie e fiscali previsti dalle norme statali,
regionali e locali in favore delle locazioni e dell'acquisto di
immobili da adibire a prima casa di abitazione si applicano anche ai
contratti di locazione e di compravendita di unità abitative mobili
e a terreni da adibire a microaree o sui quali edificare immobili ad
uso di abitazione o sui quali ristrutturare e trasformare ad uso
abitativo immobili dismessi, stipulati per sé e per la propria
famiglia da persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
2. Le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano, gli enti locali, nell'ambito delle proprie
competenze, e gli enti da loro promossi, vigilati o finanziati,
possono prevedere agevolazioni e contributi finanziari per la
ristrutturazione o il risanamento igienico-sanitario di immobili da
adibire ad alloggi in cui possano abitare persone appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti.
3. Le misure di ristrutturazione o di
risanamento di immobili di proprietà di un ente pubblico, ovvero
quelle, predisposte da un ente pubblico, volte a facilitare la
ristrutturazione o il risanamento di alloggi anche di proprietà
privata, a favorire la funzione sociale della proprietà, a
mantenere la destinazione d'uso sociale degli immobili e a prevenire
speculazioni edilizie, possono comprendere la promozione di
contratti di enfiteusi comportanti la proprietà del suolo all'ente
pubblico e la proprietà dei muri alla persona appartenente alla
minoranza.
4. Le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche associati, possono
avvalersi di agenzie per la casa da essi appositamente istituite
ovvero di analoghe agenzie pubbliche o private convenzionate, o di
apposita società consortile a responsabilità limitata, al fine di
promuovere l'accesso di persone appartenenti alla minoranza dei Rom
e dei Sinti agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle
locazioni e all'acquisto di immobili a uso di abitazione e di
terreni per microaree e di unità abitative mobili, nonché al fine
di favorire la mediazione sociale e i buoni rapporti di vicinato e
l'integrazione fra politiche abitative e politiche lavorative.
Art. 31.
(Promozione dell'accesso alle attività
lavorative e di impresa)
1. La Repubblica, in attuazione degli
articoli 4, 35, 36, 37, 41, 44, 46 e 47 della Costituzione,
favorisce le pari opportunità delle persone appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia nell'accesso al
lavoro subordinato, autonomo ed imprenditoriale e tutela le attività
economiche e produttive tipiche della tradizione culturale dei Rom e
dei Sinti.
2. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, in materia di formazione e riqualificazione
professionale, progettano ed attuano, anche in collaborazione con le
associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti, apposite
iniziative destinate a favorire la formazione professionale dei
giovani rom e sinti.
3. I centri per l'impiego, anche in
collaborazione con le agenzie autorizzate per il lavoro e con le
associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti,
elaborano e attuano apposite iniziative destinate all'incontro della
domanda e dell'offerta di lavoro, con specifica attenzione alle
condizioni lavorative e alle qualifiche delle persone appartenenti
alla minoranza.
4. Sono considerate cooperative
sociali, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, anche quelle
che esercitano attività finalizzate al regolare inserimento
lavorativo delle persone residenti in Italia e prive di una regolare
occupazione che appartengano alla minoranza dei Rom e dei Sinti; a
tal fine, le suddette persone hanno diritto a ricevere il
trattamento previsto dalla legislazione vigente a favore delle
persone svantaggiate.
5. Acquisiscono la qualifica di
impresa sociale, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.
155, anche le organizzazioni che esercitano attività di impresa al
fine dell'inserimento lavorativo di persone residenti in Italia e
prive di una regolare occupazione che appartengano alla minoranza
dei Rom e dei Sinti.
6. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, in collaborazione con le università, con le
agenzie per l'impiego e con le associazioni rappresentative dei Rom
e dei Sinti, in attuazione delle raccomandazioni contenute nella
risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 sulla
situazione sociale dei Rom e su un loro miglior accesso al mercato
del lavoro nell'Unione europea: a) predispongono e attuano
borse lavoro e altre iniziative che promuovano e motivino il ritorno
dei laureati appartenenti alla minoranza dei Rom e Sinti alle
rispettive comunità e l'occupazione regolare degli appartenenti a
tale minoranza all'interno e nell'interesse delle stesse comunità
rom e sinte; b) favoriscono e incentivano gli imprenditori che
ospitano nelle loro imprese stage, tirocini e iniziative
formative nel mondo del lavoro e dell'artigianato destinati a
soggetti non in possesso di qualifiche, compresi quelli appartenenti
alla minoranza dei Rom e dei Sinti, e offrono formazione ed
opportunità di acquisire esperienza pratica direttamente sul posto
di lavoro; c) utilizzano i fondi dell'Unione europea per
preservare e proteggere le attività tradizionali dei Rom e dei
Sinti e per favorirne l'accesso ai programmi di formazione
professionale; d) favoriscono iniziative bancarie finalizzate
ad offrire microcredito alle attività lavorative, commerciali,
artigianali, culturali e dello spettacolo svolte da appartenenti
alla minoranza dei Rom e dei Sinti; e) favoriscono
l'occupazione delle donne appartenenti alla minoranza dei Rom e dei
Sinti, anche tramite sistemi di sostegno sociale che tengano conto
delle esigenze occupazionali e tramite adeguati percorsi formativi e
professionalizzanti, che consentano di conciliare la vita familiare
e quella lavorativa; f) favoriscono tra le persone appartenenti
alle minoranze dei Rom e dei Sinti l’esercizio di arti e mestieri
tradizionali che possono contribuire a preservare le specificità
culturali della stessa minoranza e a migliorarne le condizioni
materiali e il livello di integrazione sociale. Nei regolamenti
comunali sui mestieri girovaghi non può essere posta nessuna
distinzione o condizione restrittiva nei confronti di quei mestieri
che sono tradizionalmente svolti da appartenenti alla minoranza dei
Rom e dei Sinti; g) favoriscono l'accesso al credito agevolato
delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti per lo
svolgimento delle attività economiche ed imprenditoriali, incluse
quelle di tipo artigianale ed agricolo, il Ministero del Lavoro
istituisce un fondo di garanzia ad hoc per l'accesso al credito
agevolato; h) promuovono e attuano iniziative di sostegno
all'esercizio di attività artigiane e di supporto all'auto
imprenditoria delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e
dei Sinti, favorendone l'accesso a forme di credito e microcredito e
l'acquisizione delle licenze necessarie per l'esercizio regolare di
tali attività.
7. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, e gli altri enti pubblici favoriscono
l'impiego di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti
negli uffici pubblici che svolgono compiti e funzioni direttamente
riguardanti le comunità sinte e rom, quali gli istituti scolastici,
le istituzioni sanitarie, i servizi sociali e socio-assistenziali, i
servizi demografici, le forze di polizia statali e locali.
8. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali stipula con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano accordi relativi alla progettazione e alla
realizzazione di programmi di intervento in materia di inserimento
lavorativo destinato alle comunità rom e sinte presenti in Italia,
da attuarsi anche in collaborazione con università, enti,
cooperative sociali ed associazioni, incluse quelle rappresentative
della minoranza. I suddetti programmi sono volti in particolare a:
a) favorire l'applicazione del principio di parità di
trattamento senza distinzione di razza e di origine etnica;
b) prevenire fenomeni di emarginazione sociale e lavorativa
delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;
c) favorire l'incontro tra servizi all'impiego ed enti ed
associazioni che operano per l'integrazione sociale dei lavoratori
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti; d) valorizzare
le potenzialità del lavoro femminile; e) incrementare
l'accesso di ragazze e ragazzi rom e sinte alla formazione
professionale; f) sostenere e incrementare esperienze
lavorative già in corso, quali cooperative avviate o ancora in fase
avanzata di costituzione, e lavoratori rom o sinti a rischio di
espulsione dal mercato del lavoro; g) creare nuovi percorsi di
inserimento per giovani e donne, anche di tipo auto-imprenditoriale,
sostenuti da un'adeguata formazione professionale; h) affiancare
i servizi di orientamento al lavoro con modalità mirate alle
persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, al fine di
favorire la diffusione di informazioni sulle opportunità sociali e
lavorative esistenti; i) sensibilizzare gli operatori dei
servizi dell'impiego e delle associazioni di categoria, al fine di
prevenire atteggiamenti di discriminazione nei confronti di Rom e
Sinti e garantire loro parità di trattamento.
9. I comuni, nell'ambito delle loro
competenze, individuano le aree comunali disponibili per
l'installazione dei circhi, degli spettacoli ambulanti e dei parchi
di divertimento e adottano misure che favoriscano le condizioni
necessarie affinché le persone appartenenti alla minoranza dei Rom
e dei Sinti possano conseguire le certificazioni e le licenze per
l'esercizio delle attività produttive, commerciali e dello
spettacolo, nonché per la concessione delle aree di vendita nei
mercati o nelle fiere e per l'esercizio di circhi, spettacoli
viaggianti e di parchi di divertimento. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie
competenze, adottano piani e altri provvedimenti che, mediante
vincoli imposti ai comuni o incentivi o finanziamenti ai comuni
stessi, garantiscano che in ogni provincia sia disponibile almeno
un'area idonea allo svolgimento delle attività indicate dal
presente comma.
10. Le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, promuovono, anche su richiesta delle
associazioni finalizzate all'integrazione dei gruppi sinti e rom o
delle associazioni rappresentative di tale minoranza, l'inserimento
lavorativo delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei
Sinti, anche mediante il sostegno alla costituzione di cooperative
di lavoro e specifici progetti concernenti iniziative di sostegno
all'inserimento lavorativo dei gruppi sinti e rom. La realizzazione
degli interventi previsti dal presente articolo può essere
effettuata altresì sulla base di apposita convenzione che
disciplini anche le modalità per la concessione e l'erogazione dei
finanziamenti.
11. Nel Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" l'articolo 266
comma 5 è così modificato “Le disposizioni di cui agli articoli
189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e
trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo
svolgimento delle attività medesime in forma piccolo commercio,
limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.”
Il Ministero dell'Ambiente costituirà un tavolo di lavoro per
approntare, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge,
un regolamento per l'istituzione di albi su base provinciale o
regionale per le attività di piccolo commercio dei materiali
ferrosi non pericolosi con automezzi fino a t. 3,5 e per un volume
massimo di commercio di 200 tonnellate annue.
12. I Comuni nei propri regolamenti
per mercati e mercatini determinano una quota di posti pari al 5% a
favore dei Rom e dei Sinti.
Art. 32.
(Promozione della tutela della salute)
1. La Repubblica, in attuazione
dell'articolo 32 della Costituzione, promuove l'effettiva tutela del
diritto alla salute delle persone appartenenti alla minoranza dei
Rom e dei Sinti.
