La Legge

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE (ex art. 71, secondo comma della Costituzione)

Norme per la tutela e le pari opportunità 
della minoranza storico-linguistica dei Rom e dei Sinti


RELAZIONE
La proposta di legge di iniziativa popolare vuole realizzare anche per Rom e Sinti il diritto al riconoscimento di minoranza storico-linguistica nel rispetto degli articoli 3 e 6 della Costituzione che prevedono: la pari dignità sociale e l’eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; la tutela di tutte le minoranze linguistiche con apposite norme. In questo modo si costruiscono le condizioni per contrastare discriminazione e pregiudizio nei confronti delle comunità rom e sinte che sono causa della scarsa integrazione nella società e della marginalizzazione sociale ed economica. Il disegno di legge prevede: la specifica tutela del patrimonio linguistico-culturale della minoranze rom e sinta, con istituti analoghi a quelli previsti dalla legge n. 482/1999 per tutte le altre minoranze; l’incentivo e la tutela delle associazioni composte da Rom e Sinti, conforme alla libertà di associazione prevista dall’articolo 18 della Costituzione per favorire la partecipazione attiva e propositiva alla vita sociale, culturale e politica del Paese; il diritto di vivere nella condizione liberamente scelta di sedentarietà o di itineranza, il diritto di abitare in alloggi secondo una pluralità di scelte secondo le norme della Convenzione-quadro per la tutela delle minoranze nazionali di Strasburgo dell’1 febbraio 1995, le raccomandazioni del Consiglio d’Europa, dell’OCSE e della Commissione europea e la Strategia nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti; norme che sanzionino le discriminazioni fondate sull'appartenenza a una minoranza linguistica in attuazione del principio costituzionale di eguaglianza senza distinzione di lingua e di razza.


PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1
(Riconoscimento e tutela di Rom e Sinti quale minoranza linguistica)
1. La Repubblica tutela le lingue e le culture della minoranza dei Rom e dei Sinti, comunque denominata, che si trova sul suo territorio, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in conformità alle norme internazionali e dell'Unione europea.
2. La tutela di cui al comma 1 mira a garantire alle persone appartenenti alle minoranze di cui al medesimo comma la pari dignità sociale, l'effettiva eguaglianza di trattamento, la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni dirette ed indirette, il godimento di specifici diritti linguistici e culturali nonché a rimuovere eventuali ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono di fatto l'eguaglianza e la partecipazione alla ita sociale.
3. La Repubblica tutela le persone appartenenti alla minoranza di cui al comma 1 mediante le disposizioni di cui alla presente legge, nonché quelle previste dalle leggi e dai regolamenti adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze, in attuazione e ad integrazione delle norme statali, nonché mediante le misure contenute nei piani d'azione per l'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti adottati in attuazione dell’articolo 36.
4.Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge e dai relativi piani di attuazione.

Art. 2.
(Applicazione delle norme di tutela ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi. Parità di trattamento e applicazione di norme più favorevoli)
1. Le norme statali, regionali e locali che tutelano le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti si applicano a coloro che, tra le suddette persone, si trovano sul territorio della Repubblica e che sono cittadini italiani, ovvero, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge, che sono cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, inclusi i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ovvero apolidi, nel rispetto delle norme che regolano l'ingresso, il soggiorno, il trattamento e l'allontanamento dal territorio dello Stato.
2. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom o dei Sinti riceve il medesimo trattamento riservato a tutti gli altri cittadini o, se si tratta di non cittadini, agli stranieri o agli apolidi, salvo che norme più favorevoli siano previste dalla presente legge, dalle sue norme attuative o dalle leggi regionali o provinciali di attuazione o di integrazione, ovvero da altre norme statali, regionali o locali.
3. L'applicazione di provvedimenti statali, regionali e locali che tutelano le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti non costituisce un onere eccessivo per l'assistenza sociale idoneo ad impedire o a far cessare il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei familiari extracomunitari con loro conviventi.

Art. 3.
(Diritto di ogni persona rom o sinta di scegliere se essere trattata anche come appartenente alla minoranza)
1. In conformità con l'articolo 3 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, di seguito denominata «Convenzione-quadro», ogni persona che appartiene alla minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti e che si trova nel territorio della Repubblica può esercitare individualmente ed in comunità con altre persone i diritti e le libertà previsti dalla presente legge, e ha il diritto di scegliere liberamente se essere o non essere trattata in quanto appartenente alla suddetta minoranza. Da tale scelta o dall’esercizio dei diritti ad essa annessi non può derivare alcun svantaggio a carico della persona che l’ha effettuata.
2. Le persone appartenenti alla minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti che ne fanno richiesta possono avvalersi, anche in parte, dei diritti specifici previsti dalle disposizioni di tutela della minoranza medesima e possono rinunciarvi in qualsiasi momento. La richiesta di avvalersi della tutela o di rinunciarvi può essere presentata da ogni persona maggiore di età; per i minorenni è presentata da uno dei genitori che esercita la potestà genitoriale o dal tutore. Per gli incapaci, la richiesta è presentata dal tutore. Per le associazioni e le persone giuridiche, la richiesta è presentata dal legale rappresentante.
3. Ogni pubblica autorità ha il dovere di informare le persone appartenenti alla minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti della facoltà di avvalersi delle norme specificamente previste a loro tutela dalle norme statali, regionali e locali.

Art. 4.
(Promozione dell'eguaglianza effettiva dei Rom e dei Sinti. Partecipazione attiva alla vita culturale, religiosa. sociale, economica e pubblica. Principio di sussidiarietà)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché tutti gli enti e società da essi promossi, costituiti o partecipati, promuovono in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale l'uguaglianza completa ed effettiva fra le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e le altre persone, tenendo conto delle specifiche condizioni in cui esse effettivamente vivono, in conformità con l'articolo 4, comma 2 della Convenzione-quadro.
2. Nell'applicazione delle norme di tutela della minoranza dei Rom e dei Sinti sono rispettate l'identità e le specificità etniche, storiche, linguistiche e culturali che caratterizzano ogni gruppo appartenente alla suddetta minoranza.
3. L'eguaglianza delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, ferme restando le norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri, è promossa ed applicata sia nel settore pubblico, compresi gli organismi di diritto pubblico, che nel settore privato, per quanto attiene:
a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia subordinato che autonomo, compresi i criteri di selezione e di promozione nonché le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo d'attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale;
b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione; d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri; esercitino una professione particolare, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni; e) alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria; f) alle prestazioni sociali; g) all'istruzione; h) all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.
4. Nella elaborazione, promozione e attuazione di ogni misura finalizzata all'eguaglianza sostanziale delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono le autonome iniziative di interesse generale promosse individualmente, o in modo associato, dalle persone appartenenti alla suddetta minoranza, in conformità con il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

ART. 5
(Promozione delle condizioni per conservare e sviluppare le culture e le identità dei Rom e dei Sinti e divieto di assimilazione forzata)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, e gli enti e società da loro promossi, costituiti, vigilati o finanziati, promuovono le condizioni necessarie per consentire alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti di conservare e di sviluppare la propria cultura nonché di preservare gli elementi essenziali della propria identità, quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale e, fatte salve le misure adottate nell'ambito di una politica generale d'interazione, si astengono da ogni politica o prassi che, anche indirettamente, miri ad assimilare al resto della società le persone appartenenti alla suddetta minoranza contro la loro volontà, proteggendole da ogni azione volta a tale assimilazione, in conformità con l'articolo 5 della Convenzione-quadro.

Art. 6.
(Esercizio dei diritti fondamentali e della libertà religiosa)
1. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti esercita i diritti fondamentali secondo le norme generali vigenti e ha il diritto di manifestare la sua religione o le sue convinzioni, nonché il diritto di creare istituzioni religiose, organizzazioni ed associazioni, secondo le norme generali vigenti e in osservanza delle norme che regolano i rapporti tra lo Stato italiano e la confessione religiosa a cui appartiene, in conformità con gli articoli 7 e 8 della Costituzione e con l'articolo 7 della Convenzione-quadro.
2. Lo svolgimento, in luogo pubblico, anche all'interno di tecnostrutture e con la partecipazione di persone viaggianti su unità abitative mobili, di riunioni per motivi religiosi o di culto, destinate a persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, è soggetto soltanto all'obbligo di preavviso all'autorità di pubblica sicurezza da parte del ministro di culto e alle altre norme previste dagli articoli 25, 26 e 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle relative norme di attuazione, in deroga ad ogni altra norma in materia di circolazione stradale o di occupazione di spazi pubblici, ferma l'esenzione prevista dalle norme vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in riferimento alle occupazioni temporanee del suolo da parte di enti religiosi per l'esercizio di culti.

Art. 7.
(Divieto di pratiche forzate di schedatura, censimento e profilatura)
1. È vietato e punito ogni tipo di atto, svolto da pubbliche amministrazioni o da privati, che operi un'azione di censimento, schedatura, profilatura, o altre forme, comunque denominate, di raccolta di dati relativi alle persone, sulla base della loro appartenenza, anche presunta, alla minoranza dei Rom e dei Sinti, ovvero sulla base della condizione, anche supposta, di «itinerante» o di «nomade». salvo che si tratti di atti previsti dalla presente legge o richiesti dagli interessati con atto scritto ovvero svolti con il loro consenso scritto, sempre revocabile, al fine di avvalersi delle disposizioni di tutela previste, per gli appartenenti alla suddetta minoranza, dalla presente legge o dalla legislazione vigente.
2. Ferme restando le sanzioni civili, penali ed amministrative, il Garante per la protezione dei dati personali svolge ogni utile iniziativa di vigilanza sul rispetto delle norme previste dal presente articolo, anche con azioni di prevenzione, di rimozione e di sanzione delle violazioni, sulla base di accertamenti svolti d'ufficio o su segnalazione scritta di pubbliche autorità o di singoli individui, enti o associazioni.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, le disposizioni relative ai dati sensibili previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 8.
(Tutela della famiglia)
1. La Repubblica tutela, ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, i diritti delle famiglie dei Rom e dei Sinti, con riferimento in particolare ai casi in cui queste ultime ritengono parte della propria specificità culturale la scelta di costituirsi in famiglie numerose, la libera convivenza di più generazioni, la libera scelta di vivere molto vicino ai parenti e la libera volontà di mantenere, in modo particolarmente stretto e costante, i rapporti con la famiglia allargata.
2. I programmi statali, regionali e locali in favore delle famiglie composte da persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti:
a) valorizzano i punti di forza della rete di sostegno naturale di tali famiglie; b) sostengono forme di aiuto complesse che, al fine di garantire lo sviluppo dei bambini, abbiano come obiettivo l’intera famiglia e offrano un aiuto pratico su misura, tenendo conto delle esigenze della famiglia medesima.
3. È sempre garantita la libertà matrimoniale dei coniugi adulti prima, durante e dopo il matrimonio.
4. Ogni famiglia appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti gode dei medesimi diritti al mantenimento dell'unità familiare e alla coabitazione tra i familiari conviventi nella casa familiare che sono garantiti, nella medesima circostanza, agli altri cittadini o stranieri in base alle norme vigenti. È pertanto vietato, allorché si debba reperire una situazione abitativa, anche di emergenza, per i componenti di tale famiglia, separare l'alloggio dei genitori da quello dei figli minori su cui esercitano la potestà, nonché l'alloggio comune dei coniugi non legalmente separati.
5. Ai fini dell'applicazione ed interpretazione della presente legge, per «famiglia allargata» si intende l'insieme delle persone legate tra di loro da vincoli di parentela o di affinità, come definiti e riconosciuti dal codice civile.

Art. 9
(Pari opportunità delle donne rom e sinte)
1. La Repubblica promuove, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione, le pari opportunità tra uomini e donne appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, nonché le pari opportunità delle donne appartenenti a tale minoranza con le altre donne, vigilando affinché sia sempre garantita la parità giuridica e morale con l'uomo, ai sensi degli articoli 3, 29 e 37 della Costituzione.
2. La Repubblica vigila altresì affinché le donne rom e sinte godano dei loro diritti fondamentali, sia prevenuta ogni violazione dei loro diritti, siano puniti i responsabili di tali atti e siano risarcite le donne rom e sinte che ne sono vittime.
3. La Repubblica, anche attraverso l'opera delle associazioni e dei mediatori linguistico-culturali, promuove un'opera di diffusa sensibilizzazione presso le comunità dei Rom e dei Sinti al fine di accrescere la consapevolezza dei diritti fondamentali delle donne e a facilitarne l'accesso ai servizi pubblici e ai meccanismi di applicazione delle leggi.
4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e favoriscono: a) iniziative delle istituzioni scolastiche che, progettate e attuate con la collaborazione delle associazione e dei mediatori linguistico-culturali e con la partecipazione attiva delle stesse donne rom e sinte, garantiscano che le donne e le ragazze abbiano accesso, in condizioni di parità, all'istruzione e, se maggiori di età, anche a forme di alfabetizzazione; b) iniziative e attività, anche tramite le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e i servizi sociali, con la collaborazione delle associazione e dei mediatori linguistico-culturali, che favoriscano l'effettivo accesso di tutte le donne rom e sinte all'assistenza sanitaria e una formazione del personale sanitario che prevenga ogni pregiudizio; c) iniziative specifiche contro la disoccupazione delle donne rom e sinte, che ne favoriscano la formazione professionale.
5. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono iniziative ed attività che favoriscano l’accesso dei bambini appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, in condizioni di effettiva parità, agli asili nido e ad altri servizi per l'infanzia, anche nel caso in cui la madre rimanga a casa ad accudire gli altri figli.
6. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i consiglieri di parità istituti a livello statale e regionale ai sensi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nell'ambito dei loro compiti specifici, attuano in modo sistematico attività di indagine, ispezione, informazione e promozione in favore delle donne rom e sinte e favoriscono iniziative mirate alla partecipazione, alla consapevolezza e al coinvolgimento delle donne medesime nella promozione e difesa dei loro diritti e delle pari opportunità.
7. Le iniziative in favore dell'avvio e del mantenimento dell'imprenditorialità delle donne appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti sono ammissibili al finanziamento disposto in applicazione delle norme sulle azioni positive per l'imprenditorialità femminile previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dalle relative norme di attuazione, nonché dalle norme regionali e degli enti locali vertenti sulla medesima materia.