2. Il Ministero della salute, le
regioni, le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali (ASL),
anche in collaborazione con le università, con gli ordini
professionali e con le associazioni rappresentative dei diversi
gruppi di Rom e di Sinti, promuovono e adottano nei servizi sanitari
e socio-sanitari misure e iniziative finalizzate a: a) assicurare
che le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti
abbiano accesso ai servizi sanitari su base non discriminatoria;
b) sensibilizzare il personale sanitario circa eventuali
specifiche necessità della popolazione appartenente alla minoranza
dei Rom e dei Sinti; c) prevenire e contrastare eventuali
situazioni igienico-sanitarie in cui, tra le persone appartenenti
alla minoranza dei Rom e dei Sinti, si riscontri una più elevata
incidenza di malattie o di denutrizione; d) informare gli
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che non ne siano a
conoscenza della disponibilità dei servizi sanitari e sociosanitari
pubblici e privati accreditati e delle modalità attraverso cui
usufruirne; e) rafforzare la fiducia delle persone appartenenti
alla minoranza dei Rom e dei Sinti nei confronti dei servizi
sanitari pubblici e privati accreditati, anche attraverso la
previsione di sanzioni disciplinari in caso di discriminazione
diretta o indiretta subita dai Rom e dai Sinti; f) prevedere la
formazione di personale sanitario che disponga delle conoscenze
necessarie per comprendere gli aspetti importanti della cultura dei
Rom e dei Sinti; g) sostenere mediatori linguistico-culturali
nei rapporti tra le comunità dei Rom e dei Sinti e gli operatori
dei servizi sanitari pubblici; h) promuovere e sviluppare
programmi destinati a fornire ai genitori e alle donne rom e sinte
che eventualmente non ne siano a conoscenza informazioni relative
all'assistenza sanitaria, inclusa l'alimentazione, la cura del
neonato e la violenza domestica; i) migliorare l'accesso alle
cure ginecologiche, compresa l'assistenza prima della nascita, al
momento del parto e dopo la nascita, mediante, tra l'altro, la
diffusione di informazioni e la formazione delle madri rom e sinte e
la valorizzazione di mediatrici culturali; l) tutelare con
speciale attenzione la salute dei bambini appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti, fornendo appropriate cure
pediatriche, tra cui misure preventive quali le campagne di
vaccinazione presso le aree in cui essi si trovano, qualora ve ne
sia la necessità, anche nel caso in cui essi alloggino in
sistemazioni abitative improprie o abusive.
3. Gli appartenenti alla minoranza dei
Rom e dei Sinti accedono ai servizi sanitari pubblici ed accreditati
anche nelle more della loro iscrizione anagrafica o della loro
iscrizione al servizio sanitario nazionale, salvo il rispetto delle
norme vigenti in materia di assistenza sanitaria dei cittadini
dell'Unione europea o dei cittadini di Stati extracomunitari. Le
persone e presenti nelle aree di sosta e residenti in altre regioni
sono iscritte dall'ASL competente per territorio negli elenchi degli
iscritti tenuti ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, secondo le procedure fissate dalle norme regionali.
Art. 33.
(Accesso alle prestazioni di
assistenza sociale e iniziative dei servizi sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, favoriscono l'effettivo accesso delle persone
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti alle prestazioni di
assistenza sociale e ai servizi sociali.
2. I comuni, in collaborazione
permanente con le associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti o
su richiesta delle medesime: a) concertano gli interventi di
sostegno eventualmente necessari, definiti sulla base dell'analisi
dei bisogni effettuata con il contributo di tutti i soggetti
appartenenti alla popolazione locale dei Rom e dei Sinti;
b) valutano le proposte e i progetti che le persone, singole o
associate, propongono di realizzare per provvedere ad eventuali
aspetti problematici o svantaggiosi della condizione in cui vive la
popolazione locale dei Rom e dei Sinti; c) si avvalgono
dell'opera di mediatori linguistico-culturali, per favorire lo
sviluppo di positive relazioni tra la comunità dei Rom e dei Sinti
e la restante popolazione, finalizzate alla conoscenza, alla
comprensione, alla corretta fruizione dei servizi sociali ed alla
interazione con le strutture e le istituzioni presenti sul
territorio; d) favoriscono l'effettivo accesso delle persone
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti a tutti i servizi
sociali del comune.
3. Gli appartenenti alla minoranza dei
Rom e dei Sinti che si trovano sul territorio comunale accedono ai
servizi socio-assistenziali erogabili dalle amministrazioni
regionali e locali, anche nelle more della loro iscrizione
anagrafica o in deroga al requisito dell'iscrizione anagrafica,
salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di soggiorno dei
cittadini dell'Unione europea o dei cittadini di Stati
extracomunitari.
4. Le misure in favore dell'inclusione
sociale delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei
Sinti sono parte inderogabile delle risorse economiche destinate a
coprire in ogni regione e in ogni ente locale i costi derivanti
dall'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali e sono incluse anche negli stanziamenti
del Fondo sociale nazionale.
5. Le persone appartenente alla
minoranza dei Rom e dei Sinti fruiscono dei servizi sociali operanti
sul territorio, alle medesime forme e condizioni e nei medesimi
luoghi previsti per i servizi e le iniziative erogati agli altri
cittadini e stranieri. È fatta salva la facoltà, da parte delle
istituzioni competenti, di attuare, in situazioni di particolare
disagio, specifiche iniziative informative sui servizi sociali
disponibili e azioni integrate sulle esigenze di ogni nucleo
familiare, al fine di promuovere, in modo coordinato, il sostegno
reddituale e l'inserimento lavorativo dei genitori, l'inserimento,
la regolare frequenza e il successo scolastico dei minori, la
formazione professionale e l'avviamento lavorativo delle persone
prive di occupazione.
Art. 34.
(Diritto di partecipare attivamente
alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica)
1. Le persone appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti hanno il diritto di partecipare
attivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e
pubblica.
2. Le amministrazioni dello Stato, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali predispongono, attuano e valutano ogni iniziativa volta a
favorire l’esercizio del diritto di cui al comma 1 concernente la
minoranza dei Rom e dei Sinti, attenendosi ai seguenti princìpi:
a) coinvolgimento delle persone appartenenti alla minoranza dei
Rom e dei Sinti alle suddette iniziative sin dal loro avvio, nelle
fasi di sviluppo, attuazione e valutazione; b) i Rom e i Sinti
sono inclusi nei processi consultivi ufficiali e l'efficacia dei
meccanismi stabiliti per la loro partecipazione allo sviluppo delle
iniziative politiche è garantita tramite il loro coinvolgimento in
un ampio processo rappresentativo; c) i programmi e le proposte
relative alle suddette iniziative sono diffusi con sufficiente
anticipo rispetto ai termini di adozione delle decisioni, al fine di
tenere conto di valide analisi e contributi dei rappresentanti della
minoranza dei Rom e dei Sinti; d) la partecipazione di
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti al governo dell'ente
locale, nel cui territorio risiedono, è considerato come essenziale
per l'efficace attuazione delle politiche che li riguardano; e) i
Rom e i Sinti svolgono un ruolo essenziale e insostituibile
nell'assicurare il rispetto effettivo del diritto di partecipazione
al processo politico; f) gli organi elettivi a livello statale,
regionale e locale instaurano strette relazioni di lavoro con le
rappresentanze degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei
Sinti; g) tra i rappresentanti della minoranza dei Rom e dei
Sinti e le autorità di governo, inclusi gli organi consultivi, sono
stabiliti meccanismi per assicurare una comunicazione paritaria,
diretta e aperta; h) è facilitata l'interazione fra i
rappresentanti dei partiti politici e degli organi pubblici, a
livello locale, regionale e nazionale e i diversi gruppi dei Rom e
dei Sinti; i) promozione di campagne di sensibilizzazione, al
fine di accrescere la partecipazione degli elettori appartenenti
alla minoranza dei Rom e dei Sinti alle elezioni europee, statali,
regionali e locali.
Art. 35.
(Registro nazionale delle associazioni
rappresentative della minoranza Rom e Sinti)
1. Presso il Ministero dell'interno,
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è istituito
il Registro nazionale delle associazioni rappresentative della
minoranza dei Rom e dei Sinti, di seguito denominato «Registro»,
al quale hanno diritto di iscriversi gli enti o le associazioni già
iscritti al registro nazionale delle associazioni di promozione
sociale, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, che abbiano svolto, a livello nazionale, regionale e
locale, iniziative in favore o in rappresentanza della minoranza dei
Rom e dei Sinti presenti in Italia e i cui aderenti dichiarino di
volersi avvalere delle misure previste dalla presente legge a tutela
delle persone appartenenti a tale minoranza e di volerle
rappresentare. Alla tenuta del Registro si provvede con le ordinarie
risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per le
libertà civili e l'immigrazione.
2. Il legale rappresentante dell’ente
o dell’associazione di cui al comma 1 presenta per iscritto al
Ministero dell'interno la domanda di iscrizione al Registro
allegandovi una relazione sulle attività svolte dall’ente o
dall’associazione a livello nazionale, regionale e locale in
favore o in rappresentanza della minoranza dei Rom e dei Sinti
presenti in Italia; la dichiarazione di volersi avvalere delle
misure previste dalla presente legge a tutela delle persone
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia e
di volerle rappresentare, sottoscritta con firma autenticata dalla
maggioranza dei rappresentanti legali delle associazioni od enti o
persone giuridiche regolarmente iscritte all'associazione e dalla
maggioranza delle persone fisiche residenti in Italia regolarmente
iscritte all'associazione; le copie dello statuto dell'associazione
e della documentazione necessaria per l'iscrizione al registro
nazionale delle associazioni di promozione sociale; l'indicazione
degli estremi dell'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale e della persona delegata
dall'associazione stessa nelle regioni in cui è operativa, secondo
il registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.
3. L'ente o l’associazione iscritto
nel Registro comunica tempestivamente al Ministero dell'interno ogni
variazione dei suoi legali rappresentanti a livello nazionale,
allegando copia della relativa delibera e dei suoi eventuali
delegati e, ogni anno, invia al Ministero dell'interno una relazione
sulle attività svolte, a livello nazionale, regionale e locale, in
favore o in rappresentanza, della minoranza dei Rom e dei Sinti.
4. Il Ministero dell'interno dispone
l'iscrizione dell’ente o dall’associazione nel Registro entro
sessanta giorni dalla data della presentazione della domanda di cui
al comma 2, completa della prescritta documentazione, ovvero il
rigetto della medesima o la cancellazione dal Registro, qualora
l'ente o l’associazione non abbia o non abbia più i requisiti
richiesti o sia stato cancellato dal registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale ovvero abbia omesso di adempiere
agli obblighi indicati nel comma 2 o abbia deliberato il proprio
scioglimento.
5. Gli enti e le associazioni iscritti
al Registro e i loro rappresentanti sono abilitati ad operare a
livello nazionale, regionale e locale in rappresentanza e in favore
degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in
Italia e possono beneficiare delle provvidenze a tal fine previste a
livello statale, regionale e locale.
6. Il Ministero dell'interno pubblica,
per via telematica, l'elenco aggiornato degli enti e delle
associazioni iscritti al Registro e dei relativi recapiti, con i
nominativi dei legali rappresentanti e dei delegati in ogni regione
e dei relativi recapiti, nonché le relazioni annuali presentate.
7. Le disposizioni della presente
legge relative alle associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti
si applicano soltanto alle associazioni iscritte nel Registro.
8. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su
scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi le
associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che
svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o
provinciale.
Art. 36
(Piani d'azione per l'inclusione
sociale dei Rom e dei Sinti)
1. Lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali nel cui
territorio si trovano popolazioni appartenenti alla minoranza dei
Rom e dei Sinti, nell'ambito delle rispettive competenze,
predispongono e attuano, insieme a rappresentanti della minoranza a
livello statale, regionale e locale, piani d'azione intesi a
migliorare la situazione delle persone appartenenti alla suddetta
minoranza presenti sul rispettivo territorio, che includano misure
specifiche per far fronte alla discriminazione in tutti i settori
della vita sociale.