Art. 10.
(Tutela dei minori)
1. La Repubblica tutela la vita, i diritti, l'identità, la dignità e i legami familiari di ogni bambino appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti, in conformità con gli articoli 29, 30, 31, 33, 34 e 37 della Costituzione e con le applicabili convenzioni internazionali in vigore.
2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano i provvedimenti necessari affinché ogni minore appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione motivata dalla sua condizione sociale, dalle attività, dalle opinioni professate o dalle convinzioni dei suoi genitori o dei suoi familiari.
3. In conformità con l'articolo 30 della Costituzione e con gli articoli 5 e 30 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, i genitori e la famiglia allargata hanno il diritto e il dovere di istruire, educare e mantenere i bambini appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti. È sempre tutelato il diritto di ogni minore appartenente alla suddetta minoranza di partecipare alla propria vita culturale, di professare o praticare la propria religione o di avvalersi della propria lingua con gli altri appartenenti alla stessa minoranza.
4. La Repubblica rimuove ogni ostacolo nel godimento dei diritti dei minori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, con particolare riguardo all'effettiva possibilità di accedere all'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, ai servizi sociali e sanitari, ad alloggi e strutture abitative adeguate che preservino i minori da rischi di segregazione.
5. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, i servizi socio-assistenziali e le associazioni dei Rom e dei Sinti, predispongono e attuano specifiche misure e programmi globali per prevenire l'esclusione sociale e la discriminazione, tali da consentire ai bambini appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti il pieno godimento dei loro diritti, incluso l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria.
6. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono azioni positive, destinate ai bambini e agli adolescenti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, coinvolgendo i loro famigliari.
7. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le associazioni rappresentative dei gruppi dei Rom e dei Sinti, attuano ogni opportuna azione informativa, educativa e di vigilanza volta a prevenire e contrastare ogni tendenza dei minori, degli adolescenti e delle loro famiglie ad abbandonare precocemente la scuola, al fine di evitare che l'abbandono precoce ne comprometta l'educazione personale, la capacità d'interazione sociale e le opportunità sul mercato del lavoro.

Art.11.
(Usi in materia di defunti)
1. Le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia possono osservare i propri usi in materia di sepoltura e di celebrazione dei defunti, a condizione che tali usi non siano in contrasto con le norme vigenti.

Art. 12.
(Libertà di espressione e uso di mezzi di informazione. Campagne informative)
1. Il diritto alla libertà di espressione di ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti comporta la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee nella propria lingua, senza che vi sia ingerenza di una pubblica autorità e senza badare a frontiere, in conformità con gli articoli 9 e 17 della Convenzione-quadro.
2. È vietata ogni discriminazione delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti nell'accesso ai mezzi d'informazione.
3. La fondazione e l'uso di mezzi di stampa nei quali si faccia uso anche prevalente della propria lingua da parte di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti è liberamente esercitata nell'ambito dei limiti previsti dalla legge.
4. In analogia con quanto previsto dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nella convenzione dello Stato con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela della minoranza dei Rom e dei Sinti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo relative a trasmissioni giornalistiche o programmi nella lingua dei Rom e dei Sinti, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le medesime finalità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.
5. La tutela della minoranza dei Rom e dei Sinti, nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. Le emittenti radiofoniche e televisive concedono alle persone che appartengono alla minoranza dei Rom e dei Sinti la possibilità di creare e di utilizzare propri mezzi d'informazione.
7. I mezzi di comunicazione di massa hanno l'obbligo di agevolare alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti l'accesso ai mezzi d'informazione, in vista di promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale. A tal fine, nel riferire le notizie di cronaca prevengono con opportune misure ogni forma di stigmatizzazione su base etnico-linguistica.
8. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le università, gli ordini professionali, gli organi di stampa e le emittenti radio-televisive e con le associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti: a) attuano campagne di informazione e di sensibilizzazione per prevenire e contrastare i pregiudizi e gli stereotipi negativi dei Rom e dei Sinti; b) al fine di favorire la libertà di espressione, sostengono, anche con apposite borse di studio e di lavoro, la formazione di giornalisti tra le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e il loro impiego nei mezzi di comunicazione di massa per facilitare un maggiore accesso ad essi da parte dei Rom e dei Sinti; c) svolgono azioni finalizzate a promuovere la rappresentazione, nei mezzi di comunicazione di massa, degli aspetti positivi e di un'immagine obiettiva della vita delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, nonché ad evitare stereotipi e a prevenire e contrastare ogni tipo di tensione tra i vari gruppi etnici, anche organizzando incontri tra i rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e i rappresentanti della minoranza finalizzati a tale scopo.
9. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle norme vigenti in materia di stampa, di radiotelevisione e di ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 13
(Provvidenze per l'editoria che usa le lingue della minoranza e per le associazioni dei Rom e dei Sinti)
1. In analogia con quanto previsto dall'articolo 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali in cui siano presenti persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti prevedono nei loro bilanci, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la loro lingua, nonché per le associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti e per gli enti ed associazioni che operino a tutela di tale minoranza linguistica.
2. Le provvidenze di cui al comma 1 sono destinate in particolare a favorire: a) giornali quotidiani o periodici di informazione, riviste, pubblicazioni, iniziative telematiche e multimediali, spettacoli, musica, seminari e convegni nella lingua dei Rom e dei Sinti; b) iniziative in lingua che diffondano tra i Rom e i Sinti presenti in Italia la più completa conoscenza e l'insegnamento della lingua, della cultura, della storia, della musica e della letteratura dei Rom e dei Sinti; c) iniziative di raccolta, elaborazione, conservazione e divulgazione della documentazione e delle diverse tradizioni culturali, anche orali, dei diversi gruppi e persone della minoranza Rom e Sinti presenti in Italia; d) corsi di lingua, inclusi quelli per traduttori ed interpreti; e) mostre e spettacoli che illustrino a tutta la popolazione la cultura la musica e l'identità culturale dei Rom e dei Sinti; f) corsi di formazione per insegnanti, mediatori culturali, operatori o funzionari delle pubbliche amministrazioni che appartengano alla minoranza Rom e Sinti o che siano a contatto con persone ad essa appartenenti; g) attività e iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza Rom e Sinti; h) altre iniziative previste o favorite dalla presente legge.

Art. 14.
(Tutela internazionale delle lingue e delle culture dei Rom e dei Sinti. Accordi internazionali e intese di tutela e cooperazione)
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle rispettive competenze e nei modi e nelle forme previsti in apposite convenzioni e intese, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, promuovono la tutela delle lingue e delle culture della minoranza dei Rom e dei Sinti diffuse all'estero, nei casi in cui gli appartenenti alle relative comunità che si trovano nel territorio della Repubblica abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.
2. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo, nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 15.
(Accordi internazionali di tutela e cooperazione)
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concludere, nell'ambito delle rispettive competenze, accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati o con entità territoriali interne ad altri Stati al fine di assicurare alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti una protezione più favorevole rispetto a quella prevista dalla presente legge o per favorirne l'attuazione, nonché per favorire la cooperazione transfrontaliera eventualmente necessaria, in conformità all'articolo 18 della Convenzione-quadro.
2. Gli accordi e le intese di cui al presente articolo e all'articolo 14, comma 1 della presente legge sono negoziati e stipulati nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 16
(Diritto all'uso pubblico e privato della propria lingua. Diritto all'interprete giudiziario e ad atti amministrativi nella propria lingua)
1. La Repubblica tutela l'uso delle lingue parlate dalle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, ne promuove lo studio e la conoscenza della relativa letteratura.
2. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti ha il diritto di utilizzare liberamente e senza ostacoli la propria lingua in pubblico e in privato, oralmente e per iscritto, in conformità con l'articolo 10 della Convenzione-quadro.
3. Il diritto all'uso della propria lingua e all'interprete da parte della persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti è garantito nell'ambito dei procedimenti giudiziari che si svolgono sul territorio della Repubblica, secondo quanto previsto dalle norme generali.
4. Le pubbliche amministrazioni, anche in collaborazione con associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti, redigono le comunicazioni e gli atti che riguardano prevalentemente persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti anche nella propria lingua. Esse possono altresì avvalersi di mediatori linguistico-culturali per lo svolgimento di attività rivolte nei confronti di tali persone.
5. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di uffici frequentemente a contatto con persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti o con le associazioni iscritte nel Registro nazionale istituito ai sensi dell’articolo 35 della presente legge, a garantire la presenza di personale in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua parlata dalle persone rom e sinte e a tal fine possono attingere anche alle risorse disponibili nel Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, istituito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 17
(Diritto di usare la propria lingua per i propri nomi e cognomi e per informazioni ed insegne di carattere privato esposti al pubblico)
1. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti, in conformità con l'articolo 11 della Convenzione-quadro, ha il diritto di: a) utilizzare il proprio cognome (il suo patronimico) e i suoi nomi propri nella propria lingua e, in tal caso, ha diritto al loro riconoscimento ufficiale; b) esporre in pubblico insegne, iscrizioni e altre informazioni di carattere privato nella propria lingua. All’insegna, all'iscrizione o all'informazione redatta nella propria lingua è sempre comunque affiancata quella redatta in lingua italiana.
2. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cittadini italiani appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, i cui cognomi o i nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il proprio nome nella propria lingua, hanno diritto di ottenere, previa apposita richiesta e sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso. La richiesta indica il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal presente comma, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia, il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla data della comunicazione, con ricorso al Ministro dell'interno, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento, che non comporta spese, deve essere concluso entro novanta giorni dalla data della richiesta. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Art. 18
(Diritto di apprendere e di insegnare la propria lingua e possibilità di insegnamenti scolastici nelle lingue parlate dalle persone appartenenti alla minoranza rom e sinta)
1. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti, in conformità con l'articolo 14 della Convenzione-quadro, ha il diritto di apprendere la propria lingua.
2. Nelle aree in cui esiste una richiesta sufficiente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le istituzioni scolastiche e le regioni, anche avvalendosi di personale docente qualificato reperito nell'ambito di apposite convenzioni con associazioni ed enti specializzati, attuano iniziative volte a favorire, nel quadro del sistema di istruzione e di formazione professionale, l’insegnamento e l’apprendimento della propria lingua da parte degli alunni appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, fermo restando l'apprendimento e l’insegnamento della lingua italiana e l'insegnamento delle lingue straniere.
3. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti ha il diritto di insegnare la propria lingua.
4. Nell'insegnamento della propria lingua all'interno delle istituzioni scolastiche sono promossi la formazione, il coinvolgimento, la valorizzazione e l'esperienza di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e delle loro organizzazioni, associazioni ed istituzioni culturali.

Art. 19.
(Diritto di stabilire e di mantenere contatti internazionali con persone ed enti che si occupano della condizione, delle lingue, della cultura e della storia della minoranza dei Rom e dei Sinti)
1. In conformità con l'articolo 17 della Convenzione-quadro, ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti che si trova sul territorio della Repubblica ha il diritto di stabilire e di mantenere, liberamente e pacificamente, contatti con persone che si trovano legalmente in altri Stati, specialmente quelle con le quali ha in comune un'identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, ovvero un patrimonio culturale, e ha il diritto di partecipare ai lavori delle organizzazioni non governative di livello nazionale ed internazionale che si occupano della sua condizione, lingua, cultura e storia.

Art. 20.
(Scuole private e paritarie. Centri culturali per la lingua della minoranza dei Rom e dei Sinti)
1. In conformità con l'articolo 13 della Convenzione-quadro, ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti ha il diritto di creare e di gestire istituti privati di insegnamento e di formazione, senza oneri per lo Stato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scuole private e paritarie e in materia di scuole straniere.
2. Nelle scuole private o paritarie eventualmente istituite in Italia ai sensi del comma 1 gli insegnamenti possono anche svolgersi in parte o in via prevalente nella propria lingua.
3. Nell'ambito delle loro competenze, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le istituzioni scolastiche, le università e gli istituti di alta cultura e di ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali favoriscono l'istituzione da parte di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti di centri culturali per la propria lingua e ne favoriscono le iniziative editoriali, documentarie, di divulgazione e di insegnamento, anche in collaborazione e nell'ambito delle attività di insegnamento e di ricerca svolte dalle istituzioni scolastiche ed universitarie e delle attività di tutela e valorizzazione della cultura svolte da istituzioni culturali nazionali, regionali e locali.

Art. 21.
(Promozione delle pari opportunità dei Rom e dei Sinti nell'accesso al diritto all'istruzione e alla formazione professionale)
1. La Repubblica promuove le pari opportunità nell'accesso al diritto ad ogni ordine e grado di istruzione per le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, in attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione.
2. Nell'ambito delle rispettive competenze il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le istituzioni scolastiche, le università e gli istituti di alta cultura e di ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali: a) adottano le opportune misure nel settore dell'educazione e della ricerca per promuovere presso la popolazione italiana la conoscenza della cultura e della storia della minoranza Rom e Sinti, delle loro religioni e della loro lingua; b) favoriscono lo studio della lingua italiana da parte delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti; c) predispongono iniziative di formazione per gli insegnanti e di accesso ai manuali scolastici degli alunni bisognosi appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti; d) facilitano i contatti tra alunni e insegnanti appartenenti a comunità differenti rispetto ai Rom e a Sinti; e) promuovono l'uguaglianza delle opportunità nell'accesso all'educazione a tutti i livelli per le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti; f) provvedono affinché i testi scolastici adottati contengano informazioni corrette e complete circa la cultura e la storia della minoranza dei Rom e dei Sinti; g) promuovono e favoriscono iniziative qualificate di formazione e di aggiornamento svolte nei confronti dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado circa la conoscenza delle lingue e culture dei Rom e dei Sinti e la didattica da svolgersi nei confronti degli alunni appartenenti a tale minoranza.
3. È vietata l'istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado di classi riservate in tutto o in parte ad alunni appartamenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti. Eventuali attività di sostegno o attività didattiche specifiche, anche interculturali, non devono essere riservate ai soli alunni appartenenti a tale minoranza se svolte durante il normale orario scolastico.
4. Le disposizioni del regolamento concernente l'integrazione delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 dicembre 2001, n. 489, si applicano anche alle famiglie e ai minori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che si trovino di fatto nel territorio di un comune, alle autorità di quel medesimo comune e ai dirigenti delle istituzioni scolastiche aventi sede sul suo territorio.
5. Al fine di prevenire i casi di abbandono scolastico o di elusione dell'obbligo scolastico da parte dei minori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e di favorirne il successo scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le istituzioni scolastiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e in collaborazione tra di loro e con le associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti: a) promuovono apposite iniziative nell'ambito delle misure generali di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e formativa; b) favoriscono, mediante la collaborazione con gli uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche autonome, l'inserimento e il successo scolastico di tali minori; c) promuovono la formazione del personale docente, dei dirigenti degli istituti scolastici e degli altri operatori scolastici per una migliore comprensione delle lingue e delle culture dei Rom e dei Sinti e per rendere più efficace l'organizzazione dei percorsi scolastici finalizzata all'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione e al completamento dei cicli d'istruzione; d) definiscono, insieme con gli uffici scolastici regionali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, previa intesa con gli enti e le associazioni rappresentative dei gruppi di Rom e di Sinti, interventi di formazione e aggiornamento di docenti, personale educativo e dirigenti scolastici volti a garantire in modo stabile e continuativo il raccordo tra le culture d'origine e la scuola nonché ad attivare modalità di documentazione di buone pratiche di integrazione e di interazione della minoranza dei Rom e dei Sinti, anche come sostegno effettivo al lavoro dei docenti; e) sostengono attività di ricerca e di sperimentazione didattica, anche con il sostegno dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali; f) intraprendono attività di monitoraggio permanente dei fenomeni dell'evasione scolastica, dell'abbandono, del ritardo scolastico e della dispersione scolastica degli alunni; g) promuovono iniziative di sensibilizzazione delle comunità del Rom e dei Sinti qualora ciò sia necessario per la completa scolarizzazione degli adulti e dei minori, e forniscono loro informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, con particolare riguardo per i contatti con i familiari dei minori e per la scolarizzazione dei bambini e delle bambine; h) stipulano convenzioni con gli uffici scolastici regionali per l'inserimento scolastico dei minori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, tenendo conto delle realtà territoriali attraverso le quali transitano o all'interno delle quali si trovano i diversi gruppi della minoranza; i) elaborano ed attuano iniziative, mediante progetti integrati con gli uffici scolastici regionali, per assicurare il diritto allo studio e l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, nonché il successo scolastico dei minori Rom e Sinti; l) collaborano fra loro e con le comunità dei Rom e dei Sinti per avviare corsi di formazione di mediatori linguistici e culturali Rom e Sinti, organizzati dai competenti uffici degli enti locali, in accordo con gli uffici scolastici regionali, sulla base delle esigenze prospettate dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie nell'ambito dei servizi di accoglienza.
6. La Repubblica promuove le pari opportunità delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia nell'accesso all'istruzione, anche ai gradi più alti degli studi, e alla formazione e riqualificazione professionale e di sostenerne le responsabilità genitoriali. A tal fine: a) le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle loro competenze, programmano i corsi di istruzione destinati agli adulti anche tenendo conto di eventuali specifiche esigenze di alfabetizzazione completa degli adulti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti anche in via temporanea sul territorio e ne favoriscono l'accesso e la frequenza, anche con modalità di frequenza che tengano conto delle loro specifiche condizioni di vita; b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, programmano e attuano le iniziative di formazione e riqualificazione professionale, anche tenendo conto di eventuali specifiche esigenze lavorative e formative degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti, anche in via temporanea, sul loro territorio, e ne favoriscono l'accesso e l'inserimento lavorativo al termine della frequenza. Le suddette iniziative, pur rivolte a tutta la popolazione, devono valorizzare le capacità artigianali e artistiche dei Rom e dei Sinti, senza comunque costituire l'unica istanza formativa loro proposta o quella loro specificatamente dedicata; c) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono e assegnano tramite concorso borse di studio specificamente destinate agli adulti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia i quali si trovino in condizioni economiche disagiate, allorché siano regolarmente iscritti e frequentino corsi di istruzione o corsi di formazione e riqualificazione professionale o siano genitori di minori che regolarmente frequentano corsi di istruzione o corsi di formazione e riqualificazione professionale. La commisurazione degli importi delle borse e le modalità per la loro assegnazione ed erogazione devono incentivare la frequenza effettiva dei corsi, il profitto scolastico e il sostegno alle responsabilità genitoriali e devono disincentivare la discontinuità della frequenza o l'abbandono dei corsi; d) gli studenti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti capaci e meritevoli e sprovvisti dei mezzi economici necessari accedono per concorso alle borse di studio e alle altre provvidenze per il diritto allo studio universitario istituite dalle università o dalle amministrazioni statali, regionali o locali nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante la previsione di apposite quote destinate soltanto ad essi o di una apposita priorità.

Art. 22.
(Mediatori linguistico-culturali e socio-sanitari)
1. Al fine di favorire il mantenimento e la valorizzazione dell'identità culturale e linguistica della minoranza dei Rom e dei Sinti e il loro inserimento scolastico, culturale e lavorativo, le pubbliche amministrazioni devono avvalersi della collaborazione di mediatori linguistico-culturali e di mediatori socio-sanitari individuati tra persone appartenenti a tale minoranza e mediante convenzioni con associazioni, cooperative o enti costituiti in prevalenza da rom e sinti e previa adeguata formazione.
2. Il mediatore linguistico-culturale opera in tutti gli ambiti d'intervento della Pubblica amministrazione: e) propone progetti di educazione interculturale, anche in collaborazione con le associazioni e con gli enti locali; f) partecipa alle attività extrascolastiche per gli studenti al fine di integrare e di estendere l'attività educativa in continuità e in coerenza con l'azione svolta dall'istituzione scolastica e dai suoi docenti e in armonia con le normali esigenze familiari; g) collabora agli scambi culturali, ai sensi dell'articolo 394 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 1994, n. 297.
3. I mediatori linguistico-culturali coadiuvano le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici e privati nella formazione del loro personale. Migliorare 4. 4. I mediatori socio-sanitari favoriscono l’accesso dei rom e sinti ai servizi pubblici medicali preventivi e curativi, attraverso l’istituzionalizzazione del sistema dei Mediatori Sanitari, la progettazione e la realizzazione di specifici programmi di prevenzione e trattamento
5. Nel percorso di formazione, di qualificazione e di aggiornamento dei mediatori linguistico-culturali e socio-sanitari si prevedono appositi spazi di formazione e qualificazione per i mediatori che interagiscono con gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
8. Gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti possono temporaneamente esercitare la professione di mediatore linguistico-culturale e socio-sanitario, anche in deroga ad eventuali requisiti di studio richiesti dalle norme vigenti, qualora nella medesima zona in cui si dovrebbe svolgere la professione non siano disponibili appartenenti alla minoranza dotati dei requisiti prescritti.

Art. 23.
(Studio, tutela e promozione delle lingue, della storia, della cultura propri dei Rom e dei Sinti. Formazione dei pubblici dipendenti)
1. La Repubblica favorisce lo studio, la tutela e la promozione delle lingue, della cultura, della musica e dello spettacolo propri della minoranza rom e sinta.
2. La Repubblica italiana riconosce la giornata dell’8 aprile, data del primo congresso mondiale dei Sinti e dei Rom, al fine di promuovere le lingue e le culture proprie delle minoranze rom e sinte. In occasione dell'8 aprile la Repubblica istituisce la “Settimana delle culture sinte e rom” in cui sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, spettacoli e quant'altro serva a promuovere le culture della minoranza rom e sinta.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché gli enti da loro istituiti, promossi, vigilati o finanziati, le università, le istituzioni di alta cultura, le istituzioni musicali e teatrali, promuovono e sostengono, anche con contributi economici o con l'uso agevolato di mezzi o strutture a loro disposizione: a) insegnamenti e ricerca universitaria sulla lingua e sulla cultura, sulla storia, sulla musica e sulla letteratura delle popolazioni rom e sinte; b) iniziative qualificate svolte dalle associazioni ed enti rappresentativi della minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia, da istituzioni universitarie, enti di cultura e di ricerca, biblioteche, enti pubblici e privati che con qualsiasi mezzo raccolgono, ricercano, studiano, sviluppano, insegnano e divulgano le testimonianze, i documenti e ogni tipo di espressione della storia, della cultura, della lingua, della letteratura, dell'arte e della musica della stessa minoranza; c) pubblicazioni, studi, spettacoli, iniziative, rassegne di letteratura, di musica, di teatro e di spettacolo proprie della cultura dei Rom e dei Sinti o promosse da persone appartenenti a tali minoranze; d) l'istituzione e l'assegnazione per concorso di apposite borse di studio da destinarsi a giovani musicisti, attori o artisti che appartengano alla minoranza dei Rom e dei Sinti, i quali siano sprovvisti di mezzi economici sufficienti; e) la costituzione e il funzionamento di appositi centri studi o centri di ricerca, di biblioteche, di musei e di mostre che raccolgano, ricerchino e divulghino con ogni mezzo le testimonianze, i documenti e ogni tipo di espressione della storia, della cultura, della lingua, della letteratura, dell'arte e della musica della minoranza dei Rom e dei Sinti; f) iniziative, individuali o collettive, di valorizzazione, di tutela, di incoraggiamento, di promozione delle espressioni artistiche e culturali dei Rom e dei Sinti e di scambio con la società, con la cultura, con la musica e con la letteratura italiana, in conformità con gli obblighi previsti dalla Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in collaborazione con università, associazioni rom e sinte e mediatori linguistico-culturali o centri studio sulle minoranze, nell'ambito delle proprie competenze, istituiscono osservatori o enti regionali con il compito di: a) coordinare e collegare gli interventi regionali attivati sul territorio regionale in favore di queste popolazioni; b) rilevare eventuali conflitti sociali e atteggiamenti discriminatori o razzisti; c) organizzare e promuovere convegni, conferenze, pubblicazioni, studi, indagini, mostre e rassegne sui vari aspetti della storia e della cultura del popolo rom e sinto, sulle sue condizioni di vita e sul rapporto che le istituzioni e i non appartenenti alla minoranza intrattengono con queste persone, gruppi e comunità.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con i Ministeri competenti e le altre amministrazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, promuovono e attuano in modo costante e periodico, nell'ambito delle rispettive competenze, anche in collaborazione con associazioni nazionali rappresentative dei Rom e dei Sinti e con mediatori linguistico-culturali, corsi, iniziative e strumenti di formazione e di aggiornamento del personale delle diverse amministrazioni pubbliche maggiormente coinvolte nel rapporto costante con persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, relativi a: a) le lingue, la storia e la cultura della minoranza dei Rom e dei Sinti; b) i criteri e i metodi più opportuni e rispettosi delle specifiche condizioni sociali e culturali per instaurare e mantenere un rapporto efficace ed efficiente tra le singole amministrazioni e gli appartenenti alla minoranza; c) le problematiche degli appartenenti alla minoranza più significative per lo svolgimento dei compiti delle singole amministrazioni coinvolte; d) i programmi di inclusione sociale e le azioni positive per la minoranza più significative per i compiti spettanti alle singole amministrazioni coinvolte.
5. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con le associazioni nazionali rappresentative dei Rom e dei Sinti, predispone corsi di formazione sulla storia, sulla cultura e sulle buone prassi dei Rom e dei Sinti rivolti agli assistenti sociali ed ai funzionari delle prefetture - uffici territoriali del Governo e degli enti locali.