2. I piani d'azione di cui al comma 1
possono essere pluriennali e prevedono le iniziative e le risorse
economiche necessarie ad implementare le politiche in favore
dell'inclusione sociale delle persone appartenenti alla minoranza
dei Rom e dei Sinti presenti sul rispettivo territorio, predisposte
in attuazione della presente legge e delle norme del diritto
internazionale e dell'Unione europea.
3. I piani d'azione di cui al comma 1
prevedono altresì misure per l'implementazione delle buone pratiche
di interazione e di inclusione sociale della minoranza dei Rom e dei
Sinti nelle politiche nazionali, individuate dall’Unione europea e
dalle organizzazioni internazionali competenti in materia, indicano
le iniziative finanziabili nell'ambito degli stanziamenti
dell'Unione europea destinati dal Fondo sociale europeo
all'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti e, nell'ambito degli
stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale, destinabili
all'edilizia abitativa in favore delle comunità emarginate.
4. I piani di cui al comma 1 sono
approvati previa un'ampia consultazione con gli appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia e con le loro
associazioni rappresentative. Essi prevedono il coinvolgimento
attivo della suddetta minoranza e delle suddette associazioni nella
realizzazione e nella valutazione degli esiti e indicano, in modo
distinto, le problematiche e le misure che si intendono adottare per
farvi fronte e per dare attuazione, nel territorio statale,
regionale e locale, ai compiti, alle funzioni e alle azioni
specifiche previste dalla presente legge.
5. L'elaborazione del piano statale di
cui al comma 1 è predisposta dall'Ufficio nazionale per la
minoranza dei Rom e dei Sinti, sulla base dei criteri e delle
direttive indicati dal Comitato nazionale paritetico per la
minoranza dei Rom e dei Sinti e con la sua approvazione finale,
sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia.
Art. 37.
(Ufficio nazionale per la minoranza
dei Rom e dei Sinti)
1. Presso il Ministero dell'interno --
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è istituito
l'Ufficio nazionale per la minoranza dei Rom e dei Sinti, di seguito
denominato «Ufficio nazionale». All'attività e alla gestione
dell'Ufficio nazionale si provvede con le ordinarie risorse
finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione.
2. L'Ufficio nazionale in
collaborazione con le associazioni rom e sinti svolge le seguenti
funzioni: a) compie studi ed analisi sulla condizione giuridica
ed umana delle popolazioni appartenenti ai gruppi dei Rom e dei
Sinti presenti in Italia e sulle azioni da perseguire circa le loro
problematiche, anche sulla base delle norme internazionali e
europee, mantenendo gli opportuni contatti con gli organi del
Consiglio d'Europa, delle altre organizzazioni internazionali, con
le associazioni rom e sinti e dell'Unione europea e con analoghi
organismi di altri Stati; gli studi, le analisi e le proposte
possono essere elaborati anche con la collaborazione di università
e qualificati centri di ricerca e di studio; b) raccoglie e
studia i dati offerti dalle associazioni rom e sinti e dagli uffici
provinciali di cui all’articolo 39 circa la condizione degli
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che vivono nelle
diverse province e diffonde, in tutto il Paese, le buone pratiche
delle azioni svolte nei loro confronti e con la promozione delle
associazioni rappresentative della minoranza; c) elabora piani
d'azione nei diversi ambiti d'intervento (culturale, abitativo,
lavorativo, sanitario, sociale, scolastico e formativo), anche
proponendo al Governo, alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano e agli enti locali le necessarie iniziative di
modifica alle norme vigenti e l'adozione di provvedimenti
amministrativi, predisponendo, in particolare, il Piano statale per
l'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti; d) coordina e collega
gli interventi dei Ministeri, delle regioni e degli enti locali che
comportano iniziative sulle problematiche relative ai Rom e ai
Sinti, collaborando alla definizione di obiettivi e strategie e
all'individuazione e attuazione, a livello nazionale, di iniziative
ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea per l'inclusione
sociale dei Rom e dei Sinti, segnalando altresì ai competenti
organi pubblici, incluso l'Ufficio nazionale antidiscriminazione
razziale (UNAR), eventuali iniziative ed ogni tipo di disfunzione e
di abuso; e) promuove e collega le azioni degli enti pubblici e
privati che si occupano della minoranza dei Rom e dei Sinti presenti
in Italia e delle associazioni rappresentative di tali gruppi e ne
raccoglie proposte e segnalazioni; f) individua, coordina e
collega le autorità nazionali responsabili per le questioni
concernenti la minoranza dei Rom e dei Sinti e quelle competenti per
le altre minoranze linguistiche, per quanto riguarda l'accesso ai
servizi sanitari, l'istruzione, le abitazioni, l'attività di
antidiscriminazione, la polizia e i mezzi d'informazione, al fine di
potenziarne le attività volte ad assicurare l'attuazione degli
impegni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OSCE) nel quadro della legislazione nazionale in materia
di eguaglianza e non discriminazione.
3. L'Ufficio nazionale si avvale
altresì della collaborazione di consulenti esperti nelle diverse
problematiche delle popolazioni rom e sinte presenti in Italia e di
collaboratori tratti tra i cittadini italiani ed esperti
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
Art. 38.
(Comitato nazionale paritetico per la
minoranza dei Rom e dei Sinti)
1. È istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri il Comitato nazionale paritetico per la
minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia, di seguito
denominato «Comitato nazionale», composto dei seguenti membri:
a) venticinque persone legalmente residenti in Italia
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti designate dalle
diverse associazioni iscritte nel Registro, rappresentative dei
diversi gruppi che compongono la minoranza, provenienti da regioni
diverse e rappresentativi di almeno quindici enti e associazioni
nazionali; b) cinque qualificati esperti delle discipline
linguistiche, antropologiche, sociali, giuridiche ed educative,
aventi specifiche conoscenze delle questioni riguardanti la
minoranza dei Rom e dei Sinti; c) venti rappresentanti delle
pubbliche amministrazioni, dei quali uno ciascuno designato dai
Dipartimenti per le pari opportunità, per gli affari regionali e le
autonomie e per la pubblica amministrazione e la semplificazione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri
dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della giustizia,
dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e da tre delegati delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, da tre delegati dei comuni designati dalla Associazione
nazionale dei comuni italiani, da un delegato delle province
designato dell'Unione delle province d’Italia.