Art. 24.
(Studio e ricordo delle deportazioni e dello sterminio subìto dai Rom e dai Sinti e del contributo dei Rom e dei Sinti alla resistenza antifascista)
1. La Repubblica promuove lo studio e il ricordo della discriminazione, della deportazione e del genocidio subìto dalla minoranza dei Rom e dei Sinti (Porrajmos) avvenuti nel periodo fascista, nei campi nazisti e durante la seconda guerra mondiale, nonché lo studio e il ricordo del contributo dato dai cittadini italiani appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti italiani al movimento delle resistenza al nazifascismo.
2.La legge 20 luglio 2000, n. 211, all'Articolo 1 è così modificata: “La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico) e il Porrajmos (sterminio delle popolazioni sinte e rom), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, sinti e rom, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati“. Nell'articolo 2 dopo la parola “ebraico” è aggiunto: “, alle popolazioni rom e sinte”.
3.Gli immobili in cui durante il regime fascista ebbero sede i campi di concentramento e in cui furono internate le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, istituiti nei comuni di Prignano sulla Secchia, Frignano, Boiano, Agnone, Tossicia, Perdasdefogu, Bolzano, Vinchiaturo, Gonars, sono considerati di diritto beni culturali in considerazione del loro interesse storico e etno -antropologico, indipendentemente dal tipo di proprietà del bene, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con l'Agenzia del demanio, con l'Agenzia delle entrate e con la regione e il comune in cui si trovano, sentiti i rappresentanti delle associazioni italiane della minoranza dei Rom e dei Sinti, provvede a fare una ricognizione dei suddetti beni immobili, dando atto dello stato dei luoghi, della condizione giuridica dei beni e dell'eventuale tutela in atto della memoria storica. Analogamente si procede per eventuali altri luoghi che furono adibiti al medesimo uso.
4. Ai sensi dell'articolo 118, comma terzo, della Costituzione, il Ministero dell'interno e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo stipulano, con la regione in cui si trova il bene immobile di cui al comma 3 del presente articolo, apposite intese destinate alla valorizzazione culturale del bene, ai fini delle iniziative di studio e di ricordo delle deportazioni e dello sterminio dei Rom e dei Sinti.
5. La Repubblica favorisce l’istituzione musei per ricordare il Porrajmos. Il Ministero dei beni e delle attività culturali istituisce, all'entrata in vigore della presente Legge, un Comitato formato da Ministero dei beni e delle attività culturali, rappresentanti delle associazioni della minoranza dei Rom e dei Sinti, ricercatori universitari e istituti di ricerca dei Sinti e dei Rom che si riunirà tre volte l'anno per definire e predisporre le iniziative per studiare, approfondire, divulgare il Porrajmos.

Art. 25.
(Parità di trattamento e pari opportunità nella circolazione, nel soggiorno e nell'accesso all'abitazione)
1. Ogni persona che appartiene alla minoranza dei Rom e dei Sinti esercita la libertà di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio della Repubblica secondo le modalità e il progetto di vita liberamente scelto insieme con i suoi familiari conviventi nel rispetto delle norme generali che disciplinano la circolazione, il soggiorno, l'ingresso e l'uscita dei cittadini, degli stranieri e degli apolidi dal territorio della Repubblica.
2. Le persone e le famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti godono del medesimo trattamento previsto per gli altri cittadini o stranieri o apolidi in materia di circolazione, di soggiorno, di ingresso, di espatrio e di accesso all'abitazione. Dall'eventuale decisione o situazione che di fatto comporti spostamenti frequenti o una condizione di vita, anche apparente, di itineranza, di nomadismo o di semi-nomadismo, non può derivare alcun tipo di svantaggio o di discriminazione, anche indiretta.
3. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, misure volte a prevenire e contrastare ogni prassi che applichi in modo anche indirettamente discriminatorio, nei confronti delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti. le norme generali vigenti in materia di circolazione, soggiorno, residenza, stabilimento, espatrio e ingresso nel territorio della Repubblica.
4. La Repubblica attua apposite misure per assicurare alle persone e alle famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti le pari opportunità nell'accesso ad una abitazione avente i requisiti di abitabilità e di idoneità igienico-sanitaria previsti per ogni abitazione, ovvero i requisiti analoghi per unità abitative mobili secondo modalità che tengano conto della condizione di vita liberamente scelta e delle forme di abitazione storicamente praticati dagli appartenenti a tale minoranza.
5. È vietata l’adozione di ogni tipo di atto, sia pubblico che privato, che impedisca la circolazione o il soggiorno, anche itinerante, di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, anche qualora siano definite o supposte quali itineranti o nomadi o seminomadi, in determinate zone aperte al transito alla sosta e alla permanenza di qualsiasi persona o di qualsiasi unità abitativa mobile.
6. È vietata l’apposizione su ogni tipo di documento di viaggio, di identità o di soggiorno o su registri anagrafici o dello stato civile di qualsiasi menzione relativa all'appartenenza della persona alla minoranza dei Rom e dei Sinti o alla sua condizione di vita, anche supposta, itinerante, nomade o seminomade ovvero ogni tipo di riferimento all'alloggio della persona nell'ambito di un immobile o centro o campo, comunque denominato, destinato anche a persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti o a persone in condizione, anche supposta, di itineranza o di nomadismo o di seminomadismo. Eventuali documenti che rechino tali diciture devono essere rettificati immediatamente d'ufficio, anche su richiesta orale dell'interessato. In caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, l'interessato ha diritto di comunicare l'accaduto al sindaco, al prefetto e al Garante per la protezione dei dati personali per l'immediata adozione dei provvedimenti di rettifica e degli altri provvedimenti conseguenti di loro competenza; la medesima violazione costituisce altresì violazione delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 26.
(Politiche alloggiative)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e attuano: a) la progressiva chiusura del sistema dei campi-nomadi o dei campi-sosta o dei villaggi attrezzati, comunque denominati, intesi come luoghi istituiti, gestiti, vigilati o finanziati da pubbliche autorità e collocati su terreni di proprietà pubblica, destinati a dare alloggio insieme, nell'ambito di unità abitative mobili o immobili, a più famiglie allargate appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, quale soluzione preferenziale o esclusiva per soddisfare i loro bisogni abitativi. In particolare gli enti locali procedono all'immediata chiusura, ristrutturazione o trasformazione in aree residenziali di comunità o in microaree, anche con successivo diritto di superficie in favore degli occupanti, di quei campi i cui alloggi in immobili o in unità abitative mobili siano privi dei requisiti minimi igienico-sanitari o di abitabilità; b) l'accesso delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti già alloggiate in campi-nomadi, campi-sosta o villaggi attrezzati che sono stati progressivamente chiusi, ridotti o trasformati, o in sistemazioni abitative improprie o abusive, ad altri tipi di soluzioni abitative regolari, nelle quali possano vivere in alloggi idonei dal punto di vista igienico-sanitario e conformi alla loro condizione di vita liberamente scelta, curando in ogni modo l'unità delle famiglie, la frequenza e continuità scolastica ed evitando in ogni caso di privarle, anche temporaneamente, di una qualche forma di alloggio, anche sulla base di specifiche forme di sostegno familiare per l'accesso ad alloggi pubblici o privati con la mediazione sociale dell'ente locale; c) una politica abitativa privata che agevoli ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti e dei familiari con loro conviventi, secondo la loro libera scelta, nell'acquisto o nella locazione di un immobile ad uso di abitazione oppure nell'accesso a soluzioni abitative con unità mobili su terreni di proprietà privata.
2. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti ha diritto di disporre di un alloggio idoneo per sé e per i propri familiari conviventi liberamente scelto tra i seguenti: a) un immobile ad uso di abitazione; b) un'unità abitativa mobile collocata in una microarea, di proprietà privata dell'interessato o di proprietà pubblica o privata e da lui presa in regolare locazione. Ai fini della presente legge, per «microarea» si intende il piccolo appezzamento di terreno, collocato in aree non marginali rispetto all'abitato e ai principali servizi pubblici, provvisto di aree di sosta per unità mobili e dotate di allacciamenti alle reti dell'acqua, del gas, dell'elettricità e delle fognature, destinato ad accogliere una sola famiglia allargata, nel quale ogni singola famiglia dispone di uno spazio privato e di servizi adeguati, da affidarsi alla responsabilità delle persone che la occupano, secondo un regolare contratto di locazione o un contratto d'uso e con contratti per le relative utenze.
3. Ai fini dell'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente di un comune, si considera dimora abituale della persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti anche il suo alloggio legalmente comunicato in una unità abitativa mobile su un'area attrezzata o in una microarea, incluse quelle di proprietà pubblica, sulla quale abbia la legale disponibilità la persona o il suo familiare convivente.
4. L'alloggio di una persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti, nell'ambito di un'unità abitativa mobile su un'area attrezzata o in una microarea, incluse quelle di proprietà pubblica, o nell'ambito di una area residenziale di comunità, che sia nella legale disponibilità sua o di un suo familiare, costituisce domicilio e, in quanto tale, gode delle medesime garanzie previste dalla legge per l'inviolabilità dello stesso.
5. Gli stranieri e gli apolidi appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che abbiano chiesto asilo o protezione alle autorità italiane hanno diritto di accedere alle misure di accoglienza in immobili nonché all’avvio ad abitazioni previste per i richiedenti asilo, gli assillanti e per le persone vulnerabili; costoro, anche se temporaneamente alloggiate in centri o aree sosta, hanno diritto di fruire delle suddette misure con modalità non discriminatorie e che evitino di destinare loro l'accoglienza in campi sosta, o campi nomadi comunque denominati, quali centri di prima accoglienza.

Art. 27.
(Modalità di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti accede agli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo i medesimi requisiti e condizioni previste, in generale, per ogni altro cittadino o straniero dalle leggi e dai regolamenti regionali e locali. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, dispongono che ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti può altresì accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo i seguenti criteri e metodi aggiuntivi: a) accesso nell'ambito delle quote di alloggi riservate, in generale, a situazioni urgenti o di emergenza, allorché si tratti di persone che alloggiano in campi-nomadi o in campi-sosta che devono essere chiusi o sgomberati; b) accesso secondo speciali modalità e tipologie di alloggi, definite insieme con le associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti, che tengano conto del desiderio di vivere insieme, o di vivere vicino, dei componenti di una determinata famiglia allargata, liberamente manifestato dalle persone maggiori di età che la compongono; c) accesso ad alloggi nell'ambito di microaree o di aree residenziali di comunità, intese quali sistemi di residenze sociali e spazi attrezzati per nuclei familiari costituenti una comunità familiare, identitaria, di affinità, costituiti da residenze sociali concesse a costo moderato, da spazi comuni, da attrezzature di servizio ed eventuali altri elementi di caratterizzazione sociale e lavorativa; d) accesso a forme di edilizia sovvenzionata o agevolata per la costruzione di alloggi idonei e conformi alle esigenze e alla cultura dei Rom e dei Sinti.
2. Nei progetti degli alloggi di cui al comma 1 è evitata ogni forma di concentrazione o di segregazione degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
3. Le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che presentano domanda di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica possono richiedere che nei loro confronti gli organi competenti all’assegnazione dei suddetti alloggi applichino le seguenti deroghe: a) si considera sempre abitazione impropria o precaria l'abitazione in un campo sosta o in un campo nomadi, ancorché abusivo, o l'alloggio mediante lo stazionamento di unità abitativa mobile in un determinato terreno di proprietà privata; b) non si applicano eventuali requisiti di accesso che comportino un periodo minimo di residenza del richiedente in un determinato territorio, fermi restando i requisiti previsti dalle norme statali in materia di soggiorno degli stranieri e degli apolidi; tuttavia, in caso di concorrenza di domande presentate da persone appartenenti alla minoranza dei Rom o dei Sinti, si dà priorità a quelle presentate da coloro che nel territorio del comune lavorano regolarmente o frequentano regolarmente corsi di formazione o riqualificazione professionale o hanno figli minori regolarmente iscritti e frequentanti nelle scuole pubbliche o paritarie; c) il mero possesso, a qualsiasi titolo, la proprietà di unità alloggiative mobili o la comunicazione di alloggiare su terreni mediante unità abitative mobili non si considera disponibilità di alloggio a qualsiasi titolo e non preclude l'accesso agli alloggi.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, e gli altri enti pubblici da loro istituiti, promossi o vigilati, hanno altresì la facoltà di stabilire criteri e modi per concedere a pagamento, a persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, il diritto di superficie su aree di proprietà pubblica, sulle quali installare unità abitative mobili non ancorate al terreno, purché si tratti di aree dotate di allacciamenti ad acqua, gas, elettricità e fognature e che rispettino le condizioni igienico-sanitarie minime previste dalla normativa vigente, a condizione che non si tratti di terreni oggetto di provvedimenti di espropriazione per ragioni di pubblica utilità o di terreni sui quali sussistono servitù o ipoteche o vincoli paesaggistici, ambientali, storici o archeologici, o che facciano parte di aree golenali dei fiumi ovvero che non si tratti di zone ad alto rischio idrogeologico o di aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno altresì la facoltà di istituire aree residenziali di comunità stabilendone la superficie minima e massima in relazione alla numerosità dei componenti della famiglia allargata a cui è assegnata l'area. Ciascuna area residenziale di comunità può essere assegnata ad una sola famiglia allargata. L'area è ubicata in modo da evitare ogni forma di emarginazione, è dotata di rete fognaria, di impianto per l'allacciamento all'energia elettrica privata, di impianto idrico e di uno spazio per la raccolta dei rifiuti. Le unità abitative e le piazzole possono essere assegnate ai nuclei familiari residenti nella regione o provincia autonoma da un determinato numero di anni. Le unità abitative e le piazzole sono assegnate ai nuclei familiari aventi i requisiti previsti dalle norme regionali o locali, previa sottoscrizione di una convenzione che disciplini gli impegni assunti dal nucleo familiare a pena di revoca dell'assegnazione, anche con riguardo all'utilizzo delle parti comuni dell'area residenziale e il canone da corrispondere al comune. Ogni nucleo familiare all'atto dell'assegnazione si assume l'obbligo di partecipare alle spese di gestione secondo i criteri stabiliti dalla regione o dalla provincia autonoma o, in mancanza, dal comune e, qualora vi siano persone in stato di bisogno, ad eventuali progetti di sostegno educativo, scolastico, di formazione nonché di inserimento lavorativo, compresi i percorsi inerenti ai lavori socialmente utili.
6. Ogni comune può proporre la disponibilità di immobili da assegnare a famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti in alternativa o in aggiunta alla realizzazione dell'area residenziale di comunità indicata nel comma 5. I beni immobili devono essere resi disponibili dal proprietario ai fini della destinazione sociale. Il comune definisce, mediante convenzione con i proprietari dell'immobile, le condizioni e la durata della messa a disposizione dello stesso. In tale ambito, il comune può prevedere, con oneri a carico proprio o a carico di altri enti pubblici o privati, gli interventi per il recupero dell'immobile a fini abitativi, fissando il vincolo di utilizzo sociale dell'immobile per un tempo adeguato all'investimento effettuato.

Art. 28.
(Alloggio con unità mobili o appoggiate a terra su microaree di proprietà privata)
1. Le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti hanno il diritto di usare, quali abitazioni, unità mobili o appoggiate a terra senza fondamenta al terreno posizionate in microaree di terreni di proprietà privata, anche ad uso agricolo, a condizione che abbiano dato preventiva comunicazione scritta al comune nel cui territorio si trovi il terreno; che siano rispettate le condizioni igienico-sanitarie minime indicate dal regolamento di attuazione della presente legge o dalle norme regionali e che non si tratti di terreni oggetto di provvedimenti di espropriazione per ragioni di pubblica utilità o di terreni sui quali sussistano servitù, ipoteche, vincoli paesaggistici solo in caso di impatto importante, ambientali solo in caso di impatto importante, storici o archeologici, o facenti parte di aree golenali dei fiumi o di zone ad alto rischio idrogeologico, o di aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. La presente disposizione si applica, in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle altre norme legislative e regolamentari regionali, provinciali e comunali, incluse quelle in materia di circolazione stradale, di attività produttive, di commercio, di fiere e mercati, di turismo, di campeggi e di agri campeggio. Ciascun comune deve prevedere, nei propri strumenti urbanistici e di governo del territorio, limiti massimi alla realizzazione delle microaree di cui al presente comma, purché siano previsti più terreni distinti e per una superficie che complessivamente non può essere inferiore allo 0,5 per mille delle aree agricole del comune.
2. Nella comunicazione al comune di cui al comma 1 sono indicati i dati relativi alla collocazione urbanistica e catastale del terreno, ai nomi e ai documenti di identificazione delle persone familiari destinate a risiedere nell'unità mobile, inclusa la documentazione attestante il legame di parentela e l'iscrizione scolastica dei minori soggetti all'obbligo scolastico, nonché, ove si tratti di cittadini comunitari o extracomunitari, i documenti attestanti la regolarità del soggiorno sul territorio della Repubblica. Alla comunicazione devono essere allegate copie autenticate dei contratti registrati attestanti che il presentatore ha in proprietà o in locazione o in comodato il fondo e l'unità mobile nonché, in quest'ultima ipotesi, che sussista il consenso scritto del proprietario e che sul terreno non sussistono servitù o ipoteche. La comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di cessione del fabbricato ed è immediatamente trasmessa dal comune al questore e agli istituti scolastici in cui sono iscritti i minori. Se l'interessato ne fa richiesta, la comunicazione costituisce altresì richiesta di iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente nel comune.
3. Alla comunicazione di cui al comma 1 è allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento al comune, da parte del presentatore, di un contributo per le spese pubbliche necessarie per gli allacciamenti alle reti fognarie, idriche ed elettriche e per lo svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per le altre attività pubbliche sociali e di vigilanza. Il contributo è annuale, anche rateizzabile, è determinato e disciplinato dal regolamento comunale e non può avere importo superiore all'importo dovuto, in situazione analoga, per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il regolamento comunale può stabilire, anche per periodi temporanei, la riduzione di tali importi ovvero la loto gratuità allorché sia documentato che si tratti di famiglie numerose o in stato di indigenza. Eventuali nuove condizioni economiche disagiate devono essere comunicate tempestivamente al comune ai fini della riduzione dell'importo della rata del contributo o della gratuità del servizio. Il pagamento del contributo può essere effettuato anche da uno dei familiari indicato nella comunicazione. Il Ministero dell'interno provvede a compensare i comuni interessati dei contributi per i quali sia stata disposta la riduzione del contributo dovuto o la gratuità del servizio.
4. La persona che ha presentato la comunicazione di cui al comma 1 e le altre persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti indicate nella comunicazione medesima, trascorsi quindici giorni dalla data della presentazione della stessa, salvi provvedimenti scritti e motivati da parte del comune di richiesta di integrazione o di rigetto per mancanza dei requisiti, hanno il diritto di abitare e di stazionare nell'unità abitativa mobile collocata sul fondo indicato nella comunicazione nonché il diritto di spostare o togliere, anche parzialmente, le unità abitative mobili o di sostituirle, previa comunicazione di aggiornamento da inviare al comune, o di allontanarle completamente dal fondo per un determinato periodo di tempo, che comunque non può essere inferiore a novanta giorni in un anno Ai fini dell'applicazione della presente legge, le unità abitative costituiscono domicilio delle persone che vi abitano.
5. I diritti di cui al comma 1 valgono a tempo indeterminato, finché perdura la proprietà del fondo e dell'unità mobile, allorché alla comunicazione di cui al comma 1 sia allegata copia autenticata del contratto regolarmente registrato di compravendita del terreno e dell'unità mobile attestante che il soggetto presentatore della comunicazione o uno dei suoi familiari conviventi è il legale proprietario dell'unità mobile e del fondo su cui insiste. Nell'ipotesi di locazione o usufrutto del terreno, alla comunicazione deve essere altresì allegata copia del contratto di locazione o di comodato legalmente registrati e il consenso del legale proprietario espresso con atto scritto e autenticato. In tal caso, i diritti cessano alla scadenza del contratto di locazione o di comodato, salvo rinnovo del contratto regolarmente registrato. Il comune invia al competente ufficio del registro copia della comunicazione affinché sia allegata al contratto di compravendita o di locazione registrati; l'ufficio del registro comunica immediatamente al comune ogni variazione o mutamento del contratto registrato. Lo stazionamento perdura allorché sia data comunicazione al comune del consenso, da allegarsi con atto scritto e autenticato, del nuovo proprietario dell'area e del nuovo contratto di locazione o di comodato.
6. La comunicazione di cui al comma 1 non comporta il mutamento della destinazione d'uso del fondo a cui si riferisce non consente comunque l'edificazione di edifici o fabbricati su terreni ad uso agricolo o altri tipi di abusi edilizi, né lo svolgimento, sul medesimo fondo, di attività di campeggio, di agriturismo o di attività industriali o artigianali o commerciali.
7. Nelle procedure di modifica degli strumenti urbanistici e di gestione del territorio le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali favoriscono le eventuali richieste di mutamento di destinazione d'uso dei terreni di proprietà privata su cui legalmente stazionano unità abitative mobili occupate da persone e famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti allorché la richiesta di mutamento della destinazione d'uso sia stata presentata dal proprietario appartenente alla citata minoranza e comporti l'edificazione di immobili ad uso di abitazione destinati all’alloggio, in tutto o in parte, delle medesime persone che sul fondo fruivano di un alloggio per effetto della comunicazione di stazionamento.
8. La persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti che abbia regolarmente trasferito il suo alloggio in un immobile ad uso di abitazione ceduto in proprietà o in locazione, ovvero in un alloggio di edilizia residenziale pubblica legalmente assegnato, decade dagli effetti della comunicazione di stazionamento di cui al comma 1 effettuata al medesimo comune in cui si trova l'alloggio o di un comune della stessa regione, mentre le altre persone indicate nella comunicazione medesima hanno il diritto di continuare ad alloggiare sul terreno se vi è il consenso scritto del proprietario e un regolare contratto registrato di locazione o di comodato intestato ad una di loro.
9. Qualora vengano meno, anche in parte, i requisiti igienico-sanitari del terreno o delle unità mobili, il comune, anche su richiesta delle autorità sanitarie, con atto scritto e motivato, indica agli occupanti i rimedi necessari e un termine congruo entro il quale effettuarli. Qualora non sia stato effettuato il pagamento della rata annuale del contributo di cui al comma 3, il sindaco ingiunge il pagamento indicando il termine entro il quale esso deve essere effettuato, con l'aggiunta degli eventuali interessi di mora; in caso di impossibilità di procedere al pagamento, gli occupanti comunicano tempestivamente al comune le eventuali nuove condizioni economiche disagiate.

Art. 29
(Sosta temporanea)
1. Ciascun comune deve prevedere, con apposito regolamento, aree di transito attrezzate per la sosta temporanea di unità abitative mobili occupate da famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti. Ciascuna regione e provincia autonoma predispone un piano delle aree attrezzate per la sosta temporanea, prevedendo vincoli di realizzazione per i comuni, inclusi contributi, incentivi ed altre misure a loro favore al fine di garantire che nel territorio di ogni provincia vi sia almeno un'area di transito attrezzata. Le aree di transito attrezzate per la sosta temporanea devono essere dotate delle opere di urbanizzazione primaria, di servizi igienici in ciascuna piazzola, di acqua potabile e di spazi necessari per la sosta di roulotte o camper e devono essere costruite con modalità che ne consentano l'uso in forma privata e nella stagione invernale, senza che le persone che vi abitano debbano uscire dall'unità abitativa, nonché essere dotate di spazi verdi attrezzati con area giochi per bambini, contenitori per rifiuti solidi urbani, sistemi di messa in sicurezza degli impianti. Le aree di sosta devono essere dotate di spazi adibiti a parcheggio e di spazi al coperto per favorire la socialità durante la stagione invernale. Ogni area deve essere ubicata in luoghi che evitino qualsiasi emarginazione urbanistica e che facilitino l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione delle persone alla vita sociale. Il regolamento comunale, fermi restando il rispetto di eventuali princìpi e nei limiti indicati dalla legge regionale, indica le norme per la gestione delle aree da parte degli utenti e per la corresponsione al comune di eventuali contributi economici necessari per la gestione, la pulizia e la manutenzione dell'area.
2. In mancanza di una specifica area di transito, o qualora risultino esauriti i posti disponibili, è sempre consentita la sosta temporanea con caravan e autocaravan alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti alle medesime condizioni previste in via generale dalle norme che regolano la circolazione stradale. Nell'ambito di aree pubbliche in cui è consentita la sosta dei veicoli è in ogni caso vietato e privo di effetti qualsiasi divieto imposto da autorità regionali o locali, in via generale e permanente, alla sosta temporanea di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sint e dei Caminanti.
3. Nei regolamenti comunali sugli spettacoli viaggianti, adottati in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 337, ovvero per la disciplina dei mestieri girovaghi, sono previste aree di transito attrezzate per la sosta temporanea di unità abitative mobili destinate ad alloggiare famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che svolgono attività lavorative tradizionali collegate agli spettacoli viaggianti e ai mestieri girovaghi. Gli stessi regolamenti prevedono proroghe al limite massimo dello stazionamento anche dopo la conclusione dello spettacolo, nei casi in cui la proroga sia necessaria al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico ai minori che regolarmente frequentano gli istituti scolastici di quel comune.
4. La sosta temporanea con unità abitative mobili è altresì consentita, nei modi, nei luoghi e con i controlli previsti dal regolamento comunale, per un periodo non superiore a quindici giorni nel medesimo comune, alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che esercitino l'artigianato e la vendita dei prodotti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. In ogni caso, la sosta deve essere autorizzata dal comune di stazionamento, previa esibizione allo stesso, da parte del richiedente, dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o delle autorizzazioni al commercio o al lavoro ambulanti, prescritte dalle vigenti norme regionali o locali, nonché previa comunicazione dei nomi delle persone alloggiate nelle unità abitative mobili.
5. Le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che legalmente abitino su unità abitative mobili hanno altresì il diritto di ritrovarsi temporaneamente su un medesimo terreno per motivi religiosi o familiari o culturali. In applicazione dell'articolo 17 della Costituzione, il ritrovo su luogo pubblico deve essere comunicato, almeno tre giorni prima del ritrovo medesimo, all'autorità di pubblica sicurezza, la quale per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica può vietarlo o chiederne il differimento. Nel preavviso deve essere indicato anche il numero presumibile dei partecipanti e la durata presumibile del ritrovo, nonché, se il fondo è in locazione o in comodato, il consenso scritto del proprietario allo svolgimento nei giorni indicati. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente comma, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre lo sgombero dal terreno occupato delle persone coinvolte. Il questore può disporre il divieto di stazionamento. Il divieto o lo scioglimento della riunione non possono essere disposti qualora si tratti della celebrazione di una processione o di un funerale o di altri momenti di religione e di culto e il preavviso sia stato presentato da un ministro di culto.
6. Ai fini dell'applicazione ed interpretazione della presente legge, per «unità mobili» si intendono caravan e autocaravan e altri tipi di unità abitative mobili, costruite o stazionanti anche in deroga alle disposizioni del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del suo regolamento di esecuzione.