2. La nomina, la revoca e la modifica
dei componenti del Comitato nazionale e del suo presidente sono
disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla
base dell'ordinamento stabilito nel regolamento di attuazione della
presente legge. La segreteria del Comitato nazionale è assicurata
dall'Ufficio nazionale. Le spese per il funzionamento del Comitato
nazionale e dei suoi gruppi di lavoro, incluso il rimborso delle
documentate spese di viaggio e di soggiorno dei membri non
appartenenti alle pubbliche amministrazioni, sono poste a carico
degli ordinari stanziamenti del bilancio del Ministero dell'interno
destinati alle minoranze linguistiche. Il presidente del Comitato
nazionale è un cittadino italiano nominato tra i componenti
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti. Ognuno degli
eventuali gruppi di lavoro del Comitato nazionale è composto e
organizzato tenendo conto delle proporzioni delle diverse componenti
del Comitato indicate nel comma 1 e delle effettive competenze ed è
presieduto da un cittadino italiano designato dai suoi componenti
tra gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
3. Il Comitato nazionale elabora
pareri e proposte indirizzati alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai Ministeri, alle regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e agli enti locali sulle diverse problematiche
delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti
presenti in Italia, sull'applicazione della presente legge e delle
prassi amministrative nonché sull'elaborazione, attuazione e
finanziamento di provvedimenti generali, comunque denominati, da
adottare nei confronti delle suddette persone, inclusi i piani di
azione elaborati dall'Ufficio nazionale, prima della loro definitiva
predisposizione, e il piano statale di inclusione sociale prima
della sua elaborazione e della sua definitiva approvazione,
esaminando anche i pareri delle commissioni parlamentari competenti
per materia.
4. Mediante l'attività del Comitato
nazionale, gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti
presenti in Italia partecipano all'individuazione delle
problematiche e delle esigenze che li riguardano e alla promozione,
all'elaborazione e all'attuazione dei provvedimenti di tutela, di
inclusione sociale e di pari opportunità adottati nei loro
confronti a livello statale, regionale e locale.
5. Il Comitato nazionale si riunisce
periodicamente e può articolarsi in gruppi di lavoro. La
convocazione del Comitato e dei suoi gruppi di lavoro può avvenire
su richiesta scritta e motivata del Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero del suo presidente, di ognuno dei suoi membri o del
dirigente dell'Ufficio nazionale. Il Comitato adotta il proprio
regolamento interno e le sue deliberazioni possono essere adottate
anche con votazioni distinte delle sue diverse componenti indicate
nel comma 1.
6. Ognuno dei componenti del Comitato
nazionale ha diritto di ricevere, chiedere ed ottenere dall'Ufficio
nazionale, dagli uffici provinciali e da ogni altra pubblica
amministrazione statale, regionale e locale informazioni e documenti
concernenti la condizione generale delle persone appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti e gli atti di pubblico interesse che
li riguardano, esclusi quelli tutelati dal segreto legalmente
previsto o dall'applicazione delle vigenti norme sulla protezione
dei dati personali.
7. L'Ufficio nazionale e il Comitato
nazionale adottano ogni misura utile di collaborazione e di sinergia
con le attività del Comitato tecnico consultivo per l'applicazione
della legislazione in materia di minoranze linguistiche istituito
presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché con le attività
svolte dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
Art. 39.
(Uffici e comitati provinciali per la
minoranza dei Rom e dei Sinti)
1. Presso ogni prefettura-ufficio
territoriale del Governo è istituito un ufficio provinciale che
comprenda anche un rappresentate rom e sinto per la minoranza dei
Rom e dei Sinti, di seguito denominato «ufficio provinciale», che
svolge le seguenti funzioni: a) valuta e identifica i bisogni
espressi dalle comunità dei Rom e dei Sinti che vivono nel
territorio della provincia e dalle istituzioni regionali,
provinciali e comunali che vi operano; b) raccoglie le buone
pratiche realizzate nei singoli territori dagli enti pubblici e
privati; c) suggerisce proposte e valuta le iniziative in atto
compiute dagli enti del privato sociale, dagli enti locali e dalla
regione; d) promuove la diffusione della conoscenza delle
culture dei Rom e dei Sinti, anche per prevenire e contrastare ogni
forma di discriminazione, in collaborazione con le istituzioni
pubbliche e private, con le associazioni dei rom e dei sinti
localmente attive e con gli enti locali; e) coordina e collega
gli interventi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche e
private che riguardano le persone appartenenti alla minoranza dei
Rom e dei Sinti che vivono nel territorio della provincia;
f) segnala alle competenti autorità dello Stato, incluso
l'UNAR, della regione e degli enti locali eventuali bisogni e
problematiche relativi a persone appartenenti alla minoranza dei Rom
e dei Sinti che abitano o sostano nel territorio della provincia;
g) mantiene i necessari contatti con l'Ufficio nazionale e con
il Comitato nazionale e contribuisce a diffonderne le iniziative e
le azioni nel territorio provinciale; h) promuove l'attuazione
nel territorio provinciale dei piani di azione elaborati
dall'Ufficio nazionale e delle iniziative ammissibili ai
finanziamenti dell'Unione europea per l'inclusione sociale dei Rom e
dei Sinti.