Art. 30.
(Agevolazioni per locazioni, ristrutturazione e l'acquisto di immobili ad uso di abitazione, di terreni per microaree e di unità abitative mobili)
1. I contributi e le agevolazioni finanziarie, bancarie e fiscali previsti dalle norme statali, regionali e locali in favore delle locazioni e dell'acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione si applicano anche ai contratti di locazione e di compravendita di unità abitative mobili e a terreni da adibire a microaree o sui quali edificare immobili ad uso di abitazione o sui quali ristrutturare e trasformare ad uso abitativo immobili dismessi, stipulati per sé e per la propria famiglia da persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, e gli enti da loro promossi, vigilati o finanziati, possono prevedere agevolazioni e contributi finanziari per la ristrutturazione o il risanamento igienico-sanitario di immobili da adibire ad alloggi in cui possano abitare persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
3. Le misure di ristrutturazione o di risanamento di immobili di proprietà di un ente pubblico, ovvero quelle, predisposte da un ente pubblico, volte a facilitare la ristrutturazione o il risanamento di alloggi anche di proprietà privata, a favorire la funzione sociale della proprietà, a mantenere la destinazione d'uso sociale degli immobili e a prevenire speculazioni edilizie, possono comprendere la promozione di contratti di enfiteusi comportanti la proprietà del suolo all'ente pubblico e la proprietà dei muri alla persona appartenente alla minoranza.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche associati, possono avvalersi di agenzie per la casa da essi appositamente istituite ovvero di analoghe agenzie pubbliche o private convenzionate, o di apposita società consortile a responsabilità limitata, al fine di promuovere l'accesso di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle locazioni e all'acquisto di immobili a uso di abitazione e di terreni per microaree e di unità abitative mobili, nonché al fine di favorire la mediazione sociale e i buoni rapporti di vicinato e l'integrazione fra politiche abitative e politiche lavorative.

Art. 31.
(Promozione dell'accesso alle attività lavorative e di impresa)
1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 4, 35, 36, 37, 41, 44, 46 e 47 della Costituzione, favorisce le pari opportunità delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia nell'accesso al lavoro subordinato, autonomo ed imprenditoriale e tutela le attività economiche e produttive tipiche della tradizione culturale dei Rom e dei Sinti.
2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, in materia di formazione e riqualificazione professionale, progettano ed attuano, anche in collaborazione con le associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti, apposite iniziative destinate a favorire la formazione professionale dei giovani rom e sinti.
3. I centri per l'impiego, anche in collaborazione con le agenzie autorizzate per il lavoro e con le associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti, elaborano e attuano apposite iniziative destinate all'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, con specifica attenzione alle condizioni lavorative e alle qualifiche delle persone appartenenti alla minoranza.
4. Sono considerate cooperative sociali, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, anche quelle che esercitano attività finalizzate al regolare inserimento lavorativo delle persone residenti in Italia e prive di una regolare occupazione che appartengano alla minoranza dei Rom e dei Sinti; a tal fine, le suddette persone hanno diritto a ricevere il trattamento previsto dalla legislazione vigente a favore delle persone svantaggiate.
5. Acquisiscono la qualifica di impresa sociale, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, anche le organizzazioni che esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone residenti in Italia e prive di una regolare occupazione che appartengano alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
6. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le università, con le agenzie per l'impiego e con le associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti, in attuazione delle raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 sulla situazione sociale dei Rom e su un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'Unione europea: a) predispongono e attuano borse lavoro e altre iniziative che promuovano e motivino il ritorno dei laureati appartenenti alla minoranza dei Rom e Sinti alle rispettive comunità e l'occupazione regolare degli appartenenti a tale minoranza all'interno e nell'interesse delle stesse comunità rom e sinte; b) favoriscono e incentivano gli imprenditori che ospitano nelle loro imprese stage, tirocini e iniziative formative nel mondo del lavoro e dell'artigianato destinati a soggetti non in possesso di qualifiche, compresi quelli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, e offrono formazione ed opportunità di acquisire esperienza pratica direttamente sul posto di lavoro; c) utilizzano i fondi dell'Unione europea per preservare e proteggere le attività tradizionali dei Rom e dei Sinti e per favorirne l'accesso ai programmi di formazione professionale; d) favoriscono iniziative bancarie finalizzate ad offrire microcredito alle attività lavorative, commerciali, artigianali, culturali e dello spettacolo svolte da appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti; e) favoriscono l'occupazione delle donne appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, anche tramite sistemi di sostegno sociale che tengano conto delle esigenze occupazionali e tramite adeguati percorsi formativi e professionalizzanti, che consentano di conciliare la vita familiare e quella lavorativa; f) favoriscono tra le persone appartenenti alle minoranze dei Rom e dei Sinti l’esercizio di arti e mestieri tradizionali che possono contribuire a preservare le specificità culturali della stessa minoranza e a migliorarne le condizioni materiali e il livello di integrazione sociale. Nei regolamenti comunali sui mestieri girovaghi non può essere posta nessuna distinzione o condizione restrittiva nei confronti di quei mestieri che sono tradizionalmente svolti da appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti; g) favoriscono l'accesso al credito agevolato delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti per lo svolgimento delle attività economiche ed imprenditoriali, incluse quelle di tipo artigianale ed agricolo, il Ministero del Lavoro istituisce un fondo di garanzia ad hoc per l'accesso al credito agevolato; h) promuovono e attuano iniziative di sostegno all'esercizio di attività artigiane e di supporto all'auto imprenditoria delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, favorendone l'accesso a forme di credito e microcredito e l'acquisizione delle licenze necessarie per l'esercizio regolare di tali attività.
7. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, e gli altri enti pubblici favoriscono l'impiego di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti negli uffici pubblici che svolgono compiti e funzioni direttamente riguardanti le comunità sinte e rom, quali gli istituti scolastici, le istituzioni sanitarie, i servizi sociali e socio-assistenziali, i servizi demografici, le forze di polizia statali e locali.
8. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accordi relativi alla progettazione e alla realizzazione di programmi di intervento in materia di inserimento lavorativo destinato alle comunità rom e sinte presenti in Italia, da attuarsi anche in collaborazione con università, enti, cooperative sociali ed associazioni, incluse quelle rappresentative della minoranza. I suddetti programmi sono volti in particolare a: a) favorire l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di razza e di origine etnica; b) prevenire fenomeni di emarginazione sociale e lavorativa delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti; c) favorire l'incontro tra servizi all'impiego ed enti ed associazioni che operano per l'integrazione sociale dei lavoratori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti; d) valorizzare le potenzialità del lavoro femminile; e) incrementare l'accesso di ragazze e ragazzi rom e sinte alla formazione professionale; f) sostenere e incrementare esperienze lavorative già in corso, quali cooperative avviate o ancora in fase avanzata di costituzione, e lavoratori rom o sinti a rischio di espulsione dal mercato del lavoro; g) creare nuovi percorsi di inserimento per giovani e donne, anche di tipo auto-imprenditoriale, sostenuti da un'adeguata formazione professionale; h) affiancare i servizi di orientamento al lavoro con modalità mirate alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, al fine di favorire la diffusione di informazioni sulle opportunità sociali e lavorative esistenti; i) sensibilizzare gli operatori dei servizi dell'impiego e delle associazioni di categoria, al fine di prevenire atteggiamenti di discriminazione nei confronti di Rom e Sinti e garantire loro parità di trattamento.
9. I comuni, nell'ambito delle loro competenze, individuano le aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, degli spettacoli ambulanti e dei parchi di divertimento e adottano misure che favoriscano le condizioni necessarie affinché le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti possano conseguire le certificazioni e le licenze per l'esercizio delle attività produttive, commerciali e dello spettacolo, nonché per la concessione delle aree di vendita nei mercati o nelle fiere e per l'esercizio di circhi, spettacoli viaggianti e di parchi di divertimento. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, adottano piani e altri provvedimenti che, mediante vincoli imposti ai comuni o incentivi o finanziamenti ai comuni stessi, garantiscano che in ogni provincia sia disponibile almeno un'area idonea allo svolgimento delle attività indicate dal presente comma.
10. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, anche su richiesta delle associazioni finalizzate all'integrazione dei gruppi sinti e rom o delle associazioni rappresentative di tale minoranza, l'inserimento lavorativo delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, anche mediante il sostegno alla costituzione di cooperative di lavoro e specifici progetti concernenti iniziative di sostegno all'inserimento lavorativo dei gruppi sinti e rom. La realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo può essere effettuata altresì sulla base di apposita convenzione che disciplini anche le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti.
11. Nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" l'articolo 266 comma 5 è così modificato “Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma piccolo commercio, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.” Il Ministero dell'Ambiente costituirà un tavolo di lavoro per approntare, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un regolamento per l'istituzione di albi su base provinciale o regionale per le attività di piccolo commercio dei materiali ferrosi non pericolosi con automezzi fino a t. 3,5 e per un volume massimo di commercio di 200 tonnellate annue.
12. I Comuni nei propri regolamenti per mercati e mercatini determinano una quota di posti pari al 5% a favore dei Rom e dei Sinti.

Art. 32.
(Promozione della tutela della salute)
1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, promuove l'effettiva tutela del diritto alla salute delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
2. Il Ministero della salute, le regioni, le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali (ASL), anche in collaborazione con le università, con gli ordini professionali e con le associazioni rappresentative dei diversi gruppi di Rom e di Sinti, promuovono e adottano nei servizi sanitari e socio-sanitari misure e iniziative finalizzate a: a) assicurare che le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti abbiano accesso ai servizi sanitari su base non discriminatoria; b) sensibilizzare il personale sanitario circa eventuali specifiche necessità della popolazione appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti; c) prevenire e contrastare eventuali situazioni igienico-sanitarie in cui, tra le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, si riscontri una più elevata incidenza di malattie o di denutrizione; d) informare gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che non ne siano a conoscenza della disponibilità dei servizi sanitari e sociosanitari pubblici e privati accreditati e delle modalità attraverso cui usufruirne; e) rafforzare la fiducia delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti nei confronti dei servizi sanitari pubblici e privati accreditati, anche attraverso la previsione di sanzioni disciplinari in caso di discriminazione diretta o indiretta subita dai Rom e dai Sinti; f) prevedere la formazione di personale sanitario che disponga delle conoscenze necessarie per comprendere gli aspetti importanti della cultura dei Rom e dei Sinti; g) sostenere mediatori linguistico-culturali nei rapporti tra le comunità dei Rom e dei Sinti e gli operatori dei servizi sanitari pubblici; h) promuovere e sviluppare programmi destinati a fornire ai genitori e alle donne rom e sinte che eventualmente non ne siano a conoscenza informazioni relative all'assistenza sanitaria, inclusa l'alimentazione, la cura del neonato e la violenza domestica; i) migliorare l'accesso alle cure ginecologiche, compresa l'assistenza prima della nascita, al momento del parto e dopo la nascita, mediante, tra l'altro, la diffusione di informazioni e la formazione delle madri rom e sinte e la valorizzazione di mediatrici culturali; l) tutelare con speciale attenzione la salute dei bambini appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, fornendo appropriate cure pediatriche, tra cui misure preventive quali le campagne di vaccinazione presso le aree in cui essi si trovano, qualora ve ne sia la necessità, anche nel caso in cui essi alloggino in sistemazioni abitative improprie o abusive.
3. Gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti accedono ai servizi sanitari pubblici ed accreditati anche nelle more della loro iscrizione anagrafica o della loro iscrizione al servizio sanitario nazionale, salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di assistenza sanitaria dei cittadini dell'Unione europea o dei cittadini di Stati extracomunitari. Le persone e presenti nelle aree di sosta e residenti in altre regioni sono iscritte dall'ASL competente per territorio negli elenchi degli iscritti tenuti ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le procedure fissate dalle norme regionali.

Art. 33.
(Accesso alle prestazioni di assistenza sociale e iniziative dei servizi sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono l'effettivo accesso delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti alle prestazioni di assistenza sociale e ai servizi sociali.
2. I comuni, in collaborazione permanente con le associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti o su richiesta delle medesime: a) concertano gli interventi di sostegno eventualmente necessari, definiti sulla base dell'analisi dei bisogni effettuata con il contributo di tutti i soggetti appartenenti alla popolazione locale dei Rom e dei Sinti; b) valutano le proposte e i progetti che le persone, singole o associate, propongono di realizzare per provvedere ad eventuali aspetti problematici o svantaggiosi della condizione in cui vive la popolazione locale dei Rom e dei Sinti; c) si avvalgono dell'opera di mediatori linguistico-culturali, per favorire lo sviluppo di positive relazioni tra la comunità dei Rom e dei Sinti e la restante popolazione, finalizzate alla conoscenza, alla comprensione, alla corretta fruizione dei servizi sociali ed alla interazione con le strutture e le istituzioni presenti sul territorio; d) favoriscono l'effettivo accesso delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti a tutti i servizi sociali del comune.
3. Gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che si trovano sul territorio comunale accedono ai servizi socio-assistenziali erogabili dalle amministrazioni regionali e locali, anche nelle more della loro iscrizione anagrafica o in deroga al requisito dell'iscrizione anagrafica, salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea o dei cittadini di Stati extracomunitari.
4. Le misure in favore dell'inclusione sociale delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti sono parte inderogabile delle risorse economiche destinate a coprire in ogni regione e in ogni ente locale i costi derivanti dall'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e sono incluse anche negli stanziamenti del Fondo sociale nazionale.
5. Le persone appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti fruiscono dei servizi sociali operanti sul territorio, alle medesime forme e condizioni e nei medesimi luoghi previsti per i servizi e le iniziative erogati agli altri cittadini e stranieri. È fatta salva la facoltà, da parte delle istituzioni competenti, di attuare, in situazioni di particolare disagio, specifiche iniziative informative sui servizi sociali disponibili e azioni integrate sulle esigenze di ogni nucleo familiare, al fine di promuovere, in modo coordinato, il sostegno reddituale e l'inserimento lavorativo dei genitori, l'inserimento, la regolare frequenza e il successo scolastico dei minori, la formazione professionale e l'avviamento lavorativo delle persone prive di occupazione.

Art. 34.
(Diritto di partecipare attivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica)
1. Le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica.
2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali predispongono, attuano e valutano ogni iniziativa volta a favorire l’esercizio del diritto di cui al comma 1 concernente la minoranza dei Rom e dei Sinti, attenendosi ai seguenti princìpi: a) coinvolgimento delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti alle suddette iniziative sin dal loro avvio, nelle fasi di sviluppo, attuazione e valutazione; b) i Rom e i Sinti sono inclusi nei processi consultivi ufficiali e l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la loro partecipazione allo sviluppo delle iniziative politiche è garantita tramite il loro coinvolgimento in un ampio processo rappresentativo; c) i programmi e le proposte relative alle suddette iniziative sono diffusi con sufficiente anticipo rispetto ai termini di adozione delle decisioni, al fine di tenere conto di valide analisi e contributi dei rappresentanti della minoranza dei Rom e dei Sinti; d) la partecipazione di appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti al governo dell'ente locale, nel cui territorio risiedono, è considerato come essenziale per l'efficace attuazione delle politiche che li riguardano; e) i Rom e i Sinti svolgono un ruolo essenziale e insostituibile nell'assicurare il rispetto effettivo del diritto di partecipazione al processo politico; f) gli organi elettivi a livello statale, regionale e locale instaurano strette relazioni di lavoro con le rappresentanze degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti; g) tra i rappresentanti della minoranza dei Rom e dei Sinti e le autorità di governo, inclusi gli organi consultivi, sono stabiliti meccanismi per assicurare una comunicazione paritaria, diretta e aperta; h) è facilitata l'interazione fra i rappresentanti dei partiti politici e degli organi pubblici, a livello locale, regionale e nazionale e i diversi gruppi dei Rom e dei Sinti; i) promozione di campagne di sensibilizzazione, al fine di accrescere la partecipazione degli elettori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti alle elezioni europee, statali, regionali e locali.

Art. 35.
(Registro nazionale delle associazioni rappresentative della minoranza Rom e Sinti)
1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è istituito il Registro nazionale delle associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti, di seguito denominato «Registro», al quale hanno diritto di iscriversi gli enti o le associazioni già iscritti al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che abbiano svolto, a livello nazionale, regionale e locale, iniziative in favore o in rappresentanza della minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia e i cui aderenti dichiarino di volersi avvalere delle misure previste dalla presente legge a tutela delle persone appartenenti a tale minoranza e di volerle rappresentare. Alla tenuta del Registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
2. Il legale rappresentante dell’ente o dell’associazione di cui al comma 1 presenta per iscritto al Ministero dell'interno la domanda di iscrizione al Registro allegandovi una relazione sulle attività svolte dall’ente o dall’associazione a livello nazionale, regionale e locale in favore o in rappresentanza della minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia; la dichiarazione di volersi avvalere delle misure previste dalla presente legge a tutela delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia e di volerle rappresentare, sottoscritta con firma autenticata dalla maggioranza dei rappresentanti legali delle associazioni od enti o persone giuridiche regolarmente iscritte all'associazione e dalla maggioranza delle persone fisiche residenti in Italia regolarmente iscritte all'associazione; le copie dello statuto dell'associazione e della documentazione necessaria per l'iscrizione al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale; l'indicazione degli estremi dell'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e della persona delegata dall'associazione stessa nelle regioni in cui è operativa, secondo il registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.
3. L'ente o l’associazione iscritto nel Registro comunica tempestivamente al Ministero dell'interno ogni variazione dei suoi legali rappresentanti a livello nazionale, allegando copia della relativa delibera e dei suoi eventuali delegati e, ogni anno, invia al Ministero dell'interno una relazione sulle attività svolte, a livello nazionale, regionale e locale, in favore o in rappresentanza, della minoranza dei Rom e dei Sinti.
4. Il Ministero dell'interno dispone l'iscrizione dell’ente o dall’associazione nel Registro entro sessanta giorni dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, completa della prescritta documentazione, ovvero il rigetto della medesima o la cancellazione dal Registro, qualora l'ente o l’associazione non abbia o non abbia più i requisiti richiesti o sia stato cancellato dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ovvero abbia omesso di adempiere agli obblighi indicati nel comma 2 o abbia deliberato il proprio scioglimento.
5. Gli enti e le associazioni iscritti al Registro e i loro rappresentanti sono abilitati ad operare a livello nazionale, regionale e locale in rappresentanza e in favore degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia e possono beneficiare delle provvidenze a tal fine previste a livello statale, regionale e locale.
6. Il Ministero dell'interno pubblica, per via telematica, l'elenco aggiornato degli enti e delle associazioni iscritti al Registro e dei relativi recapiti, con i nominativi dei legali rappresentanti e dei delegati in ogni regione e dei relativi recapiti, nonché le relazioni annuali presentate.
7. Le disposizioni della presente legge relative alle associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti si applicano soltanto alle associazioni iscritte nel Registro.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi le associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Art. 36
(Piani d'azione per l'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti)
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali nel cui territorio si trovano popolazioni appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono e attuano, insieme a rappresentanti della minoranza a livello statale, regionale e locale, piani d'azione intesi a migliorare la situazione delle persone appartenenti alla suddetta minoranza presenti sul rispettivo territorio, che includano misure specifiche per far fronte alla discriminazione in tutti i settori della vita sociale.
2. I piani d'azione di cui al comma 1 possono essere pluriennali e prevedono le iniziative e le risorse economiche necessarie ad implementare le politiche in favore dell'inclusione sociale delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti sul rispettivo territorio, predisposte in attuazione della presente legge e delle norme del diritto internazionale e dell'Unione europea.
3. I piani d'azione di cui al comma 1 prevedono altresì misure per l'implementazione delle buone pratiche di interazione e di inclusione sociale della minoranza dei Rom e dei Sinti nelle politiche nazionali, individuate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali competenti in materia, indicano le iniziative finanziabili nell'ambito degli stanziamenti dell'Unione europea destinati dal Fondo sociale europeo all'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti e, nell'ambito degli stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale, destinabili all'edilizia abitativa in favore delle comunità emarginate.
4. I piani di cui al comma 1 sono approvati previa un'ampia consultazione con gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia e con le loro associazioni rappresentative. Essi prevedono il coinvolgimento attivo della suddetta minoranza e delle suddette associazioni nella realizzazione e nella valutazione degli esiti e indicano, in modo distinto, le problematiche e le misure che si intendono adottare per farvi fronte e per dare attuazione, nel territorio statale, regionale e locale, ai compiti, alle funzioni e alle azioni specifiche previste dalla presente legge.
5. L'elaborazione del piano statale di cui al comma 1 è predisposta dall'Ufficio nazionale per la minoranza dei Rom e dei Sinti, sulla base dei criteri e delle direttive indicati dal Comitato nazionale paritetico per la minoranza dei Rom e dei Sinti e con la sua approvazione finale, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Art. 37.
(Ufficio nazionale per la minoranza dei Rom e dei Sinti)
1. Presso il Ministero dell'interno -- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è istituito l'Ufficio nazionale per la minoranza dei Rom e dei Sinti, di seguito denominato «Ufficio nazionale». All'attività e alla gestione dell'Ufficio nazionale si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
2. L'Ufficio nazionale in collaborazione con le associazioni rom e sinti svolge le seguenti funzioni: a) compie studi ed analisi sulla condizione giuridica ed umana delle popolazioni appartenenti ai gruppi dei Rom e dei Sinti presenti in Italia e sulle azioni da perseguire circa le loro problematiche, anche sulla base delle norme internazionali e europee, mantenendo gli opportuni contatti con gli organi del Consiglio d'Europa, delle altre organizzazioni internazionali, con le associazioni rom e sinti e dell'Unione europea e con analoghi organismi di altri Stati; gli studi, le analisi e le proposte possono essere elaborati anche con la collaborazione di università e qualificati centri di ricerca e di studio; b) raccoglie e studia i dati offerti dalle associazioni rom e sinti e dagli uffici provinciali di cui all’articolo 39 circa la condizione degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che vivono nelle diverse province e diffonde, in tutto il Paese, le buone pratiche delle azioni svolte nei loro confronti e con la promozione delle associazioni rappresentative della minoranza; c) elabora piani d'azione nei diversi ambiti d'intervento (culturale, abitativo, lavorativo, sanitario, sociale, scolastico e formativo), anche proponendo al Governo, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali le necessarie iniziative di modifica alle norme vigenti e l'adozione di provvedimenti amministrativi, predisponendo, in particolare, il Piano statale per l'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti; d) coordina e collega gli interventi dei Ministeri, delle regioni e degli enti locali che comportano iniziative sulle problematiche relative ai Rom e ai Sinti, collaborando alla definizione di obiettivi e strategie e all'individuazione e attuazione, a livello nazionale, di iniziative ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea per l'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti, segnalando altresì ai competenti organi pubblici, incluso l'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale (UNAR), eventuali iniziative ed ogni tipo di disfunzione e di abuso; e) promuove e collega le azioni degli enti pubblici e privati che si occupano della minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia e delle associazioni rappresentative di tali gruppi e ne raccoglie proposte e segnalazioni; f) individua, coordina e collega le autorità nazionali responsabili per le questioni concernenti la minoranza dei Rom e dei Sinti e quelle competenti per le altre minoranze linguistiche, per quanto riguarda l'accesso ai servizi sanitari, l'istruzione, le abitazioni, l'attività di antidiscriminazione, la polizia e i mezzi d'informazione, al fine di potenziarne le attività volte ad assicurare l'attuazione degli impegni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OSCE) nel quadro della legislazione nazionale in materia di eguaglianza e non discriminazione.
3. L'Ufficio nazionale si avvale altresì della collaborazione di consulenti esperti nelle diverse problematiche delle popolazioni rom e sinte presenti in Italia e di collaboratori tratti tra i cittadini italiani ed esperti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.