2. L'istituzione degli uffici
provinciali o, eventualmente, nelle zone in cui la presenza degli
appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti è minore o nelle
zone in cui sussistono rafforzate esigenze di coordinamento
unitario, di uffici regionali è disposta con decreto del Ministro
dell'interno sulla base dell'ordinamento stabilito nel regolamento
di attuazione della presente legge, in analogia con le disposizioni
di cui al comma 1.
3. Presso ogni prefettura-ufficio
territoriale del Governo, su richiesta delle associazioni
rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti presenti nel
territorio della provincia, il prefetto costituisce il Comitato
provinciale di collegamento per la minoranza dei Rom e dei Sinti, di
seguito denominato «Comitato provinciale», se lo richiedono le
associazioni rappresentative della minoranza che operano nel
territorio. Il Comitato è composto dai rappresentanti delle
associazioni dei Rom e dei Sinti nella provincia, da rappresentanti
del comune capoluogo e di altri comuni, delle amministrazioni
periferiche dello Stato e delle associazioni rappresentative della
minoranza ed, eventualmente, da rappresentanti enti del privato
sociale che collaborano con gli appartenenti alla minoranza stessa.
Il Comitato provinciale svolge, a livello provinciale, funzioni
analoghe a quelle svolte dal Comitato nazionale e si coordina con le
attività svolte da quest'ultimo.
4. Ciascun ufficio provinciale, anche
in convenzione con università o associazioni od enti pubblici e
privati, può avvalersi della collaborazione di consulenti esperti
nelle diverse problematiche della minoranza dei Rom e dei Sinti e di
collaboratori, tratti tra i cittadini italiani appartenenti alla
minoranza dei Rom e dei Sinti e di mediatori linguistico-culturali.
Art. 40.
(Adeguamento della legislazione
regionale e provinciale e mantenimento delle norme più favorevoli)
1. Le disposizioni della presente
legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 36, determinano i
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere assicurati su tutto il territorio
nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo,
lettera m) della Costituzione e costituiscono altresì
princìpi fondamentali per le materie di legislazione concorrente
tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, adeguano
la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge,
ferma restando l'osservanza degli Statuti speciali e delle relative
norme di attuazione.
3. Le disposizioni di leggi regionali
o provinciali riferite a persone «nomadi» o «zingare» si
applicano agli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti fino
all'adeguamento delle stesse alla presente legge, purché
compatibili.
4. Sono fatte salve eventuali
disposizioni regionali e provinciali vigenti più favorevoli.
Art. 41.
(Modifiche alla legge 15 dicembre
1999, n. 482)
1. All'articolo 2 della legge 15
dicembre 1999, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e croate» sono sostituite
dalle seguenti: «, croate, rom e sinte»; b) dopo il primo
comma, è aggiunto il seguente: «1-bis. La Repubblica promuove, nei
modi e nelle forme previsti dalla legge, la valorizzazione delle
lingue e delle culture di cui al comma 1, anche quando queste sono
diffuse in aree del Paese in cui la presenza minoritaria è tale da
non poter fruire dalla disciplina prevista dalla presente legge».
2. All'articolo 18-bis della
legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«2. È vietata ogni
discriminazione fondata sull'appartenenza di una persona ad una
minoranza, in conformità con gli articoli 4, comma 1, e 6 della
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali,
fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della
legge 28 agosto 1997, n. 302.
3. I pubblici poteri tutelano
ogni persona che possa essere vittima di minacce o di atti di
discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della sua
identità etnica, culturale, linguistica e religiosa o per la sua
appartenenza ad una minoranza linguistica.
4. Le discriminazioni, le minacce
e le violenze nei confronti delle persone appartenenti ad una
minoranza linguistica e nei confronti delle cose di cui essi sono
proprietari o di cui hanno l'uso sono punite con le misure civili,
penali ed amministrative che, anche in attuazione di norme
internazionali e comunitarie, prevedono forme di tutela contro le
diverse forme di discriminazioni, minacce e violenze fondate
sull'appartenenza ad un gruppo etnico, linguistico o religioso
ovvero sull'odio razziale, etnico o linguistico o sulla sola
circostanza che la persona non sia cittadina italiana.
5. Le discriminazioni dirette ed
indirette individuate e sanzionate dagli articoli 43 e 44 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e
dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, devono interpretarsi
come riferite anche agli atti operati nei confronti di una persona
per la sua mera condizione di appartenenza, anche supposta, ad una
minoranza linguistica, ovvero per le sue condizioni di vita o per la
sua situazione, anche temporanea o supposta, di itineranza, di
nomadismo o di semi-nomadismo.
6. Le minacce, le violenze e le
incitazioni a delinquere previste e punite come reato, in attuazione
della convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale, ratificata ai sensi della legge
13 ottobre 1975, n. 654, devono interpretarsi come riferite anche
alle incitazioni, alle violenze e alle minacce arrecate alle persone
e ai beni mobili o immobili, incluso l'incendio, la distruzione o il
sabotaggio di veicoli o di unità abitative mobili che abbiano come
scopo, ovvero producano come effetto, quello di indurre o di
costringere una o più persone appartenenti ad una minoranza
linguistica ad allontanarsi dal luogo in cui dimorano o a mutare la
loro condizione di vita liberamente scelta o a non avvalersi delle
norme specifiche previste a tutela degli appartenenti a tali
minoranze o a rinunciarvi.
7. È nullo e privo di ogni
effetto qualsiasi provvedimento giudiziario o amministrativo,
comunque denominato, che nei confronti di una persona appartenente
ad una minoranza linguistica, a causa della sua mera appartenenza a
tale minoranza o della sua sola condizione, liberamente scelta o
anche supposta, di itineranza o di nomadismo o di seminomadismo:
a) dichiari a qualsiasi titolo che la persona è pericolosa
socialmente o pericolosa per l'ordine o la sicurezza pubblica o per
la sicurezza dello Stato ovvero che è punibile, non imputabile,
incapace, interdetta, inabilitata o che è sospetta di trarre mezzi
di sostentamento da attività illecite; b) riduca, privi o
neghi il concreto godimento di diritti civili o sociali della
persona; c) aggravi o riduca l'applicazione di sanzioni civili,
penali o amministrative per gli atti commessi dalla persona con dolo
o con colpa; d) disponga che la persona sia allontanata dal
territorio in cui legalmente vive o dai familiari con cui
liberamente convive o abbia il divieto di soggiornarvi.