Art. 38.
(Comitato nazionale paritetico per la minoranza dei Rom e dei Sinti)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato nazionale paritetico per la minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia, di seguito denominato «Comitato nazionale», composto dei seguenti membri: a) venticinque persone legalmente residenti in Italia appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti designate dalle diverse associazioni iscritte nel Registro, rappresentative dei diversi gruppi che compongono la minoranza, provenienti da regioni diverse e rappresentativi di almeno quindici enti e associazioni nazionali; b) cinque qualificati esperti delle discipline linguistiche, antropologiche, sociali, giuridiche ed educative, aventi specifiche conoscenze delle questioni riguardanti la minoranza dei Rom e dei Sinti; c) venti rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, dei quali uno ciascuno designato dai Dipartimenti per le pari opportunità, per gli affari regionali e le autonomie e per la pubblica amministrazione e la semplificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della giustizia, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e da tre delegati delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da tre delegati dei comuni designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani, da un delegato delle province designato dell'Unione delle province d’Italia.
2. La nomina, la revoca e la modifica dei componenti del Comitato nazionale e del suo presidente sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base dell'ordinamento stabilito nel regolamento di attuazione della presente legge. La segreteria del Comitato nazionale è assicurata dall'Ufficio nazionale. Le spese per il funzionamento del Comitato nazionale e dei suoi gruppi di lavoro, incluso il rimborso delle documentate spese di viaggio e di soggiorno dei membri non appartenenti alle pubbliche amministrazioni, sono poste a carico degli ordinari stanziamenti del bilancio del Ministero dell'interno destinati alle minoranze linguistiche. Il presidente del Comitato nazionale è un cittadino italiano nominato tra i componenti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti. Ognuno degli eventuali gruppi di lavoro del Comitato nazionale è composto e organizzato tenendo conto delle proporzioni delle diverse componenti del Comitato indicate nel comma 1 e delle effettive competenze ed è presieduto da un cittadino italiano designato dai suoi componenti tra gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
3. Il Comitato nazionale elabora pareri e proposte indirizzati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri, alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sulle diverse problematiche delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia, sull'applicazione della presente legge e delle prassi amministrative nonché sull'elaborazione, attuazione e finanziamento di provvedimenti generali, comunque denominati, da adottare nei confronti delle suddette persone, inclusi i piani di azione elaborati dall'Ufficio nazionale, prima della loro definitiva predisposizione, e il piano statale di inclusione sociale prima della sua elaborazione e della sua definitiva approvazione, esaminando anche i pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia.
4. Mediante l'attività del Comitato nazionale, gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia partecipano all'individuazione delle problematiche e delle esigenze che li riguardano e alla promozione, all'elaborazione e all'attuazione dei provvedimenti di tutela, di inclusione sociale e di pari opportunità adottati nei loro confronti a livello statale, regionale e locale.
5. Il Comitato nazionale si riunisce periodicamente e può articolarsi in gruppi di lavoro. La convocazione del Comitato e dei suoi gruppi di lavoro può avvenire su richiesta scritta e motivata del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del suo presidente, di ognuno dei suoi membri o del dirigente dell'Ufficio nazionale. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno e le sue deliberazioni possono essere adottate anche con votazioni distinte delle sue diverse componenti indicate nel comma 1.
6. Ognuno dei componenti del Comitato nazionale ha diritto di ricevere, chiedere ed ottenere dall'Ufficio nazionale, dagli uffici provinciali e da ogni altra pubblica amministrazione statale, regionale e locale informazioni e documenti concernenti la condizione generale delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e gli atti di pubblico interesse che li riguardano, esclusi quelli tutelati dal segreto legalmente previsto o dall'applicazione delle vigenti norme sulla protezione dei dati personali.
7. L'Ufficio nazionale e il Comitato nazionale adottano ogni misura utile di collaborazione e di sinergia con le attività del Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché con le attività svolte dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Art. 39.
(Uffici e comitati provinciali per la minoranza dei Rom e dei Sinti)
1. Presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituito un ufficio provinciale che comprenda anche un rappresentate rom e sinto per la minoranza dei Rom e dei Sinti, di seguito denominato «ufficio provinciale», che svolge le seguenti funzioni: a) valuta e identifica i bisogni espressi dalle comunità dei Rom e dei Sinti che vivono nel territorio della provincia e dalle istituzioni regionali, provinciali e comunali che vi operano; b) raccoglie le buone pratiche realizzate nei singoli territori dagli enti pubblici e privati; c) suggerisce proposte e valuta le iniziative in atto compiute dagli enti del privato sociale, dagli enti locali e dalla regione; d) promuove la diffusione della conoscenza delle culture dei Rom e dei Sinti, anche per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, con le associazioni dei rom e dei sinti localmente attive e con gli enti locali; e) coordina e collega gli interventi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche e private che riguardano le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che vivono nel territorio della provincia; f) segnala alle competenti autorità dello Stato, incluso l'UNAR, della regione e degli enti locali eventuali bisogni e problematiche relativi a persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che abitano o sostano nel territorio della provincia; g) mantiene i necessari contatti con l'Ufficio nazionale e con il Comitato nazionale e contribuisce a diffonderne le iniziative e le azioni nel territorio provinciale; h) promuove l'attuazione nel territorio provinciale dei piani di azione elaborati dall'Ufficio nazionale e delle iniziative ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea per l'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti.
2. L'istituzione degli uffici provinciali o, eventualmente, nelle zone in cui la presenza degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti è minore o nelle zone in cui sussistono rafforzate esigenze di coordinamento unitario, di uffici regionali è disposta con decreto del Ministro dell'interno sulla base dell'ordinamento stabilito nel regolamento di attuazione della presente legge, in analogia con le disposizioni di cui al comma 1.
3. Presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo, su richiesta delle associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti presenti nel territorio della provincia, il prefetto costituisce il Comitato provinciale di collegamento per la minoranza dei Rom e dei Sinti, di seguito denominato «Comitato provinciale», se lo richiedono le associazioni rappresentative della minoranza che operano nel territorio. Il Comitato è composto dai rappresentanti delle associazioni dei Rom e dei Sinti nella provincia, da rappresentanti del comune capoluogo e di altri comuni, delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle associazioni rappresentative della minoranza ed, eventualmente, da rappresentanti enti del privato sociale che collaborano con gli appartenenti alla minoranza stessa. Il Comitato provinciale svolge, a livello provinciale, funzioni analoghe a quelle svolte dal Comitato nazionale e si coordina con le attività svolte da quest'ultimo.
4. Ciascun ufficio provinciale, anche in convenzione con università o associazioni od enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione di consulenti esperti nelle diverse problematiche della minoranza dei Rom e dei Sinti e di collaboratori, tratti tra i cittadini italiani appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e di mediatori linguistico-culturali.

Art. 40.
(Adeguamento della legislazione regionale e provinciale e mantenimento delle norme più favorevoli)
1. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 36, determinano i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione e costituiscono altresì princìpi fondamentali per le materie di legislazione concorrente tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge, ferma restando l'osservanza degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni di leggi regionali o provinciali riferite a persone «nomadi» o «zingare» si applicano agli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti fino all'adeguamento delle stesse alla presente legge, purché compatibili.
4. Sono fatte salve eventuali disposizioni regionali e provinciali vigenti più favorevoli.

Art. 41.
(Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482)
1. All'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «e croate» sono sostituite dalle seguenti: «, croate, rom e sinte»; b) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «1-bis. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, la valorizzazione delle lingue e delle culture di cui al comma 1, anche quando queste sono diffuse in aree del Paese in cui la presenza minoritaria è tale da non poter fruire dalla disciplina prevista dalla presente legge».
2. All'articolo 18-bis della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2. È vietata ogni discriminazione fondata sull'appartenenza di una persona ad una minoranza, in conformità con gli articoli 4, comma 1, e 6 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302.
3. I pubblici poteri tutelano ogni persona che possa essere vittima di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della sua identità etnica, culturale, linguistica e religiosa o per la sua appartenenza ad una minoranza linguistica.
4. Le discriminazioni, le minacce e le violenze nei confronti delle persone appartenenti ad una minoranza linguistica e nei confronti delle cose di cui essi sono proprietari o di cui hanno l'uso sono punite con le misure civili, penali ed amministrative che, anche in attuazione di norme internazionali e comunitarie, prevedono forme di tutela contro le diverse forme di discriminazioni, minacce e violenze fondate sull'appartenenza ad un gruppo etnico, linguistico o religioso ovvero sull'odio razziale, etnico o linguistico o sulla sola circostanza che la persona non sia cittadina italiana.
5. Le discriminazioni dirette ed indirette individuate e sanzionate dagli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, devono interpretarsi come riferite anche agli atti operati nei confronti di una persona per la sua mera condizione di appartenenza, anche supposta, ad una minoranza linguistica, ovvero per le sue condizioni di vita o per la sua situazione, anche temporanea o supposta, di itineranza, di nomadismo o di semi-nomadismo.
6. Le minacce, le violenze e le incitazioni a delinquere previste e punite come reato, in attuazione della convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, ratificata ai sensi della legge 13 ottobre 1975, n. 654, devono interpretarsi come riferite anche alle incitazioni, alle violenze e alle minacce arrecate alle persone e ai beni mobili o immobili, incluso l'incendio, la distruzione o il sabotaggio di veicoli o di unità abitative mobili che abbiano come scopo, ovvero producano come effetto, quello di indurre o di costringere una o più persone appartenenti ad una minoranza linguistica ad allontanarsi dal luogo in cui dimorano o a mutare la loro condizione di vita liberamente scelta o a non avvalersi delle norme specifiche previste a tutela degli appartenenti a tali minoranze o a rinunciarvi.
7. È nullo e privo di ogni effetto qualsiasi provvedimento giudiziario o amministrativo, comunque denominato, che nei confronti di una persona appartenente ad una minoranza linguistica, a causa della sua mera appartenenza a tale minoranza o della sua sola condizione, liberamente scelta o anche supposta, di itineranza o di nomadismo o di seminomadismo: a) dichiari a qualsiasi titolo che la persona è pericolosa socialmente o pericolosa per l'ordine o la sicurezza pubblica o per la sicurezza dello Stato ovvero che è punibile, non imputabile, incapace, interdetta, inabilitata o che è sospetta di trarre mezzi di sostentamento da attività illecite; b) riduca, privi o neghi il concreto godimento di diritti civili o sociali della persona; c) aggravi o riduca l'applicazione di sanzioni civili, penali o amministrative per gli atti commessi dalla persona con dolo o con colpa; d) disponga che la persona sia allontanata dal territorio in cui legalmente vive o dai familiari con cui liberamente convive o abbia il divieto di soggiornarvi.
8. È nulla e priva di ogni effetto ogni dichiarazione di stato di abbandono di minore che sia fondata soltanto sull'appartenenza, anche presunta, del minore stesso o della sua famiglia ad una minoranza linguistica. Le misure sociali e giudiziarie previste dalle leggi a sostegno delle responsabilità genitoriali o a tutela delle esigenze di protezione del superiore interesse del minore, con particolare riguardo per le esigenze di mantenimento e di educazione familiare, per le condizioni igienico-sanitarie, per lo sviluppo psicofisico e per l'adempimento dell'obbligo scolastico, non possono essere rigettate, ritardate o attenuate soltanto in ragione dell'appartenenza del minore stesso o della sua famiglia ad una minoranza linguistica o della condizione, anche presunta, di itineranza in cui vivono anche in parte gli appartenenti ad una determinata minoranza.
9. E nulla e priva di ogni effetto qualsiasi tipo di certificazione che ai fini dell'inserimento scolastico o dell'ottenimento del sostegno scolastico dichiari l'esistenza di carenze cognitive di un minore, motivandole soltanto con l'appartenenza del minore o della sua famiglia ad una minoranza linguistica o con una condizione di vita, liberamente scelta, di nomadismo o di seminomadismo o di itineranza.
10. L'Ufficio nazionale Antidiscriminazioni razziali (UNAR), istituito ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e gli uffici regionali, provinciali e locali che svolgono analoghe funzioni di studio, di tutela e di sensibilizzazione contro le discriminazioni, nell'ambito delle loro competenze, predispongono, d'intesa con le associazioni e gli enti rappresentativi delle minoranze linguistiche, specifiche misure di tutela contro le discriminazioni, iniziative e campagne di sensibilizzazione, studi e ricerche, finalizzati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di pregiudizio, di stereotipo, di stigmatizzazione o di odio e di ogni atto di discriminazione delle persone appartenenti a tali minoranze».

Art. 42.
(Abrogazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 73 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
1. All'articolo 73, comma 1 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la lettera f) è abrogata.

Art. 43.
(Disposizioni transitorie)
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti e sentite le associazioni e gli enti rappresentativi a livello nazionale dei diversi gruppi dei Rom e dei Sinti, si provvede all'istituzione dell'Ufficio nazionale, degli Uffici provinciali e del Comitato nazionale ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 della presente legge, nonché alla nomina dei rispettivi componenti.
2. Il Comitato nazionale si costituisce entro trenta giorni dalla data della pubblicazione dei decreti di nomina e provvede, anzitutto, ad approvare il suo regolamento interno, ad elaborare lo schema di regolamento di attuazione della presente legge, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il primo piano d'azione statale per l'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti e i princìpi e i criteri utili per la prima elaborazione degli analoghi piani d'azione adottati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali di cui all’articolo 36 della presente legge.
3. Il Ministro dell'interno e il prefetto di ogni provincia, sulla base delle indicazioni del Comitato nazionale, provvedono alla nomina di un Ufficio nazionale e di Uffici provinciali provvisori in attesa delle nomine definitive.
4. Su richiesta delle associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti presenti nel territorio della Provincia, il prefetto costituisce il Comitato provinciale di collegamento al fine di assicurare a livello locale ogni iniziativa necessaria a promuovere e collegare l'attuazione della presente legge, assumendo persone appartenenti alla minoranza dei Rom e Sinti.

Art. 44.
(Copertura finanziaria)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, coprono le spese derivanti dall'attuazione della presente legge mediante il ricorso alle loro ordinarie disponibilità di bilancio, nonché mediante il ricorso agli eventuali stanziamenti residui dei fondi destinati alle minoranze linguistiche e ai finanziamenti dell'Unione europea per l'inclusione sociale dei Rom e dei Sinti.
2. Le spese per l'attuazione delle disposizioni della presente legge relative alle persone prive della cittadinanza italiana sono coperte altresì mediante il ricorso ai fondi, anche di provenienza internazionale o comunitaria, destinati alle politiche migratorie e all'inclusione sociale dei migranti, dei rifugiati e degli apolidi.
3. Le spese necessarie a soggetti pubblici e a privati per attuare i piani d'azione di cui all’articolo 36 ai fini della realizzazione o della ristrutturazione di alloggi da destinare ad abitazione per le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti possono essere altresì coperte mediante il ricorso agli stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale, sulla base delle norme del regolamento (CE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.

Art. 45.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4 commenti:

  1. fare delle leggi per tutelare tali delinquenti. solo i fessi d'europa e specificatamente gliitaliani!

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  2. invece dovresti essere a favore della libertà, perchè è la stessa che consente a te di dire minchiate del genere

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  3. Francamente mi vergogno di avere concittadini come il signor De Pascale. Che pena!

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  4. Quindi Sig. De Pascale, ama il tuo prossimo come te stesso, purchè sia biondo e con gli occhi azzurri come Lei ?!

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