8. È nulla e priva di ogni
effetto ogni dichiarazione di stato di abbandono di minore che sia
fondata soltanto sull'appartenenza, anche presunta, del minore
stesso o della sua famiglia ad una minoranza linguistica. Le misure
sociali e giudiziarie previste dalle leggi a sostegno delle
responsabilità genitoriali o a tutela delle esigenze di protezione
del superiore interesse del minore, con particolare riguardo per le
esigenze di mantenimento e di educazione familiare, per le
condizioni igienico-sanitarie, per lo sviluppo psicofisico e per
l'adempimento dell'obbligo scolastico, non possono essere rigettate,
ritardate o attenuate soltanto in ragione dell'appartenenza del
minore stesso o della sua famiglia ad una minoranza linguistica o
della condizione, anche presunta, di itineranza in cui vivono anche
in parte gli appartenenti ad una determinata minoranza.
9. E nulla e priva di ogni
effetto qualsiasi tipo di certificazione che ai fini
dell'inserimento scolastico o dell'ottenimento del sostegno
scolastico dichiari l'esistenza di carenze cognitive di un minore,
motivandole soltanto con l'appartenenza del minore o della sua
famiglia ad una minoranza linguistica o con una condizione di vita,
liberamente scelta, di nomadismo o di seminomadismo o di itineranza.
10. L'Ufficio nazionale
Antidiscriminazioni razziali (UNAR), istituito ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e gli uffici regionali,
provinciali e locali che svolgono analoghe funzioni di studio, di
tutela e di sensibilizzazione contro le discriminazioni, nell'ambito
delle loro competenze, predispongono, d'intesa con le associazioni e
gli enti rappresentativi delle minoranze linguistiche, specifiche
misure di tutela contro le discriminazioni, iniziative e campagne di
sensibilizzazione, studi e ricerche, finalizzati alla prevenzione e
al contrasto di ogni forma di pregiudizio, di stereotipo, di
stigmatizzazione o di odio e di ogni atto di discriminazione delle
persone appartenenti a tali minoranze».
Art. 42.
(Abrogazione della lettera f) del
comma 1 dell'articolo 73 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196)
1. All'articolo 73, comma 1 del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la lettera f) è
abrogata.
Art. 43.
(Disposizioni transitorie)
1. Entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti e
sentite le associazioni e gli enti rappresentativi a livello
nazionale dei diversi gruppi dei Rom e dei Sinti, si provvede
all'istituzione dell'Ufficio nazionale, degli Uffici provinciali e
del Comitato nazionale ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 della
presente legge, nonché alla nomina dei rispettivi componenti.
2. Il Comitato nazionale si
costituisce entro trenta giorni dalla data della pubblicazione dei
decreti di nomina e provvede, anzitutto, ad approvare il suo
regolamento interno, ad elaborare lo schema di regolamento di
attuazione della presente legge, da adottare ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il primo piano d'azione
statale per l'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti e i princìpi e
i criteri utili per la prima elaborazione degli analoghi piani
d'azione adottati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
di Bolzano e dagli enti locali di cui all’articolo 36 della
presente legge.
3. Il Ministro dell'interno e il
prefetto di ogni provincia, sulla base delle indicazioni del
Comitato nazionale, provvedono alla nomina di un Ufficio nazionale e
di Uffici provinciali provvisori in attesa delle nomine definitive.
4. Su richiesta delle associazioni
rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti presenti nel
territorio della Provincia, il prefetto costituisce il Comitato
provinciale di collegamento al fine di assicurare a livello locale
ogni iniziativa necessaria a promuovere e collegare l'attuazione
della presente legge, assumendo persone appartenenti alla minoranza
dei Rom e Sinti.
Art. 44.
(Copertura finanziaria)
1. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, coprono le spese derivanti dall'attuazione
della presente legge mediante il ricorso alle loro ordinarie
disponibilità di bilancio, nonché mediante il ricorso agli
eventuali stanziamenti residui dei fondi destinati alle minoranze
linguistiche e ai finanziamenti dell'Unione europea per l'inclusione
sociale dei Rom e dei Sinti.
2. Le spese per l'attuazione delle
disposizioni della presente legge relative alle persone prive della
cittadinanza italiana sono coperte altresì mediante il ricorso ai
fondi, anche di provenienza internazionale o comunitaria, destinati
alle politiche migratorie e all'inclusione sociale dei migranti, dei
rifugiati e degli apolidi.
3. Le spese necessarie a soggetti
pubblici e a privati per attuare i piani d'azione di cui
all’articolo 36 ai fini della realizzazione o della
ristrutturazione di alloggi da destinare ad abitazione per le
persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti possono
essere altresì coperte mediante il ricorso agli stanziamenti del
Fondo europeo di sviluppo regionale, sulla base delle norme del
regolamento (CE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 maggio 2010.
Art. 45.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
fare delle leggi per tutelare tali delinquenti. solo i fessi d'europa e specificatamente gliitaliani!
RispondiEliminainvece dovresti essere a favore della libertà, perchè è la stessa che consente a te di dire minchiate del genere
RispondiEliminaFrancamente mi vergogno di avere concittadini come il signor De Pascale. Che pena!
RispondiEliminaQuindi Sig. De Pascale, ama il tuo prossimo come te stesso, purchè sia biondo e con gli occhi azzurri come Lei ?!
RispondiElimina